CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 33132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 14 dicembre 2023 - 9 gennaio 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto agli arresti domiciliari per venticinque giorni, dal 9 settembre 2011 al 4 ottobre 2011, in esecuzione di ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Rieti del 5 settembre 2011 in relazione all'accusa di tentata concussione, in qualità di sindaco di Cittaducale, nei confronti dell'allora comandante dei Vigili urbani, accusa confluita nel capo A) del decreto di rinvio a giudizio e riconosciuta sussistente sia dal Tribunale di Rieti con sentenza di condanna del 3 maggio 2026 sia dalla Corte di appello di Roma il 30 ottobre 2019 ma venuta meno per effetto della decisione della Corte di cassazione n. 8041 del 01/12/2020, dep. 2021, non mass., di annullamento senza rinvio, "perché il fatto non sussiste". 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.), anche sotto il profilo della mancanza di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. Richiamata l'ordinanza impugnata e passaggi testuali della sentenza di annullamento senza rinvio della S.C., ove si sottolinea sia la mancata finalizzazione dell'agire al conseguimento di una prestazione di denaro o avente un'utilità patrimonialmente apprezzabile sia l'assenza della prova di un comportamento costrittivo-induttivo, si sottolinea il grave errore nell'impostazione dell'accusa già nella fase cautelare e poi da parte dei giudici di merito, errore che sarebbe stato stigmatizzato in maniera tranciante da parte della S.C. Ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], «Attribuire al ricorrente il concorso di colpa grave nella emissione di misura cautelare è osservazione abnorme. La misura cautelare non poteva e non doveva essere emessa, a prescindere da qualsiasi contributo causale del Falcone proprio perché, anche qualora egli avesse operato al fine di consolidare la ricostruzione dei fatti così come contestati, si sarebbe trattato sempre di un contributo che non consolidava una condotta di reato. Pertanto mai e poi mai il Gip ed i Giudici che si sono susseguiti nella valutazione delle esigenze cautelari avrebbero potuto configurare il tentativo di concussione [...] Se il Pm ed i vari Giudici, erroneamente, hanno disegnato una ipotesi di reato, non lo si deve al Falcone ma solo all'errore di sussunzione commesso da detti Togati» (così alle pp. 5-6 del ricorso), errore peraltro espressamente r\i segnalato dalla Difesa sin dall'interrogatorio di garanzia sostenuto il 16 settembre 2011, depositando una memoria in cui si sottolineava la irrilevanza penale degli addebiti. In sostanza, assume la Difesa che mai e poi mai si sarebbe potuto e dovuto ipotizzare il reato di concussione, nemmeno nella forma tentata. Inoltre, la motivazione dell'ordinanza della Corte territoriale sarebbe priva di valenza dimostrativa di qualsiasi colpa da parte del ricorrente, poiché non si comprende come il clima di particolare tensione instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] di cui si legge nelle sentenze di merito ed in quella di legittimità avrebbe potuto indurre l'A.G. ad intervenire con un provvedimento cautelare, anche tenuto conto della severa motivazione di annullamento senza rinvio da parte della S.C., che in parte si riferisce testualmente nel ricorso. Richiamati precedenti di legittimità stimati pertinenti in tema di colpa concausativa della privazione della libertà e di nesso di causa, si rileva che «l'attribuzione della rilevanza penale alla fattispecie di tentata concussione è dipesa da una scelta errata del Pm, seguita poi dai Giudici della cognizione, nel presupposto che ne ricorressero tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ancorchè, come poi conclude la Corte di cassazione, tali elementi, a prescindere dalla introduzione delle indagini difensive, non sono mai esistiti» (così alla p. 9 del ricorso) e si domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 18 aprile 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, respingersi il ricorso. 4. L'Avvocatura erariale nella memoria datata 21 aprile 2024, pervenuta il 23 aprile 2024, ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Il ricorrente, in buona sostanza, assume che la condotta del sindaco, come peraltro segnalato dalla Difesa sin dall'interrogatorio di garanzia e come sancito dalla Corte di cassazione, era priva di qualsiasi rilevanza penale e, dunque, che sarebbe marchiano ed immediatamente riconoscibile l'errore dei magistrati di merito che si sono occupati della vicenda nell'attribuire qualifica di grave illecito penale a fatto che, invece, con ogni evidenza, non ha mai avuto rilievo penale.3. In verità, la motivazione dell'annullamento senza rinvio da parte della S.C. è certamente netta ma non già severa come afferma il ricorrente. Si legga infatti testualmente la richiamata pronunzia nella parte che rileva (Sez. 6, n. 8041 del 01/12/2020, dep. 2021, Falcone, non mass., sub nn. 5, 5.1 e 5.2 del "considerato in diritto", pp. 7-8): «[...] La sentenza impugnata merita censura, invece, nella parte in cui ha confermato il giudizio di colpevolezza del ricorrente per il capo A) dell'imputazione, perché i relativi fatti, così come da essa ricostruiti e descritti, non integrano l'ipotizzato tentativo di concussione. [...] Il delitto tentato, com'è noto, richiede non soltanto che gli atti compiuti dall'agente siano idonei a. realizzarlo, ma altresì che essi siano diretti in modo non equivoco a tal fine. In applicazione di tali presupposti alla fattispecie della concussione, perché possa ritenersi sussistente un tentativo penalmente rilevante, occorre, allora, una specifica condotta costrittiva dell'agente pubblico (all'epoca dei fatti, anche soltanto induttiva, trattandosi di vicende anteriori alla novella del 2012), che sia immediatamente funzionale, nell'intenzione di costui, al conseguimento di una prestazione, anch'essa specifica, di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. E' necessario, cioè, un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del funzionario e quella che questi pretende dalla vittima e, per lui, produttiva di utilità. Laddove questo vincolo manchi e si sia in presenza di una condotta genericamente prevaricatrice, quand'anche sistematica e tale da condizionare il destinatario, e finanche a porlo in uno stato di perdurante soggezione, potranno semmai configurarsi altri reati, ma non può ravvisarsi quella univoca direzione della condotta al conseguimento di una specifica utilità, che invece è indispensabile per la con figurabiiità del tentativo di concussione. In tal senso, del resto, la Corte di cassazione ha già avuto modo di esprimersi, con riferimento al fenomeno di condizionamento diffuso convenzionalmente denominato come "concussione ambientale", ritenendo comunque necessaria, pur in presenza di un tale dato di contesto, la realizzazione di uno specifico e ben individuato comportamento costrittívo (o induttivo) da parte del pubblico ufficiale ed escludendo la rilevanza ex se di una situazione di mera pressione ambientale (Sez. 6, n. 11946 del 25/02/2013, Cappelli, Rv. 255323; Sez. 6, n. 14544 del 25/01/2011, Lozupone, Rv. 250030). [...] Nell'ipotesi oggetto di scrutinio, in nessuno dei quattro episodi dedotti in contestazione si rinviene uno specifico comportamento costrittivo tenuto dal sindaco Falcone nei confronti della comandante D'Ambrosio.Non risulta, infatti, che la presentazione dei propri "protetti" per il concorso di conducenti di auto a noleggio sia stata da costui accompagnata da specifiche minacce, ancorché implicite. Altrettanto dicasi nella vicenda della sagra, in cui quegli ha sostanzialmente scavalcato la comandante, assumendosi in prima persona la responsabilità di autorizzare l'evento, senza tuttavia costringerla a compiere od omettere alcunché. Soltanto relativamente agli episodi riguardanti le ditte "Agristore" e "Micros" si fa cenno in sentenza a dichiarazioni della D'Ambrosio, in cui ella ha riferito di "franche pressioni" rivoltele dal ricorrente: dato, tuttavia, generico e, quindi, di per sé non concludente, considerando la complessiva narrazione di costei. Da quest'ultima, infatti (si vedano, in particolare, le sue dichiarazioni riportate a pag. 22 della sentenza del Tribunale), così come dall'insieme degli elementi di prova illustrati nelle due decisioni di merito, si evince, piuttosto, una gestione padronale delle attività municipali da parte del Falcone, che non dissimulava, ma anzi ostentava, astio ed insofferenza verso la comandante D'Ambrosio - come nei confronti di tutti gli altri funzionari non compiacenti - e che ha orientato la propria attività alla "progressiva esautorazione" di costei: così, infatti, si esprime il Tribunale alle pagg. 14-17 della sentenza, dandone ampio riscontro probatorio. Come s'è detto, però, tale dato di contesto, ovvero l'instaurazione - non solo da parte del sindaco, ma anche dell'intera giunta: v. pag. 14, sent. Trib. - di un generalizzato clima di sopraffazione e di tensione, funzionale ad un obiettivo di fidelizzazione ed omologazione della comandante D'Arnbrosio - e degli altri funzionari comunali, come lei, recalcitranti - alla "linea politica" ed al modo disinvolto di amministrare di esso sindaco, non è sufficiente ad integrare l'ipotizzato tentativo di concussione, occorrendo, invece, a tal fine la dimostrata verificazione di specifiche condotte costrittive, strumentali all'adozione di precisi atti o comportamenti da parte del concusso. Tale dimostrazione, dai fatti e dagli elementi di prova descritti in sentenza, non si rinviene, né risultano ragionevoli e concreti spazi di approfondimento. Ragione per cui, per questo capo, la decisione impugnata dev'essere annullata senza rinvio, perché l'ipotizzato tentativo di concussione non sussiste». Dalla richiamata motivazione non emerge che la Corte di cassazione abbia sancito che il reato ipotizzato fosse in assoluto, per così dire ontologicamente, i nconfig u ra bile. Stando così le cose, il ricorso risulta generico, come sostiene il P.G. nella prima parte della sua requisitoria, poiché il ricorrente, tutto concentrato sul motivo relativo alla dedotta inconfigurabilità già "in astratto" e a priori" del reato di cui agli artt. 56-317 cod. pen., a ben vedere non si si confronta adeguatamente con la reale ratio decidendi del provvedimento. L'ordinanza della Corte di appello, invero, alle pp. 9-12 enuclea alcuni elementi di fatto, per lo più tratto da conversazioni intercettate e da dichiarazioni testimoniali, nel senso della emersa protervia nell'agire del sindaco e di alcune percepibili manifestazioni verso la comandante dei Vigili di astio, e di insofferenza dello stesso, essendo risultato il sindaco artefice di un clima di tensione verso i funzionari non compiacenti, e su tali comportamenti positivamente emersi incentra - con motivazione esistente non illogica e non incongrua - la colpa dell'imputato concausativa, in uno con l'errore dell'A.G., della privazione della libertà personale. 4. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente vittoriosa, spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese