CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 17916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso12310/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che larappresentano e difendono - controricorrenti - RG 12310/22Asfalti Sintex-RFI Est. Cons. Marulli nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-TOGNOZZI-[OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza del TRIBUNALE di ROMA n. 5142/2022depositata il 4/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. l’epigrafata sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la litispendenza, disponendo di conseguenza la cancellazione dal ruolo, tra la causa isc ritta al RG 9519/2017, promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di R.F.I. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed avente ad oggetto la domanda di condanna di quest’ultima al pagamento dei corrispettivi dovuti in dipendenza del contratto di appalto stipulatoil 2.5.2001 tra R.F.I. e l’ATI di cui era mandanteAsfalti Sintex per lavori eseguiti ed oneri di sicurezza successivi al SAL 29,e le cause a suo tempo iscritte al RG 69501/2014, in cui era subentrata in qualità di attrice, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria mandatariadella predett a ATI ed avente ad oggetto tra le altre anche le riserve 142, 143 e 145 e pendente, ancorchénon con riferimento alle riserve in parola, avanti a questa Corteal RG 24981/2021, e al RG 68908/2015 promo ssa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al fine di vedere riconosciuta la titolarità delle quote di spettanza dell’attrice sulle predette riserve. RG 12310/22Asfalti Sintex-RFI Est. Cons. Marulli 1.2. Onde motivare il deliberato oggetto di gravame il giudicante, ricapitolati i termini della vicenda e richiamati i principi regolanti la litispendenza ha fatto osservare che « non vi è dubbio che la domanda proposta dalla attrice nel presente giudizio, seppure non precisata nei suoi esatti contorni poiché sostanzialmente l’attrice vuole far valere la relazione del Commissario straordinario di Governo depositata, sia identica ad altre già proposte nei giudizi allegati dalle controparti. Tuttavia, a parte ogni valutazione sull’effettiva portata probatoria di detta relazione in assenza, peraltro, di una completa e puntuale allegazione dei lavori che l’attrice assume non essere stati pagati dalla convenuta, la domanda svolta risulta azionata già nel giudizio di primo grado n. 68908/2015 (nel quale, peraltro, l’attrice presuppone l’esistenza dell’ATI riconoscendo il ruolo della mandataria tanto è vero che chiede la percentuale convenuta nella stessa ATI anche relativamente al risarcimento del danno da perdita di chances relativo a tutto il contratto di appalto in contenzioso) e nel giudizio di primo grado n. 69501/2014 e di secondo grado n. 3980/2019, con successivo ricorso in cassazione, richiamando, invece, le riserve nn. 142, 143, 145, entrambi proseguiti in sede di impugnazione e non più pendenti davanti al Tribunale ordinario.Pertanto, non vi è dubbio che l’attrice ha svolto la stessa domanda diretta ad ottenere il pagamento dei lavori svolti sotto le diverse forme possibili, allegando circostanze anche contrastanti e contestate in un atto e non nell’altro.Tuttavia, in ossequio all’orientamento della Suprema Corte, al fine di evitare accertamenti relativi alla stessa domanda per i quali si potrebbe dare luogo a giudicati contrastanti, in assenza di un riscontro puntuale dell’intervenuto giudicato relativo ad uno dei precedenti giudizi (n. 69501/2014 in primo grado per il quale si assume un giudicato implicito relativo alle riserve riconducibili alla attrice) e dando atto che predetti giudizi si trovano in fase di impugnazione, per come RG 12310/22Asfalti Sintex-RFI Est. Cons. Marulli emerge dalle stesse allegazioni e conclusioni delle parti, il Tribunale deve dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo». 2. Il mezzo azionato dall'istante si vale di tre motiv i con cui si deduce nell’ordine: la violazione in riferimento all’art. 42 cod. proc. civ. delle norme in materia di litispendenza, di cui all'art. 39 cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione , avendo il Tribunale dichiarato la litispendenza tra i predetti giudizi senza individuarne l'oggetto e, quindi, gli elementi qualificanti la litispendenza ; la violazione in riferimento all’art. 42 cod. proc. civ. delle norme in materia di litispendenza, di cui all'art. 39 cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 115 cod. proc. c iv . in tema di valutazione delle prove, avendo il Tribunale dichiarato la litispendenza tra i predetti giudizi senza che agli atti di causa fossero state versate le prove degli elementi idonei a dichiararla e , addirittura , riconoscendo sussistente la fattispecie di cui all'art. 39 cod. proc. civ. ad onta di quanto dedotto dalle stesse parti che avevano sollevato tale eccezione; la violazione in riferimento all’art. 42 cod. proc. civ. delle norme in materia di litispendenza, di cui all'art. 39 cod. proc. civ. avendo il Tribunale dichiarato la litispendenza tra l’odierno giudizio e quelli a suo tempo iscritt i a gli RG dianzi richiamati a mezzo di una motivazione erronea, atteso che i giudizi in questione erano stati promossi l’uno da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di R.F.I. l’altro da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di R.F.I. 3. Al mezzo così azionato resistono tutti gli intimati chiedendo che ne venga dichiarata l’inammissibilità. 4. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte ex art. 380-tercod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del gravame. [OSCURATO:PERSONA] 5.Il mezzo azionato è fondato e merita pertanto di essere accolto. RG 12310/22Asfalti Sintex-RFI Est. Cons. Marulli 6. Come bene ha fatto rimarcare il PM, richiamando un lontano precedente di questa Corte, peraltro seguito anche dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. II , 31/03/2011, n. 7478 ; Cass., Sez. IV, 7/03/2000, n. 2554; Cass., Sez. III, 2/08/1993 , n. 8522), la litispendenza, prevista dall'art 39 cod proc civ, postula la contemporanea pendenza della stessa causa avanti a giudici diversi, ed implica la sottrazione della medesima al giudice successivamente adito, indipendentemente da ogni valutazione circa l'effettiva competenza dell'uno o dell'altro, e deve essere riscontrata con riferimento allo stato attuale del processo (Cass., Sez. I, 11/01/1979, n. 194 ) . Prima ancora, dunque, dell'accertamento inteso a stabilire se tra le cause per le quali si sollevi la relativa eccezione sussista identità di personae , di petitum e di causa petendi, nel che, com'è noto, si compendiano le condizioni per la sua dichiarazione, la litipendenza richiede la contemporanea pendenza tra giudici diversi, pur se non dello stesso grado, dei giudizi posti a confronto, con l'ovvio corollario che, dovendo essere la questione decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti, non si fa luogo alla sua declaratoria, tra l'altro, allorché la causa pendente in un giudizio sia stata decisa con efficacia di giudicato (Cass., Sez. VI-III, 19/06/2019, n. 16374). 7. Ora, venendo al nostro caso, vi è assoluta concordanza di opinioni tra le parti (memori a ricor r ente pag. 14; memoria RFI pag. 2 ; memoria [OSCURATO:PERSONA] pag. 3), su cui converge anche il PM, che sulla pretesa oggetto del giudizio per il quale è stato promosso il mezzo in disamina sia intervenuto il giudicato dal momento che riguardo ad essa, estri ns ecantesi nelle riserve di competenza dell'odierna ricorrente, la pronuncia di primo grado non era stata fatta oggetto di impugnazione, con la conseguenza che l'accertamento del credito RG 12310/22Asfalti Sintex-RFI Est. Cons. Marulli vantato da [OSCURATO:PERSONA] relativa alle medesime ragioni di credito qui azionate non è più pendente in quanto appunto coperto dal giudicato. Ne discende, perciò, l'erroneità dell'opposto convincimento esternato dal decidente non potendo riscontrarsi, come detto, la litispendenza in difetto di contemporanea pendenza della medesimacausa avanti a giudici diversi: litispendenza e giudicato sono infatti facce opposte della stessa medaglia. E quindi la doverosa cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, atteso che il mezzo azionato esaurisce la sua funzione regolatrice nei soli limiti dell'accertamento inerente la competenza. 8. Il che porta anche ad avere ragione dell'eccezione in punto di interesse ad agire opposta dalle resistenti, di essa, semmai, potendo discettarsi se e nel caso in cui l'odierno giudizio fosse riassunto. 9. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso