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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25997/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile F.A.I., [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile Associazione antiracket Fonte di Libertà, che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 379 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen., per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad assicurare il profitto del reato di associazione mafiosa e di estorsione, ricevendo e occultando una somma di denaro pari a quattromila euro, provento di detti delitti.

Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], "da ritenersi evidentemente provento del delitto".

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.

Se è indubbio che l'art. 240-bis cod. pen. pone una presunzione contra reum in ordine alla confiscabilità di denaro e di beni appartenenti a soggetti sottoposti a procedimento per i reati indicati, è del pari, indubbio che si tratta di una presunzione semplice, da considerarsi vinta ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'imputato sia in grado di giustificare la provenienza del denaro dimostrando l'assenza di sproporzione rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica della somma pari a 33.100,00 euro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla lettura della sentenza emerge, difatti, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla misura di sicurezza, non comprendendosi, neppure, a quale tipo di confisca si fa riferimento: da un lato, infatti, si parla del profitto del reato, dall'altro lato di violazione dell'art. 240-bis, che disciplina la confisca per sproporzione.

3. La dizione contenuta in sentenza non appare sufficiente al fine di ritenere rispettato il requisito motivazionale, che seppure caratterizzato da minore ampiezza, deve comunque ricorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il G.i.p. ha fornito una motivazione solo apparente, poiché l'accertamento di un'attività lavorativa lecita da parte della prevenuta, unitamente alla puntuale documentazione dei redditi prodotti imponevano al giudice di fornire ampia e convincente motivazione circa le specifiche modalità per le quali si sarebbe dovuto procedere, nonostante le evenienze documentali, alla confisca della somma di euro 33.100,00.

4. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile F.A.I., [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte e la nota spese della parte civile Associazione antiracket Fonte di Libertà, che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 379 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen., per avere aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad assicurare il profitto del reato di associazione mafiosa e di estorsione, ricevendo e occultando una somma di denaro pari a quattromila euro, provento di detti delitti. Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca della somma sequestrata a [OSCURATO:PERSONA], "da ritenersi evidentemente provento del delitto". 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. Se è indubbio che l'art. 240-bis cod. pen. pone una presunzione contra reum in ordine alla confiscabilità di denaro e di beni appartenenti a soggetti sottoposti a procedimento per i reati indicati, è del pari, indubbio che si tratta di una presunzione semplice, da considerarsi vinta ogniqualvolta, come nel caso di specie, l'imputato sia in grado di giustificare la provenienza del denaro dimostrando l'assenza di sproporzione rispetto al proprio reddito o alla propria attività economica della somma pari a 33.100,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla lettura della sentenza emerge, difatti, in modo inequivoco, l'omessa motivazione quanto alla misura di sicurezza, non comprendendosi, neppure, a quale tipo di confisca si fa riferimento: da un lato, infatti, si parla del profitto del reato, dall'altro lato di violazione dell'art. 240-bis, che disciplina la confisca per sproporzione. 3. La dizione contenuta in sentenza non appare sufficiente al fine di ritenere rispettato il requisito motivazionale, che seppure caratterizzato da minore ampiezza, deve comunque ricorrere in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il G.i.p. ha fornito una motivazione solo apparente, poiché l'accertamento di un'attività lavorativa lecita da parte della prevenuta, unitamente alla puntuale documentazione dei redditi prodotti imponevano al giudice di fornire ampia e convincente motivazione circa le specifiche modalità per le quali si sarebbe dovuto procedere, nonostante le evenienze documentali, alla confisca della somma di euro 33.100,00. 4. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio
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