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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36691/2022

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nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5981/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – impugnazione – interruzione -proroga del termine ad impugnare N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 30/01/14, depositata in data 27 gennaio 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione di irregolarità IVA relativa al periodo di imposta 2005, notificata in data 18 dicembre 2009, nonché una successiva comunicazione di irregolarità IVA relativa al periodo di imposta 2008, notificata in data 22 settembre 2011.

Gli avvisi traevano origine da un controllo relativo all’imposta sugli intrattenimenti (ISI) relativa agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione ai quali si accertava l’irregolare versamento di ISI e veniva applicata l’IVA dovuta a termini dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in misura forfetaria in relazione alla base imponibile ISI, oltre sanzioni.

Il contribuente ha dedotto difetto di motivazione degli atti impugnati per omessa allegazione dell’atto presupposto e infondatezza dell’atto impositivo.

2. La CTP di Cagliari ha rigettato i ricorsi riuniti.

3. La CTR della Sardegna, con sentenza in data 27 gennaio 2014, ha rigettato l’appello del contribuente.

Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, che gli avvisi, pur non recando in allegato gli atti impositivi dell’ISI, contenessero il riferimento agli atti presupposti in quanto richiamati nell’atto anche nei calcoli, osservando – inoltre – come il contribuente non avesse contestato il calcolo dell’ISI.

Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto dovuta l’IVA in maniera forfetaria, tenuto conto della detrazione di cui all’art. 74, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, non risultando che il contribuente avesse attivato l’opzione di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 ai fini del N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino computo IVA nelle forme ordinarie, essendo mancata la comunicazione sia al concessionario a termini dell’art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sia la comunicazione all’ente impositore a termini del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

4. Propongono ricorso per cassazione gli eredi del contribuente, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia («violazione per omessa pronuncia sul capo

1. delle domande in appello»), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo di appello relativo alla omessa valutazione del giudice di primo grado della nullità degli atti impugnati, delle violazioni di legge ex artt. 35 e 36 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e della omessa o insufficiente motivazione della pronuncia del giudice di prime cure. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2, 4, d. lgs. n. 546/1992, non contenendo la sentenza impugnata l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, per essersi il giudice di appello limitato ad aderire alle ragioni dell’Ufficio senza considerare le contrarie argomentazioni del contribuente e senza esporre adeguatamente le ragioni che giustificano la decisione.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «nullità, illegittimità dell’accertamento» per violazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42, secondo N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione nei provvedimenti impugnati, deducendo che gli atti impositivi presupposti non fossero stati allegati agli atti impositivi.

Osserva, inoltre, parte ricorrente che non vi sarebbe prova che gli atti presupposti fossero stati precedentemente notificati al ricorrente.

1.5. Con il quinto motivo si deduce, «nullità, illegittimità dell’accertamento per omessa o carente motivazione in ordine ai presupposti oggettivi che determinerebbero l’applicazione dell’IVA» ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 6 d.P.R. n. 633/1972, non essendo stata indicata la norma in base alla quale sarebbe applicabile l’IVA.

1.6. Con il sesto motivo si deduce «nullità - illegittimità dell’accertamento per palese genericità e contraddittorietà dell’avviso di accertamento in ordine al regime IVA» e a quello di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, non essendo state indicate le cessioni o prestazioni assoggettate a IVA, né indicati gli apparecchi e le modalità in base ai quali sarebbero state erogate le prestazioni.

Parte ricorrente osserva, inoltre, come l’opzione del contribuente per il regime IVA ordinario fosse avvenuta per comportamento concludente, come risulterebbe anche dalle dichiarazioni IVA.

2. Va dichiarata preliminarmente la tardività del controricorso.

Il ricorso è stato notificato in data 20 febbraio 2015 e la notifica del controricorso è stata effettuata a mezzo PEC in data 8 aprile 2015, oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ.

3. Va rilevata anche la tardività del ricorso di parte ricorrente.

Il ricorso è stato portato alla notifica in data 16/17 febbraio 2015, a fronte di una sentenza depositata in data 27 gennaio 2014, per la quale si applica –trattandosi di ricorsi introdotti in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009 (come tratteggiato in narrativa) - il vigente term ine N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino «lungo» ad impugnare di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., scaduto alla data del 27 luglio 2014.

