CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 27249/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27249/2021 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro Numero sezionale 4525/2022Numero di raccolta generale 17660/2022 tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cipollone (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 222/02/21 depositata in data 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IVA 2009; - la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era gravata di appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che: - l’unico motivo dedotto si duole della violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente annullato l’atto impugnato senza tener conto della sussistenza nel presente caso di ragioni di urgenza che consentivano di derogare al termine di 60 giorni dalla notifica del PVC, rappresentate da reiterate violazioni penali-tributarie del contribuente, ritenuto partecipe di una frode; - il motivo è infondato; - è ben vero che in linea generale (come questa Corte ha già chiarito, si veda in argomento la pronuncia Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21815 del 07/09/2018) in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ne determina l'illegittimità, salvo che ricorrano Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27249/2021 Numero sezionale 4525/2022 specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al Numero di raccolta generale 17660/2022Data pubblicazione 31/05/2022 rapporto controverso, la cui sussistenza deve essere dimostrata dall'amministrazione finanziaria; - proprio in forza di tal principio, però, è necessario che l’Ufficio dia prova di tali ragioni, per poter legittimamente procedere con l’atto impositivo ante tempus; - in questo caso, come si evince dalla lettura della pronuncia gravata, la CTR ha invece accertato in fatto l’insussistenza delle necessarie ragioni di urgenza dedotte dall’Ufficio ex art. 12 c. 7 L. 212 del 2000, ritenendole nel concreto insussistenti alla luce della circostanza relativa alla sottoposizione a sequestro preventivo e custodia giudiziaria conseguente della contribuente dal 2.9.2015, prima della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 3.11.2017; - il difetto di tali ragioni di urgenza travolge la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato e pertanto correttamente il giudice dell’appello ne ha pronunciato l’annullamento; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - non vi sono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato poiché parte soccombente è una Amministrazione dello Stato; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, 15% per spese generali, CPA ed Iva di legge che pone a carico di parte soccombente con attribuzione in favore del difensore anticipatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così de