Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 46523/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di Appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2021, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 17 giugno 2019, ha dichiarato la penale responsabilità di YAN Hualing in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. ed al contempo ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. per., con conseguente rideterminazione della pena in mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. YAN Hualing, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza.

La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen, l'inosservanza degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen. nonché la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti e dagli esperti collaboratori delle persone offese.Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha ignorato che i predetti soggetti, non rivestendo il ruolo di consulenti tecnici, hanno svolto degli apprezzamenti personali in ordine alla contraffazione dei beni di cui al capo di imputazione con conseguente violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen.

La Corte di appello, a fronte dello specifico motivo di appello, ha ritenuto utilizzabili le predette dichiarazioni con motivazione meramente apparente basata su argomentazioni presuntive, illogiche e contraddittorie.

3. La ricorrente lamenta con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen, l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione.

Secondo la difesa la motivazione è illogica in quanto il dolo è stato ritenuto sussistente solo in considerazione della mancata giustificazione della merce da parte della ricorrente e della mancata produzione di specifica documentazione di acquisto; tale affermazione appare apodittica ed idonea a dimostrare che l'imputata fosse consapevole della provenienza delittuosa della merce in sequestro e della contraffazione della stessa da parte di terzi.

4. La ricorrente lamenta con il terzo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen, l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen.

Secondo la difesa la motivazione è illogica in quanto la mancata dimostrazione del dolo del reato di ricettazione doveva indurre i giudici di appello a ricondurre la condotta contestata ad un comportamento negligente e, quindi, idoneo a perfezionare la fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. 5.

La ricorrente lamenta con il quarto motivo di ricorso, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen, l'inosservanza dell'art. 133 cod. proc. iDen. ed il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Secondo la difesa i giudici di appello hanno omesso di motivare in modo esauriente sull'entità della pena, non essendo stati evidenziati i motivi per cui è stata confermata la pena individuata dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non ravvisandosi la lamentata violazione degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen.

La Corte di merito ha evidenziato che la contraffazione di marchi e segni distintivi ben può essere accertata mediante escussione di 1:estimoni qualificati che abbiano acquisito una specifica conoscenza nel settore in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni.

I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui il divieto di esprimere apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod. proc. pen., non opera qualora il testimone sia un soggetto particolarmente qualificato, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (vedi in proposito Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 — 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 26444401).

3. I motivi sub 2 e 3 possono essere congiuntamente esaminati in quanto denunziano vizi motivazionali concernenti le valutazioni probatorie operate dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione.

Deve esser, preliminarmente, evidenziato che la ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dalla Corte territoriale.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici di merito a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del più grave reato di ricettazione.

I giudici dell'appello hanno, con specifica ed adeguata motivazione, esaminato le censure proposte con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della decisione con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza qui impugnata si salda con il provvedimento di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo.

3.1. La Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni ricevuti, elemento sicuramente rivelatore di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; non si richiede alla parte di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell' origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che possano essere valutati da parte del giudice secondo i comuni principi del libero convincimento.

Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai principi che informano l'onere della prova ma ribadisce il principio generale secondo cui la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, ivi compresa anche la mancanza di indicazioni da parte del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive (si veda in tal senso Sez.

Un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01).

3.2. Peraltro nel caso di specie la Corte di merito, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, non si è limitata a ritenere provato il dolo di ricettazione esclusivamente in considerazione della mancata giustificazione della provenienza lecita della merce ma ha fondato il proprio giudizio anche su un ulteriore elemento logico-fattuale dotato di evidente univocità indiziaria (i marchi apposti sulla merce in sequestro sono concessi dalle case produttrici solo in esclusiva agli esercizi commerciali convenzionati).

3.3. Con riguardo alla mancanza evasione dell'obbligo di motivazione in ordine alla doglianza avente ad oggetto la riqualificazione della condotta contestata nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., va evidenziato come, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con l'appello, non è censurabile, quando- come nel caso oggetto di scrutinio- risulti che la doglianza sia disattesa dalla motivazione della sentenza considerata nel suo complesso (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340).

Il dovere di completezza della motivazione è adempiuto, infatti, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato di ognuna di esse, risultando al contrario sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 Schowick, Rv. 250105).

Nel caso di specie il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. è confutato implicitamente da quanto esplicato dai giudici di merito in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti, le modalità di detenzione e la mancata produzione di specifica documentazione di acquisto consente di escludere che l'imputata ne ignorasse la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515).

4. Il quarto motivo di ricorso è tardivo in quanto non rientrava fra i motivi di appello e, di conseguenza, non può esser dedotto per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di Appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2021, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 17 giugno 2019, ha dichiarato la penale responsabilità di YAN Hualing in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. ed al contempo ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. per., con conseguente rideterminazione della pena in mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. YAN Hualing, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen, l'inosservanza degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen. nonché la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti e dagli esperti collaboratori delle persone offese.Secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha ignorato che i predetti soggetti, non rivestendo il ruolo di consulenti tecnici, hanno svolto degli apprezzamenti personali in ordine alla contraffazione dei beni di cui al capo di imputazione con conseguente violazione dell'art. 194 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità di tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. La Corte di appello, a fronte dello specifico motivo di appello, ha ritenuto utilizzabili le predette dichiarazioni con motivazione meramente apparente basata su argomentazioni presuntive, illogiche e contraddittorie. 3. La ricorrente lamenta con il secondo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen, l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. Secondo la difesa la motivazione è illogica in quanto il dolo è stato ritenuto sussistente solo in considerazione della mancata giustificazione della merce da parte della ricorrente e della mancata produzione di specifica documentazione di acquisto; tale affermazione appare apodittica ed idonea a dimostrare che l'imputata fosse consapevole della provenienza delittuosa della merce in sequestro e della contraffazione della stessa da parte di terzi. 4. La ricorrente lamenta con il terzo motivo di ricorso, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen, l'inosservanza dell'art. 648 cod. pen. nonché la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. Secondo la difesa la motivazione è illogica in quanto la mancata dimostrazione del dolo del reato di ricettazione doveva indurre i giudici di appello a ricondurre la condotta contestata ad un comportamento negligente e, quindi, idoneo a perfezionare la fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. 5. La ricorrente lamenta con il quarto motivo di ricorso, ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen, l'inosservanza dell'art. 133 cod. proc. iDen. ed il difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Secondo la difesa i giudici di appello hanno omesso di motivare in modo esauriente sull'entità della pena, non essendo stati evidenziati i motivi per cui è stata confermata la pena individuata dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non ravvisandosi la lamentata violazione degli artt. 191 e 194 cod. proc. pen. La Corte di merito ha evidenziato che la contraffazione di marchi e segni distintivi ben può essere accertata mediante escussione di 1:estimoni qualificati che abbiano acquisito una specifica conoscenza nel settore in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni. I giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione secondo cui il divieto di esprimere apprezzamenti personali, previsto dall'art. 194 cod. proc. pen., non opera qualora il testimone sia un soggetto particolarmente qualificato, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (vedi in proposito Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 — 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 26444401). 3. I motivi sub 2 e 3 possono essere congiuntamente esaminati in quanto denunziano vizi motivazionali concernenti le valutazioni probatorie operate dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. Deve esser, preliminarmente, evidenziato che la ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e carenza e manifesta illogicità della motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dalla Corte territoriale. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici di merito a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del più grave reato di ricettazione. I giudici dell'appello hanno, con specifica ed adeguata motivazione, esaminato le censure proposte con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della decisione con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza qui impugnata si salda con il provvedimento di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo. 3.1. La Corte territoriale si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dei beni ricevuti, elemento sicuramente rivelatore di una volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; non si richiede alla parte di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell' origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che possano essere valutati da parte del giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai principi che informano l'onere della prova ma ribadisce il principio generale secondo cui la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, ivi compresa anche la mancanza di indicazioni da parte del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive (si veda in tal senso Sez. Un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01). 3.2. Peraltro nel caso di specie la Corte di merito, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, non si è limitata a ritenere provato il dolo di ricettazione esclusivamente in considerazione della mancata giustificazione della provenienza lecita della merce ma ha fondato il proprio giudizio anche su un ulteriore elemento logico-fattuale dotato di evidente univocità indiziaria (i marchi apposti sulla merce in sequestro sono concessi dalle case produttrici solo in esclusiva agli esercizi commerciali convenzionati). 3.3. Con riguardo alla mancanza evasione dell'obbligo di motivazione in ordine alla doglianza avente ad oggetto la riqualificazione della condotta contestata nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., va evidenziato come, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con l'appello, non è censurabile, quando- come nel caso oggetto di scrutinio- risulti che la doglianza sia disattesa dalla motivazione della sentenza considerata nel suo complesso (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). Il dovere di completezza della motivazione è adempiuto, infatti, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato di ognuna di esse, risultando al contrario sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 Schowick, Rv. 250105). Nel caso di specie il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. è confutato implicitamente da quanto esplicato dai giudici di merito in tema di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. La Corte territoriale, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti, le modalità di detenzione e la mancata produzione di specifica documentazione di acquisto consente di escludere che l'imputata ne ignorasse la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). 4. Il quarto motivo di ricorso è tardivo in quanto non rientrava fra i motivi di appello e, di conseguenza, non può esser dedotto per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 46523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris