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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34399/2026

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ato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9653/26 OSSERVA Esaminati i motivi del ricorso nell'interesse di DeStefano Rosario; Letta la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di evasione, e visti gli atti; Ritenuto che le censure articolate in ricorso sono proposte per ragioni non consentite, in quanto sollecitano una diversa ricostruzione in fatto (quanto alla causale dell'allontanamento), e comunque risultano inammissibili, essendo state non devolute in appello o formulate in termini assolutamente aspecifici; Rilevato che, difatti, nell'appello proposto si erano dedotte la non configurabilità del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (sul rilievo della irrilevanza penale di un mero allontanamento, non determinativo di irreperibilità e non sorretto da volontarietà) e la eccessività della pena, stante il mancato giudizio di equivalenza delle generiche con la recidiva, e ciò in termini del tutto assertivi, senza la minima indicazione dei dati fattuali e delle ragioni in diritto cui agganciare tali deduzioni (previa rinuncia ai motivi aggiunti perché non pertinenti alla vicenda in esame); Osservato che la sentenza impugnata, costituente una c.d.

"doppia conforme" rispetto a quella di primo grado, con cui forma un unitario apparato argomentativo, esibisce, a fronte di doglianze tanto generiche, una motivazione stringata ma esaustiva e scevra da illogicità; Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e, nella specie, in disparte il profilo personologico, è stata valorizzata specialmente la intensità del dolo (essendo l'allontanamento dimostrativo di elevata trasgressività in soggetto già gravato da plurimi precedenti, anche per evasione); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a NAPOLI il 01/11/1985 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9653/26 OSSERVA Esaminati i motivi del ricorso nell'interesse di DeStefano Rosario; Letta la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di evasione, e visti gli atti; Ritenuto che le censure articolate in ricorso sono proposte per ragioni non consentite, in quanto sollecitano una diversa ricostruzione in fatto (quanto alla causale dell'allontanamento), e comunque risultano inammissibili, essendo state non devolute in appello o formulate in termini assolutamente aspecifici; Rilevato che, difatti, nell'appello proposto si erano dedotte la non configurabilità del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (sul rilievo della irrilevanza penale di un mero allontanamento, non determinativo di irreperibilità e non sorretto da volontarietà) e la eccessività della pena, stante il mancato giudizio di equivalenza delle generiche con la recidiva, e ciò in termini del tutto assertivi, senza la minima indicazione dei dati fattuali e delle ragioni in diritto cui agganciare tali deduzioni (previa rinuncia ai motivi aggiunti perché non pertinenti alla vicenda in esame); Osservato che la sentenza impugnata, costituente una c.d. "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado, con cui forma un unitario apparato argomentativo, esibisce, a fronte di doglianze tanto generiche, una motivazione stringata ma esaustiva e scevra da illogicità; Considerato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e, nella specie, in disparte il profilo personologico, è stata valorizzata specialmente la intensità del dolo (essendo l'allontanamento dimostrativo di elevata trasgressività in soggetto già gravato da plurimi precedenti, anche per evasione); 2Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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