4. I ricorrenti, aventi causa del de cuius, invocano in memoria l’applicazione dell’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il termine per proporre impugnazione è prorogato di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Allegano, al riguardo, la circostanza che il de cuius sarebbe deceduto in data 16 luglio 2014 (undici giorni prima della scadenza del termine ad impugnare, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 27 gennaio 2014), come da documentazione già allegata al ricorso a sostegno della legittimazione attiva degli attuali ricorrenti.

Osservano, pertanto, i ricorrenti che la proposizione del ricorso in data 16 -17 febbraio 2015, tenuto conto della sospensione feriale pro tempore, dovrebbe ritenersi tempestiva, alla luce della proroga di sei mesi del termine a impugnare.

5. La norma di cui all’art. 328 cod. proc. civ., come già osservato da questa Corte (Cass., Sez.

I, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez.

II, 30 luglio 2019, n. 20529; Cass., Sez.

VI, 5 novembre 2021, n. 31985), soffre del mancato coordinamento con la novella di cui all’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il termine lungo ad impugnare di cui all’art. 327 cod. proc. civ. da un anno a sei mesi.

Nel vigore della disciplina previgente il termine «lungo» perimpugnare era di un anno e il legislatore aveva previsto all’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. che - nel caso in cui l’evento interruttivo avesse colpito la parte legittimata negli ultimi sei mesi del decorso del termine per impugnare -si sarebbe usufruito di una proroga di diritto del medesimo termine di ulteriori sei mesi, pari alla metà del termine originario («Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuni degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento»).

N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

6. Quest’ultima disposizione è rimasta immutata, nonostante la riforma di cui alla menzionata l. n. 69/2009 abbia dimezzato i termini per impugnare di cui all’art 327 cod. proc. civ.

Così come formulato, l’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. non è, tuttavia, più applicabile nella formulazione letterale, in quanto l’evento interruttivo che andrebbe a colpire la parte soccombente «dopo sei mesi dalla pubblicazione» della sentenza impugnata non avrebbe più l’effetto di una proroga del termine processuale, in quanto verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a termini dell’attuale formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ.

Non è, difatti, prospettabile una «proroga» di diritto («è prorogato») di un termine oramai elasso, dovendo la proroga riguardare un termine non ancora scaduto, laddove a fronte di un termine oramai scaduto può, diversamente, prospettarsi una riapertura dei termini o una rimessione in termini (Cass., Sez.

I, 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass., Sez.

Lav., 17 novembre 2010, n. 23227).

7. L’abbreviazione dei termini a impugnare non può, pertanto, comportare una proroga di diritto del termine a impugnare secondo la formulazione letterale dell’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., salvo stravolgere l’istituto della proroga e trasformarlo in una rimessione in termini (che, al più, potrebbe essere concessa ope iudicis in costanza dei presupposti indicati dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.), ovvero considerarsi norma tacitamente abrogata in quanto proroga incompatibile con l’abbreviazione dei termini a impugnare.

8. In luogo di una tacita abrogazione della suddetta disposizione, come osservato da parte della dottrina – norma, peraltro, non espressamente abrogata, ma non coordinata con la riforma dei termini a impugnare - deve darsene una interpretazione conservativa che conceda, al verificarsi di eventi interruttivi che colpiscano la parte legittimata ad impugnare, la possibilità di continuare a beneficiare di N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino una proroga di diritto del termine di impugnazione.

Nel qual caso, l’evento interruttivo deve necessariamente essersi verificato prima della scadenza del suddetto termine.

9. Avuto riguardo alla ratio dell’art. 328 cod. proc. civ. , che prevedeva un termine di sei mesi di proroga sul presupposto del verificarsi dell’evento interruttivo nel secondo semestre del termine ad impugnare, in entrambi i casi pari alla metà dell’originario termine ad impugnare, deve ritenersi che entrambi i termini previsti nella suddetta disposizione vadano raccordati al nuovo termine ad impugnare.

Se, pertanto, il termine per proporre impugnazione risulta dimezzato, anche i termini previsti dall’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. per beneficiare della menzionata proroga – sia quanto alla finestra temporale entro la quale deve verificarsi l’evento interruttivo, sia quanto alla durata della proroga del termine ad impugnare – vanno entrambi dimezzati.

10. Soccorre, a tale proposito, anche il rinvio recettizio operato dall’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., al «termine di cui all’articolo precedente», inteso a rafforzare il legame che avvince il termine per proporre impugnazione al termine della sua proroga e, di converso, tale da ritenere in via interpretativa la riduzione da sei a tre mesi della finestra temporale in cui l’evento interruttivo deve verificarsi al fine dell’operatività della proroga, come anche della proroga del suddetto termine da sei a tre mesi (negli esatti termini, Cass., n. 20529/2019, cit.).

Ne consegue che la norma che proroga il termine a impugnare di cui all’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., va interpretata nel senso che la proroga di diritto del termine lungo a impugnare non è stata tacitamente abrogata e si applica ove l’evento interruttivo si verifichi nel secondo trimestre del termine originario, ciò comportando la proroga di diritto del medesimo termine di ulteriori tre mesi.

N.5981/15 R.G.

Est.

F. D’Aquino

11. Seguendo tale impostazione, la norma che prevede la proroga del termine è, pertanto, applicabile al caso di specie, essendosi l’evento interruttivo verificato nel secondo trimestre del vigente termine lungo ad impugnare.

Tuttavia, il termine per impugnare, pur prorogato, deve ritenersi elasso all’atto della scadenza della suddetta proroga del termine originario (nove mesi dopo la pubblicazione della sentenza, ossia alla data del 27 ottobre 2014), posto che - considerata la sospensione feriale pro tempore -il ricorso si sarebbe dovuto notificare entro il 12 dicembre 2014.

La proposizione del ricorso in data 16 febbraio 2015 è, pertanto, tardiva.

12. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, stante l’inammissibilità del controricorso per tardività.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5981/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE–ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – impugnazione – interruzione -proroga del termine ad impugnare N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 30/01/14, depositata in data 27 gennaio 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una comunicazione di irregolarità IVA relativa al periodo di imposta 2005, notificata in data 18 dicembre 2009, nonché una successiva comunicazione di irregolarità IVA relativa al periodo di imposta 2008, notificata in data 22 settembre 2011. Gli avvisi traevano origine da un controllo relativo all’imposta sugli intrattenimenti (ISI) relativa agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 7, t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione ai quali si accertava l’irregolare versamento di ISI e veniva applicata l’IVA dovuta a termini dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in misura forfetaria in relazione alla base imponibile ISI, oltre sanzioni. Il contribuente ha dedotto difetto di motivazione degli atti impugnati per omessa allegazione dell’atto presupposto e infondatezza dell’atto impositivo. 2. La CTP di Cagliari ha rigettato i ricorsi riuniti. 3. La CTR della Sardegna, con sentenza in data 27 gennaio 2014, ha rigettato l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, che gli avvisi, pur non recando in allegato gli atti impositivi dell’ISI, contenessero il riferimento agli atti presupposti in quanto richiamati nell’atto anche nei calcoli, osservando – inoltre – come il contribuente non avesse contestato il calcolo dell’ISI. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto dovuta l’IVA in maniera forfetaria, tenuto conto della detrazione di cui all’art. 74, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, non risultando che il contribuente avesse attivato l’opzione di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972 ai fini del N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino computo IVA nelle forme ordinarie, essendo mancata la comunicazione sia al concessionario a termini dell’art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, sia la comunicazione all’ente impositore a termini del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. 4. Propongono ricorso per cassazione gli eredi del contribuente, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia («violazione per omessa pronuncia sul capo 1. delle domande in appello»), per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo di appello relativo alla omessa valutazione del giudice di primo grado della nullità degli atti impugnati, delle violazioni di legge ex artt. 35 e 36 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e della omessa o insufficiente motivazione della pronuncia del giudice di prime cure. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2, 4, d. lgs. n. 546/1992, non contenendo la sentenza impugnata l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, per essersi il giudice di appello limitato ad aderire alle ragioni dell’Ufficio senza considerare le contrarie argomentazioni del contribuente e senza esporre adeguatamente le ragioni che giustificano la decisione. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «nullità, illegittimità dell’accertamento» per violazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 42, secondo N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione nei provvedimenti impugnati, deducendo che gli atti impositivi presupposti non fossero stati allegati agli atti impositivi. Osserva, inoltre, parte ricorrente che non vi sarebbe prova che gli atti presupposti fossero stati precedentemente notificati al ricorrente. 1.5. Con il quinto motivo si deduce, «nullità, illegittimità dell’accertamento per omessa o carente motivazione in ordine ai presupposti oggettivi che determinerebbero l’applicazione dell’IVA» ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 6 d.P.R. n. 633/1972, non essendo stata indicata la norma in base alla quale sarebbe applicabile l’IVA. 1.6. Con il sesto motivo si deduce «nullità - illegittimità dell’accertamento per palese genericità e contraddittorietà dell’avviso di accertamento in ordine al regime IVA» e a quello di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, non essendo state indicate le cessioni o prestazioni assoggettate a IVA, né indicati gli apparecchi e le modalità in base ai quali sarebbero state erogate le prestazioni. Parte ricorrente osserva, inoltre, come l’opzione del contribuente per il regime IVA ordinario fosse avvenuta per comportamento concludente, come risulterebbe anche dalle dichiarazioni IVA. 2. Va dichiarata preliminarmente la tardività del controricorso. Il ricorso è stato notificato in data 20 febbraio 2015 e la notifica del controricorso è stata effettuata a mezzo PEC in data 8 aprile 2015, oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ. 3. Va rilevata anche la tardività del ricorso di parte ricorrente. Il ricorso è stato portato alla notifica in data 16/17 febbraio 2015, a fronte di una sentenza depositata in data 27 gennaio 2014, per la quale si applica –trattandosi di ricorsi introdotti in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009 (come tratteggiato in narrativa) - il vigente term ine N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino «lungo» ad impugnare di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., scaduto alla data del 27 luglio 2014. 4. I ricorrenti, aventi causa del de cuius, invocano in memoria l’applicazione dell’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il termine per proporre impugnazione è prorogato di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Allegano, al riguardo, la circostanza che il de cuius sarebbe deceduto in data 16 luglio 2014 (undici giorni prima della scadenza del termine ad impugnare, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 27 gennaio 2014), come da documentazione già allegata al ricorso a sostegno della legittimazione attiva degli attuali ricorrenti. Osservano, pertanto, i ricorrenti che la proposizione del ricorso in data 16 -17 febbraio 2015, tenuto conto della sospensione feriale pro tempore, dovrebbe ritenersi tempestiva, alla luce della proroga di sei mesi del termine a impugnare. 5. La norma di cui all’art. 328 cod. proc. civ., come già osservato da questa Corte (Cass., Sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. II, 30 luglio 2019, n. 20529; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2021, n. 31985), soffre del mancato coordinamento con la novella di cui all’art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il termine lungo ad impugnare di cui all’art. 327 cod. proc. civ. da un anno a sei mesi. Nel vigore della disciplina previgente il termine «lungo» perimpugnare era di un anno e il legislatore aveva previsto all’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. che - nel caso in cui l’evento interruttivo avesse colpito la parte legittimata negli ultimi sei mesi del decorso del termine per impugnare -si sarebbe usufruito di una proroga di diritto del medesimo termine di ulteriori sei mesi, pari alla metà del termine originario («Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuni degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento»). N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Quest’ultima disposizione è rimasta immutata, nonostante la riforma di cui alla menzionata l. n. 69/2009 abbia dimezzato i termini per impugnare di cui all’art 327 cod. proc. civ. Così come formulato, l’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. non è, tuttavia, più applicabile nella formulazione letterale, in quanto l’evento interruttivo che andrebbe a colpire la parte soccombente «dopo sei mesi dalla pubblicazione» della sentenza impugnata non avrebbe più l’effetto di una proroga del termine processuale, in quanto verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a termini dell’attuale formulazione dell’art. 327 cod. proc. civ. Non è, difatti, prospettabile una «proroga» di diritto («è prorogato») di un termine oramai elasso, dovendo la proroga riguardare un termine non ancora scaduto, laddove a fronte di un termine oramai scaduto può, diversamente, prospettarsi una riapertura dei termini o una rimessione in termini (Cass., Sez. I, 4 dicembre 2014, n. 25662; Cass., Sez. Lav., 17 novembre 2010, n. 23227). 7. L’abbreviazione dei termini a impugnare non può, pertanto, comportare una proroga di diritto del termine a impugnare secondo la formulazione letterale dell’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., salvo stravolgere l’istituto della proroga e trasformarlo in una rimessione in termini (che, al più, potrebbe essere concessa ope iudicis in costanza dei presupposti indicati dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.), ovvero considerarsi norma tacitamente abrogata in quanto proroga incompatibile con l’abbreviazione dei termini a impugnare. 8. In luogo di una tacita abrogazione della suddetta disposizione, come osservato da parte della dottrina – norma, peraltro, non espressamente abrogata, ma non coordinata con la riforma dei termini a impugnare - deve darsene una interpretazione conservativa che conceda, al verificarsi di eventi interruttivi che colpiscano la parte legittimata ad impugnare, la possibilità di continuare a beneficiare di N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino una proroga di diritto del termine di impugnazione. Nel qual caso, l’evento interruttivo deve necessariamente essersi verificato prima della scadenza del suddetto termine. 9. Avuto riguardo alla ratio dell’art. 328 cod. proc. civ. , che prevedeva un termine di sei mesi di proroga sul presupposto del verificarsi dell’evento interruttivo nel secondo semestre del termine ad impugnare, in entrambi i casi pari alla metà dell’originario termine ad impugnare, deve ritenersi che entrambi i termini previsti nella suddetta disposizione vadano raccordati al nuovo termine ad impugnare. Se, pertanto, il termine per proporre impugnazione risulta dimezzato, anche i termini previsti dall’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. per beneficiare della menzionata proroga – sia quanto alla finestra temporale entro la quale deve verificarsi l’evento interruttivo, sia quanto alla durata della proroga del termine ad impugnare – vanno entrambi dimezzati. 10. Soccorre, a tale proposito, anche il rinvio recettizio operato dall’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., al «termine di cui all’articolo precedente», inteso a rafforzare il legame che avvince il termine per proporre impugnazione al termine della sua proroga e, di converso, tale da ritenere in via interpretativa la riduzione da sei a tre mesi della finestra temporale in cui l’evento interruttivo deve verificarsi al fine dell’operatività della proroga, come anche della proroga del suddetto termine da sei a tre mesi (negli esatti termini, Cass., n. 20529/2019, cit.). Ne consegue che la norma che proroga il termine a impugnare di cui all’art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., va interpretata nel senso che la proroga di diritto del termine lungo a impugnare non è stata tacitamente abrogata e si applica ove l’evento interruttivo si verifichi nel secondo trimestre del termine originario, ciò comportando la proroga di diritto del medesimo termine di ulteriori tre mesi. N.5981/15 R.G. Est. F. D’Aquino 11. Seguendo tale impostazione, la norma che prevede la proroga del termine è, pertanto, applicabile al caso di specie, essendosi l’evento interruttivo verificato nel secondo trimestre del vigente termine lungo ad impugnare. Tuttavia, il termine per impugnare, pur prorogato, deve ritenersi elasso all’atto della scadenza della suddetta proroga del termine originario (nove mesi dopo la pubblicazione della sentenza, ossia alla data del 27 ottobre 2014), posto che - considerata la sospensione feriale pro tempore -il ricorso si sarebbe dovuto notificare entro il 12 dicembre 2014. La proposizione del ricorso in data 16 febbraio 2015 è, pertanto, tardiva. 12. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, stante l’inammissibilità del controricorso per tardività. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.
Sentenza Cassazione n. 36691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris