CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 22245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/07/2023 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il difensore di fiducia di SCHIRRIPA Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella con la quale il giudice per l'udienza preliminare di quella città aveva condannato l'imputato, all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla trasgressione delle prescrizioni impostegli con il decreto che l'aveva sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, tanto in ordine alla configurabilità del reato, poiché la nuova sottoposizione alla misura di prevenzione - avvenuta dopo un periodo di detenzione di circa dieci mesi - non era stata preceduta dalla rivalutazione della pericolosità dello SCHIRRIPA, come imposto in conseguenza della sentenza n.291 del 2013 della Corte costituzionale, quanto in ordine alla dosimetria della pena, largamente eccedente il minimo edittale. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Il 22/03/2024 l'Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Parma, ove lo SCHIRRIPA era detenuto, ne ha comunicato il decesso, avvenuto quello stesso giorno presso l'Ospedale civile di Parma, ove l'imputato era ricoverato dal 29/01/2024. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, poiché, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., il reato già ascritto allo SCHIRRIPA si è estinto per morte del reo. Ed invero, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando, dal testo del provvedimento impugnato, non ne risulti, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imp