Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01654/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to al n. 18384/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ALDERA Matteo, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E PRESTITI, MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, la prima in persona del legale rappresentante p.t. e il secondo in persona del Ministro p.t., rappresentatie difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatiex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce al controricorso, Buoni postali fruttiferi– Variazione in pejus del tasso – Integrazionedel contratto ricorrente- per la cassazione della sentenza n. 102/2022 della CORTE d'APPELLO di Torino pubblicata il 31.1.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28.11.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze , unitamente a Cassa e Depositi e Prestiti s .p.a. , proponevano distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1538/2015 , con il quale il Tribunale di Novara aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale e senza dilazione, in favore di AlderaGraziano di euro 23.129,71 pari alla differenza tra quantoliquidato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla scadenza di sei buoni postali fruttiferi, sottoscritti dal ricorrente tra il 1983 e il 1984 , e quanto da lui ritenuto come dovuto applicando gli interessi previsti a tergo dei buoni medesimi.

Riuniti i giudizi, nei quali si costituiva l’Aldera, le opposizioni erano accolte dal Tribunale con sentenza pubblicata il 17.7.2019 , revocando il decreto ingiuntivo emesso del 16.12.2015.

2. La Corte d’Appello di Torino con sentenza pubblicata il 31.

1. 2022 rigettaval’appello proposto dall’Aldera, gravandolo delle spese del grado in favore degli appellati.

La Corte d’appello, sulla scorta di Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, rigettava la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni, derivando questa direttamente da un atto di fonte primaria da attuarsi mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in [OSCURATO:PERSONA], sì che n on doveva essere oggetto di pattuizione individuale.

La variazione del tasso d’interesse, disposta con D.M. del 13.6.1986, trovava applicazione per effetto del meccanismo di integrazione ex art. 1339 cod. civ.

Aggiungeva la corte che la tabella prevista dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 (“a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”) non era modalità di comunicazione della variazione , la cui conoscenza era affidata alla pubblicazione in G.U.del decreto ministeriale, ma serviva a permettere al risparmiatore di verificare presso gli uffici postali l’ammontare del credito per interessi all’esito delle variazioni, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione.

Da tanto la Corte d’appello derivava che l’eventuale mancata messa a disposizione sarebbe potuta rilevare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorgenza di un pregiudizio al momento della riscossione.

Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma si basava solo sull’asserita violazione della buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agliobblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore.

In ogni caso, l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato dell’esistenza delle tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti.

Quantoalla dedotta violazione degli obblighi informativi a tutela del risparmiatore/consumatore, la Corte d’appello affermava che la natura di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dei buoni fruttiferi postali escludeva la possibilità di far ricorso al meccanismo della sottoscrizione delle clausole vessatorie e degli obblighi informativipersonalizzati, fermo restando che all’investitore era assicurata la facoltà di recesso con la percezione degli interessi al tasso originario.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorr ono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e Prestitie il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo sono denunciat e violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 l. n. 588/1974) e 1339 cod. civ.,nonché del D.M. 13 giugno 1986.

I ricorrentilamentano che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto l’art. 173 d.P.R. 156/1973 come norma diretta ad applicare il meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 cod. civ ., ovvero come comunque intesa a stabilire lasufficienza della pubblicazione del D.M. 13 giugno 1986 nella [OSCURATO:PERSONA],per operare la variazione in pejus dei tassi nell’ambito del rapporto contrattuale dicui ai buoni.

I decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 173, norma di carattere non imperativo,sono atti di natura amministrativa non suscettibili di diretta applicazione ai rapporti contrattuali con i risparmiatori, poiché in relazione ai buoni già emessi la pubblicazione nella G.U. è collegata alla messa a disposizione delle tabelle presso gli uffici postali.

L’art. 173, pertanto,non può incidere direttamente sul rapporto contrattuale, ma è norma tesa a regolarel’attività degli enti preposti alla raccolta del risparmio e il vincolo per essi,dato dalla decretazione ministeriale, attiene alla fase di formazione della volontà del soggetto emittente, che si manifesta mediantela chartula impiegata per il collocamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1, secondo periodo, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1321 e 1372 cod. civ., nonché 47, comma 1, Cost.I ricorrentiaffermano che la Corte di Appello di Torino erroneamente ha ritenuto non necessaria,al fine dell’applicazione ai buoni fruttiferi di serie precedente alla serie Q dei tassi di rendimento sostitutivi di quelli originari e predisposti da un apposito decreto ministeriale di «estensione», la preventiva previsione, nel testo del contratto di investimento, di un’apposita clausola manifestativa di un potere di ius variandi dell’emittente, poiché la variazione del tasso discende direttamente dalla legge e non deriva dall’esercizio della libertà contrattuale delle parti.

L’art. 173prevede che le variazioni dei tassi «possono» essere estese a una o più delle precedenti serie, ma questo presuppone che il mutamento non discende direttamente dalla legge per essere necessariamente mediato da un atto dell’emittentedi autonomia contrattuale .

La Corte d’appello ha trascurato che quello con i singoli risparmiatori è un rapporto di diritto privato, sì che la possibilità che una parte possa operare delle variazioni unilaterali è eccezionale.

Nel caso dei buoni postali l’informazione al risparmiatore è resa nel corpo del documento ed è determinante per la formazione del contratto, tant’è che in occasione di altre emissioni era stata apposta una dicitura indicantela possibilità di variazione del tasso.

Nel caso di specie, la mancata indicazione sul corpo del buono dello ius variandi è indice sintomatico della assenza di volontà di applicazione dei tassi sopravvenuti.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3 cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 l. n. 588/1974), 1321, 1372, 1339 cod. civ., nonché 47 co. 1 Cost.Per i ricorrenti l a Corte d’appello erroneamente ha escluso che la prescrizionedel comma 3 dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, in base alla quale gli uffici postali mettono adisposizione del pubblico degli investitori in buoni postali le tabelle predisposte inbase al decreto ministeriale di «estensione», integri una condizione necessaria per l’applicazione dei nuovi rendimenti agli investimenti in buoni già in corso di esecuzione .

L’art. 173 , comma terzo, d.P.R. 156/1973 prevede chela tabella riportata a tergo dei buoni “è integrata da quelle messe a disposizione”, sì che solo quest’ultima determina la variazione del contratto.

Con il che condizione necessaria per l’applicazione di nuovi tassi non è la pubblicazionenella G.U., ma la messa a disposizione del pubblico delle nuove tabelle. 4.Con il quarto motivo sono denunciat e violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973(nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1325, 1326, 1333, nonché 47, comma 1, cost.I ricorrenti si dolgono per aver sostenuto la Corte d’appello c he , quanto previsto dalcomma 3 dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, sia irrilevante ai fini della formazionedel consenso alla prosecuzione dell’investimento in corso alle nuove condizioni di rendimento .

Segnatamente , la corte ha affermato che il silenzio mantenuto dal risparmiatore dopo la variazionedel tasso costituisca consenso alla prosecuzione del contratto alle nuove condizioniespresso nella forma del mancato recesso.

Tale affermazione non trova riscontro in alcuna norma specifica di settore ed è contraria al generale diritto dei contratti, dove il silenzio rileva se ed in quanto circostanziato.L’esercizio dello ius variandi espresso dall’emittente non può mai prescindere da una manifestazione del consenso del destinatario in ordine alla proposta di variazione del contratto.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973(nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1375, 1337, 1175 cod. civ., nonché 47, comma 1, cost.I ricorrenti censura no la decisione p er avere la Corte di Appello di Torino erroneamente ritenuto, anche in contrasto con quanto ritenuto da Cass., Sez.

Un.,n. 3963/2019, che la prescrizione del comma 3 dell’art. 173, che impone agli uffici postali di mettere a disposizione del pubblico degli investitori in buoni postali le tabelle predisposte in base al decreto ministeriale di «estensione», faccia riferimento alsolo momento di scadenza e riscossione dei buoni, anziché già dal tempo dell’effettivo esercizio del lo ius variandi da parte dell’emittente.

La decisione della corte impedisce al risparmiatore la verifica dell’ammontare del credito per interessi al momento della variazione del tasso disposta dal decreto ministeriale , la cui conoscenza non potrebbe essere spostata nel tempo se non a costo di precludergli l’esercizio consapevoledel recesso o di decidere per la prosecuzione del rapporto.

In questa cornice, la tempestiva messa a disposizione delle tabellecostituiva atto conforme alla correttezza comportamentale, la cui violazione è alla base del chiesto risarcimento del danno.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1 e 3 d.P.R. 156/1973(nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974) e 1339 cod. civ.

La Corte d’appellonel sostenere l’idoneità della pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale di variazione del tasso e, conseguentemente, relegata nell’irrilevanza la messa a disposizione delle tabelle, non considera che il decreto ministeriale non soddisfa il dovere informativo sull’ammontare del credito per interessi all’esito della variazione.

I nformazione , quest’ultima, distinta da quella sui tassi ma egualmente necessaria ai fini della gestione del contratto per il periodo successivo alla variazione.

7. Con il settimo motivo sono denunciat e: a) violazione degli artt. 173, comma 3, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1223, 1375, 1337, 1175, 2697 cod. civ. 47, comma 1, cost.;b) violazione degli artt. 2697 cod. civ. 115 e 132 co 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 e 4).

La Corte d’appello erroneamente ha ritenuto che la mancata messa a disposizionedelle tabelle dei nuovi rendimenti non integri la violazione di un obbligo informativo imposto dalla legge e, per conseguenza, non determini una responsabilità risarcitoria anche per minusvalenze .

La decisione impugnata, inoltre, non ha considerato la non contestata esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante come provato e quantificato in atti e,per l’effetto, irragionevolmente ed immotivatamente disatteso il risultato probatorioraggiunto sul punto.

Pacifica per affermazione della stessa Corte d’appello la mancata messa a disposizione delle tabelle, ne è stata circoscritta la rilevanza solo al momento dell’incasso alla scadenza e sul piano risarcitorio limitata la rilevanza al solo danno emergente, trascurando il lucro cessantederivante dall’inadempimento e dalla impedita possibilità di chiedere il rimborso tempestivo.

Diversamente da quanto scritto dalla Corte d’appello a propositodella mancata allegazione del danno reclamato, l’attore aveva indicato il danno patito sulla base della differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso.

Tale deduzione non è stata contestata dalle controparti anche in relazione al quantum della pretesa risarcitoria.

Quanto al profilo del nesso di causa tra condotta omissiva e danno, sostengono i ricorrenti, è sufficiente rilevare come a partire dal D.M. del 1986 i buoni postali avevano perso la caratteristica di rendimenti certi e garantiti nel tempo.

Non essendovi più alcuna certezza sui rendimenti, qualsiasi individuo, se tempestivamente informato della variazione, non avrebbepotuto che incassare i buoni e cercato investimenti alternativi in gradodi “garantire potenzialmente i medesimi rendimenti previsti sui buoni”

8. Il ricorso , che presenta diverse criticità legate alla carente esposizione del fatto e al difetto di aderenza di alcune delle numerose censure svolte alla complessiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

La vicenda in esame attiene alla legittimità della variazione in pejus dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi a seguito dell’adozione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo quanto previsto dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 , come sostituito dall’art. 1 D.L. 460/1974 (convertito dalla l. 588/1974).

L’art. 173 dispone che: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buonidi nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo.

Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

L’art. 7, terzo comma, D.Lgs. 30 .7. 1999, n. 284, ha così disposto “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione.

I rapporti già in esserealla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori.

Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.

Riassuntivamente,“fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione;successivamente al settembre 1974, e fino all’abrogazione dell’articolo 173 del codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del primo comma, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso” (v.

Cass., sez.

I, 14 febbraio 2022, n. 4748).

9. È stato reiteratamente affermato da questa Corte , a proposito del meccanismo di ingresso della variazione del saggio degli interessi nel rapporto contrattuale con il risparmiatore,che la configurazione delle Poste sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come Entepubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle [OSCURATO:PERSONA].È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione deibuoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con divers ità di conseguenze quanto agli effetti della qualificazione (v., Cass., sez.

I, 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez.

Un.,15 giugno 2007, n. 13979; Cass., sez.

I, 31 luglio 2017, n. 19002).

Non avendo i buoni postali natura di titoli di credito, essi sono privi dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza.

Detta qualificazione, secondo quanto enunciato da Cass., Sez.

Un.,11 febbraio 2019, n. 3963, “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.

Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo dellasottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”.

Le Sezioni Unite, inoltre,hanno precisato che “[…] a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque ilmeccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltàper il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessicorrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo.

Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suodiritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessicorrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data dellavariazione”.

In questa cornice, connotata da un’integrazione del rapporto per effetto della variazione del saggio d’interesse mediante un atto sì amministrativo, ma in attuazione di una fonte primaria di carattere normativo (l’art. 173 d.P.R. 156/1973), le Sezioni Unite hanno rimarcato che: “la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporís, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo”.

È stato, altresì, affermato dalla Corte costituzionale che “La qualificazione - per costante giurisprudenza della Corte di legittimità - di detti buoni come «titoli di legittimazione» ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito.E ciò ha portato a ritenere che, in ragione appunto della «soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo», la modificazione -demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) - trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del codice civile (Corte di cassazione, sentenza n. 3963 del 2019).”(Corte Cost. 2 febbraio 2020, n. 26, punto 4.2.).

L’art. 173, comma terzo, d.P.R. 156/1973, come già detto,stabilisce che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Al riguardo, con riferimento all’attuazione d el l’integrazione del contratto per effetto della variazione del saggio degli interessi,Cass., Sez.

Un., 3963/2019ha statuito che “ il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale.

La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore diverificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio creditoper interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini delcontrollo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione.

È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (punto 19).

Questo orientamento è stato più di recente ribadito da questa Corte, per essere stato statuito che”[i]n tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie- istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 -di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.” (v.

Cass., sez.

I, 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass., sez.

I, 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass., sez.

III, 30 dicembre 2023, n. 36851).

Del pari è consolidato il principio di diritto secondo cui “[i]n tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma deldetto articolo”. (v.

Cass., sez.

I, 26 luglio 2023, n. 22619; Cass., 4384/2022 e Cass.36851/2023, citate).

10. La Corte d’appello ha pienamente informato la sua decisione agli indicati principidi diritto.

Infatti, proprio sulla base di quanto enunciato da Cass., Sez.

Un., 3963/2019 a proposito del meccanismo di integrazione del contratto è stata rigettata la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni, perché tale facoltà derivava direttamente da un atto di fonte primaria da attuarsi mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in [OSCURATO:PERSONA], sì che non doveva essere oggetto di pattuizione individuale.

La variazione del tasso d’interesse, disposta con D.M. del 13.6.1986, trovava ingresso nel contratto per effetto del meccanismo di integrazione ex art. 1339 cod. civ.

La corte torinese ha poi aggiunto che la tabella prevista dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 (“a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”) non è modalità di comunicazione della variazione , la cui conoscenza era affidata alla pubblicazione in G.U.del decreto ministeriale, ma serviva a permettere al risparmiatore di verificare presso gli uffici postali l’ammontare del credito per interessi, all’esito delle variazioni, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione.

Da tanto la Corte d’appello, evocando implicitamente la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento (v., Cass., Sez.

Un., 19 dicembre 2007, n. 26724),ha tratto che la mancata messa a disposizione delle tabellela si sarebbe potuta considerare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorgenza di un pregiudizio al momento della riscossione.

Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta dall’Aldera non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma poggiava solo sull’asserita violazione della buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agli obblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore.

Profili, questi ultimi, del tutto estranei al campo dei buoni postali, come già detto, secondo quanto indicato da Cass., Sez.

Un., 3963/2019.

Evidenziato che l’odierno ricorso sul piano dell’esposizione del fatto non sunteggia il contenuto delledifese articolate in primo grado, al fine di poter comprenderei termini effettivi della pretesa risarcitoria svolta (nella sentenza impugnata si legge che “la domanda di riconoscimento della medesima somma azionata in via monitoria a titolo di risarcimento danni veniva basata ora sulla mancata pubblicazione delle tabelle al momento della loro entrata in vigore, ora sulla mancata avvertenza, impressa sul titolo, della facoltà di rimborsare i buoni in base a tassi peggiorativi, ora infine sull’illegittimo esercizio dello jus variandi ”, pagina 25, secondo capoverso), la Corte d’appello ha aggiunto che “ [l] a mancata messa a disposizione delle tabelle al momento dell’entrata in vigore della normativa, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, non costituisce violazione di alcuna norma o regola di comportamento mentre la mancata pattuizione dello jus variandi è irrilevante” (pagina 25, terzo capoverso).

In ogni caso, ha proseguito la corte torinese , l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato dell’esistenza delle tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti.

Conclusivamente, una volta verificatasi la variazione del saggio di interesse per effetto del meccanismoex art. 1339 cod. civ., ma in forza di una norma cogente quale l’art. 173 d.P.R. 156/1973, l’attore non avrebbe potuto reclamare a titolo di risarcimento del danno l’importo corrispondente al minore rendimento dei buonipostali , po iché nessun inadempimento era riscontrabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale si era attenuta a quanto previsto nel contratto.

La Corte d’appello, sempre in linea con Cass., Sez.

Un., 3963/2019, da ultimocon riferimento alla pretesa violazione degli obblighi informativi a tutela del risparmiatore/consumatore, ha ribadito che la natura di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i caratteri dei buoni fruttiferi postali escludeva no la possibilità di far ricorso al meccanismo della sottoscrizione delle clausole vessatorie e degli obblighi informativi personalizzati, fermo restando che all’investitore era assicurata la facoltà di recesso con la percezione degli interessi al tasso originario.

11. A quanto sopra riportato deve essere aggiunto con riferimento al settimo motivo di ricorso, all’apparenzalegato alla specificità della vicenda portata all’esame della Corte d’appello, che esso, comunque, è inammissibile.

I ricorrentisi dolgono per non aver la Corte d’appello preso in esame la domanda di risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante, asseritamente reclamato sulla base della differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso.

Tale danno non sarebbe stato oggetto di contestazione, sia nell’an, sia nel quantum, dalle parti opponenti e, come tale, non esigeva di essere provato.

La censura è fondata su fatti processuali dei quali si omette specifica indicazione, sia contenutistica sia quanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essi dovrebbero risultare, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. (v.

Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez.

III, 1° luglio 2021, n. 18695).

Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che la controparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione, al fine di consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze mosse il ricorrente ha l'onere di indicare non solo con quale atto e in quale sede abbia operato la deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (v., Cass., sez.

I, 18 luglio 2007, n. 15961; sez.

III; 28 giugno 2006, n. 10583; sez. 6-I, 12 ottobre 2017, n. 24062; sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 20637; sez.

II, 4 luglio 2018, n. 17474; sez.

III, 5 marzo 2019, n. 6303; sez. 6-III, 4 aprile 2022, n. 10761).

Nella specie, i ricorrenti in violazione del principio di specificità non solo hanno omesso di riportare il contenuto delle domande svolte dall’opposto al momento della costituzione in giudizio, ma anche di riprodurre il contenuto delle difese svolte dalle parti opponenti .

12. I ricorrenti hanno prospettato due rilievi di natura costituzionale.

Il primo riguarda l’art. 1 D.M.

Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] “(anche con riguardo al contenuto dell'art. 173 DPR 156/73 nella parte in cui si limita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla [OSCURATO:PERSONA]).

La disposizione dell’art. 1 è illegittima per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione perché, disponendo l’espresso inserimento, nel testo dei buoni di nuova emissione, della clausola per cui i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge, non prevede, contestualmente, nessuna modalità di adeguamento del testo dei buoni postali collocati prima del DM 1987 e a quell’epoca ancora in esecuzione”.

Il secondo riguarda l’art. 173 d.P.R. 156/1973 “nella parte in cui non esclude l'applicabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti collocanti ante 1986, e dell’art. 7 comma 3 D. Lgs. 284/99 nella parte in cui esclude l’effetto abrogativo dell’art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti, per violazione degli artt.41 e 47 Cost.”

13. Il primo dei rilievi formulati è manifestamente infondat o.

A nche a voler prescindere dal fatto che esso investe il D.M. 20.5.1987 (“Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi”), il quale non rileva nell’ambito del presente giudizio, poiché la variazione del saggio d’interesse dei buoni postali è stata disposta con il D.M. 13.6.1986, occorre rilevare come nessuna disparità di trattamento tra i sottoscrittori possa ipotizzarsia seconda che si tratti di titoli emessi dopo e p rima del 1987, dovendo riportarsi solo per quelli successivi l’avvertenza che “i tassi sono suscettibili di modificazioni successive ai sensi di legge”.

Infatti, tutti i sottoscrittori di buoni postali fruttiferisono assoggettati alla stessa disciplina e, a partire dal 1974, sono soggetti alla possibile variazione dei tassi mediante decreti ministeriali sopravvenuti anche con riferimento a quelli già emessi e non solo a quelli di nuova emissione, come previsto nella versione originaria dell’art. 173 d.P.R. 156/1973.

Tutti i risparmiatori che hanno investito in buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dovevano essere a conoscenza, per effetto della disciplina relativa, che il tasso d’interesse originario avrebbe potuto subire una modificazione in virtù di decreti ministeriali pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA], sì che l’applicazione della indicata avvertenza non modificavail quadro normativo e non esonerava i sottoscrittori dall’onere di prendere conoscenza della possibile variazione dei rendimenti dei buoni.

14. Con il secondo rilievo i ricorrenti assumono che l’art. 173 d.P.R. 156/1973 unitamente all’art. 7 D.Lgs. 284/99, che dispone l’ultrattività del primo per i rapporti pendenti, compresi i buoni postali oggetti di causa, incida direttamente sul singolo rapporto di investimento e, con riguardo ai contratti già in corso al momento dell’esercizio dello ius variandi , produca la modifica dei rendimenti in origine negoziati nonostante la mancata menzione sul titolo della facoltà delloius variandi e la mancata disponibilità delle tabelle modificative presso gli uffici postali.

Tali disposizioni nel loro complesso non presentano i caratteri di proporzionalità agli obiettivi di risparmio, prevedibilità da parte del risparmiatore, tutela dell’affidamento maturato rispetto alla situazione originaria.

Caratteri, questi ultimi, individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritener conformi alla Carta le norme retroattive improprie, che impongono per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata.

In assenza di tali caratteri le indicate disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost.

In particolare, quanto al requisito della proporzionalità, ad avviso dei ricorrenti “l’obiettivo del contenimento dell’impegno economico ben avrebbe potuto essere realizzato con l’applicazione dei tassi peggiorativi fissati dal DM 1986 ai soli buoni emessisuccessivamente all’entrata in vigore del D.M. stesso, senza coinvolgere i contratti già perfezionati”.

Sul piano della prevedibilità“in conformità all’intento di sollecitazione del risparmio postale perseguita con il DL 460/1974 di modifica dell’art. 173, il cittadino poteva ragionevolmente attendersi, al più, una modifica migliorativa dei rendimenti con applicazione ai buoni già collocati, come avvenuto senza soluzione di continuità dal settembre 1974 al luglio 1984, mentre non poteva assolutamente prevedere quanto avvenuto, ovvero una modifica peggiorativa con applicazione anche ai contratti pendenti”.

Quanto all’affidamento, esso è legato al consolidamento degli effetti della situazione giuridica originariamente riconosciuta e poi travolta dalla normativa sopravvenuta.

Tanto maggiore è il tempo trascorso dall’insorgere della situazione, quanto più si giustifica la pretesa del titolare del diritto a non subire pregiudizi da norme retroattive.

15. Il rilievo deve essere disatteso non presentando una consistenza tale da giustificare nuovamente la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Sul tema del preteso carattere retroattivo delle disposizioni indicatee della asseritaviolazione dell’art. 47 Cost., la Corte costituzionale se ne è già occupata nella sentenza 26/2020 citata, là dove si legge “Secondo il rimettente, il denunciato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 -consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di «estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione» (nella specie, le modificazioni in peius introdotte dal decreto ministeriale del 1986) -avrebbe in primo luogo irragionevolmente leso l'«affidamento», riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento.

Per tal profilo, la questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo.

Testualmente essa, infatti, al suo secondo comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.

Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - conse ntita dal censurato art. 173 - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga.

Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata” (punto

4.1. della motivazione).

Quanto affermato dalla Corte costituzionale per escludere il carattere retroattivo dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 delle modifiche al saggio dell’interesse applicato ai buoni postali si estende anche agli ulteriori caratteri della prevedibilità e dell’affidamento, là dove a chiusura dello stesso punto di motivazione è stato espresso “[…] il fatto stesso di consentire espressamente - e rendere, quindi, prevedibili - successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un "affidamento" del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.

Conclusivamente, non senza rimarcare che i buoni postali alla base del giudizio sono stati sottoscritti tra il 1983 e il 1984, l’onere della conoscenza della normativa regolante il settore, che si ripete consentiva sin dal 1974 di procedere a una variazione in pejus anche rispetto a quelli già emessi, implicava la prevedibilità di una modifica peggiorativa, così escludendo qualsiasi affidamento meritevole di tutela.

D’altro canto, i ricorrenti invocano la razionalità dell’homo economicus (v. pagina 55 del ricorso, paragrafo 67), senza considerare i limiti di tale approccio secondo quanto evidenziato dall’economia comportamentale stante la insopprimibile presenza di bias cognitivi, ma non è affatto ipotizzabile che i tassi di rendimento dei titoli possano solo crescere e non il contrario quando le condizioni macroeconomiche rendano ragionevole una discesa dei tassi di interesse al calare dell’aspettativa inflazionistica, la quale, tristemente, aveva innescato una corsa al rialzo poi «fortunatamente» interrotta a partire dalla metà degli anni ’80 del secolo passato.

È stato più di recente affermato da questa Corte che “[…] non ha bisogno di essere rammentato che il tempo in cui la norma sullo ius variandi fu introdotta nell’ordinamento coincise con un sensibile ridimensionamento del grave fenomeno inflattivo, che negli anni precedenti aveva toccato punte, oggi inimmaginabili, aggirantisi sul 18%, con conseguente aumento degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori, ridimensionamento che determinò la scelta costituita dalla novella del citato articolo 173, scelta che rispondeva così al perseguimento di un interesse generale di programmazione economica, senz’altro rilevante sul piano costituzionale, anche per le finalità (finanziamento di servizi e opere pubbliche, finanziamento degli enti locali, ecc.) cui l’impiego del debito pubblico è rivolto […] lo ius variandi ― che, occorre dire, era all’epoca prassi corrente finanche per i depositi bancari ― era in linea di principio esercitabile sia in melius che in peius: nel primo caso allo scopo di evitare che rendimenti troppo bassi determinassero la fuga dei sottoscrittori verso investimenti più remunerativi, tenuto conto che i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi in qualunque momento; nel secondo caso al fine di evitare un eccessivo aggravio della finanza pubblica”(v., Cass. 4748/2022).

Non è ipotizzabile il prospettato contrasto con l’art. 41 Cost. delle norme indicate, che, a dire dei ricorrenti, nel consentire la sostituzione automatica dei tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 a quelli indicati nella tabella a tergo dei buoni di precedente emissione, incidono sul diritto alla libertà di iniziativa economica, “consentendo ad un atto meramente amministrativo … di incidere sul rapporto negoziale a cui le parti si sono liberamente vincolate”.

Infatti, il decreto ministeriale è stato reso in attuazione di una previsione normativa di fonte primaria di carattere cogente e la relativa conoscenza deriva dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Questo sulla base della specifica disciplina di settore di titoli della cui qualificazione si è detto sopra, sì che la libertà di iniziativa economica si sarebbe dovuta bilanciare, nei limiti di legge, con le esigenze insopprimibili di contenimento del debito pubblico, che sono strettamente legate a quelle esigenze solidaristiche considerate proprio dall’art. 41 Cost.

Quanto al prospettato conflitto con l’art. 47 Cost. in materia di tutela del risparmio, da riguardare nella prospettiva della garanzia e non della redditività, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 173, comma secondo “[…] dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente.

Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - consentita dal censurato art. 173 - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga” (v., sempre, Corte Cost., 26/2020, cit.).

Ad ogni modo, la variazione in pejus prevista dalle disposizioni indicate non arreca alcun pregiudizio economico al risparmiatore, posto che quest’ultimo può riscuotere il titolo e in tal caso ottenere la restituzione del capitale investito e il rendimento fino a quel momento maturato sulla base del tasso di interesse originariamente previsto, mentre il tasso di interesse nuovo, che modifica quello precedente, non può che essere quello di mercato, corrente in quel momento.

Pertanto, il risparmiatore che disinvesta dai buoni postali può solamente reinvestire il capitale rimborsato in altra forma, che può presentare altre caratteristiche, ma certamente il tasso di interesse che gli sarebbe riconosciuto sarebbe pur sempre quello di mercato.

In ultimo, non è secondario evidenziare, a conforto dell’esercizio dello ius variandi in peius, come la sottoscrizione dei buoni postali assicuri cospicui benefici ai loro sottoscrittori: “garanzia dello Stato per capitale ed interessi; trattamento fiscale vantaggioso; interessi composti; durata fino a trent’anni, … con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali; esenzione da ogni commissione e onere; utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici; per non parlare della non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale, nonché dei vantaggi che i buoni assicurano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza.”(v, ancora, Cass. 4748/2022).

Conclusivamente, “da un lato n on è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ainteressi generali, tali da giustificare l’adozione di regole cogenti in tema di ius variandi che nel settore bancario ― oggi, peraltro, e non certo alla metà degli anni ’80 del secolo scorso ― sarebbero anacronistici; dall’altro lato è altrettanto indubitabile che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell’interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, così bilanciando gli interessi in gioco.”(v., sempre, Cass. 4748/2022).

16. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge; in favore di Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA].,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to al n. 18384/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ALDERA Matteo, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E PRESTITI, MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE, la prima in persona del legale rappresentante p.t. e il secondo in persona del Ministro p.t., rappresentatie difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatiex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce al controricorso, Buoni postali fruttiferi– Variazione in pejus del tasso – Integrazionedel contratto ricorrente- per la cassazione della sentenza n. 102/2022 della CORTE d'APPELLO di Torino pubblicata il 31.1.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28.11.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze , unitamente a Cassa e Depositi e Prestiti s .p.a. , proponevano distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1538/2015 , con il quale il Tribunale di Novara aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale e senza dilazione, in favore di AlderaGraziano di euro 23.129,71 pari alla differenza tra quantoliquidato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla scadenza di sei buoni postali fruttiferi, sottoscritti dal ricorrente tra il 1983 e il 1984 , e quanto da lui ritenuto come dovuto applicando gli interessi previsti a tergo dei buoni medesimi. Riuniti i giudizi, nei quali si costituiva l’Aldera, le opposizioni erano accolte dal Tribunale con sentenza pubblicata il 17.7.2019 , revocando il decreto ingiuntivo emesso del 16.12.2015. 2. La Corte d’Appello di Torino con sentenza pubblicata il 31. 1. 2022 rigettaval’appello proposto dall’Aldera, gravandolo delle spese del grado in favore degli appellati. La Corte d’appello, sulla scorta di Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, rigettava la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni, derivando questa direttamente da un atto di fonte primaria da attuarsi mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in [OSCURATO:PERSONA], sì che n on doveva essere oggetto di pattuizione individuale. La variazione del tasso d’interesse, disposta con D.M. del 13.6.1986, trovava applicazione per effetto del meccanismo di integrazione ex art. 1339 cod. civ. Aggiungeva la corte che la tabella prevista dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 (“a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”) non era modalità di comunicazione della variazione , la cui conoscenza era affidata alla pubblicazione in G.U.del decreto ministeriale, ma serviva a permettere al risparmiatore di verificare presso gli uffici postali l’ammontare del credito per interessi all’esito delle variazioni, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione. Da tanto la Corte d’appello derivava che l’eventuale mancata messa a disposizione sarebbe potuta rilevare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorgenza di un pregiudizio al momento della riscossione. Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma si basava solo sull’asserita violazione della buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agliobblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore. In ogni caso, l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato dell’esistenza delle tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti. Quantoalla dedotta violazione degli obblighi informativi a tutela del risparmiatore/consumatore, la Corte d’appello affermava che la natura di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dei buoni fruttiferi postali escludeva la possibilità di far ricorso al meccanismo della sottoscrizione delle clausole vessatorie e degli obblighi informativipersonalizzati, fermo restando che all’investitore era assicurata la facoltà di recesso con la percezione degli interessi al tasso originario. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorr ono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e Prestitie il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo sono denunciat e violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 l. n. 588/1974) e 1339 cod. civ.,nonché del D.M. 13 giugno 1986. I ricorrentilamentano che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto l’art. 173 d.P.R. 156/1973 come norma diretta ad applicare il meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 cod. civ ., ovvero come comunque intesa a stabilire lasufficienza della pubblicazione del D.M. 13 giugno 1986 nella [OSCURATO:PERSONA],per operare la variazione in pejus dei tassi nell’ambito del rapporto contrattuale dicui ai buoni. I decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 173, norma di carattere non imperativo,sono atti di natura amministrativa non suscettibili di diretta applicazione ai rapporti contrattuali con i risparmiatori, poiché in relazione ai buoni già emessi la pubblicazione nella G.U. è collegata alla messa a disposizione delle tabelle presso gli uffici postali. L’art. 173, pertanto,non può incidere direttamente sul rapporto contrattuale, ma è norma tesa a regolarel’attività degli enti preposti alla raccolta del risparmio e il vincolo per essi,dato dalla decretazione ministeriale, attiene alla fase di formazione della volontà del soggetto emittente, che si manifesta mediantela chartula impiegata per il collocamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1, secondo periodo, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1321 e 1372 cod. civ., nonché 47, comma 1, Cost.I ricorrentiaffermano che la Corte di Appello di Torino erroneamente ha ritenuto non necessaria,al fine dell’applicazione ai buoni fruttiferi di serie precedente alla serie Q dei tassi di rendimento sostitutivi di quelli originari e predisposti da un apposito decreto ministeriale di «estensione», la preventiva previsione, nel testo del contratto di investimento, di un’apposita clausola manifestativa di un potere di ius variandi dell’emittente, poiché la variazione del tasso discende direttamente dalla legge e non deriva dall’esercizio della libertà contrattuale delle parti. L’art. 173prevede che le variazioni dei tassi «possono» essere estese a una o più delle precedenti serie, ma questo presuppone che il mutamento non discende direttamente dalla legge per essere necessariamente mediato da un atto dell’emittentedi autonomia contrattuale . La Corte d’appello ha trascurato che quello con i singoli risparmiatori è un rapporto di diritto privato, sì che la possibilità che una parte possa operare delle variazioni unilaterali è eccezionale. Nel caso dei buoni postali l’informazione al risparmiatore è resa nel corpo del documento ed è determinante per la formazione del contratto, tant’è che in occasione di altre emissioni era stata apposta una dicitura indicantela possibilità di variazione del tasso. Nel caso di specie, la mancata indicazione sul corpo del buono dello ius variandi è indice sintomatico della assenza di volontà di applicazione dei tassi sopravvenuti. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3 cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 l. n. 588/1974), 1321, 1372, 1339 cod. civ., nonché 47 co. 1 Cost.Per i ricorrenti l a Corte d’appello erroneamente ha escluso che la prescrizionedel comma 3 dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, in base alla quale gli uffici postali mettono adisposizione del pubblico degli investitori in buoni postali le tabelle predisposte inbase al decreto ministeriale di «estensione», integri una condizione necessaria per l’applicazione dei nuovi rendimenti agli investimenti in buoni già in corso di esecuzione . L’art. 173 , comma terzo, d.P.R. 156/1973 prevede chela tabella riportata a tergo dei buoni “è integrata da quelle messe a disposizione”, sì che solo quest’ultima determina la variazione del contratto. Con il che condizione necessaria per l’applicazione di nuovi tassi non è la pubblicazionenella G.U., ma la messa a disposizione del pubblico delle nuove tabelle. 4.Con il quarto motivo sono denunciat e violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973(nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1325, 1326, 1333, nonché 47, comma 1, cost.I ricorrenti si dolgono per aver sostenuto la Corte d’appello c he , quanto previsto dalcomma 3 dell’art. 173 d.P.R. 156/1973, sia irrilevante ai fini della formazionedel consenso alla prosecuzione dell’investimento in corso alle nuove condizioni di rendimento . Segnatamente , la corte ha affermato che il silenzio mantenuto dal risparmiatore dopo la variazionedel tasso costituisca consenso alla prosecuzione del contratto alle nuove condizioniespresso nella forma del mancato recesso. Tale affermazione non trova riscontro in alcuna norma specifica di settore ed è contraria al generale diritto dei contratti, dove il silenzio rileva se ed in quanto circostanziato.L’esercizio dello ius variandi espresso dall’emittente non può mai prescindere da una manifestazione del consenso del destinatario in ordine alla proposta di variazione del contratto. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973(nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1375, 1337, 1175 cod. civ., nonché 47, comma 1, cost.I ricorrenti censura no la decisione p er avere la Corte di Appello di Torino erroneamente ritenuto, anche in contrasto con quanto ritenuto da Cass., Sez. Un.,n. 3963/2019, che la prescrizione del comma 3 dell’art. 173, che impone agli uffici postali di mettere a disposizione del pubblico degli investitori in buoni postali le tabelle predisposte in base al decreto ministeriale di «estensione», faccia riferimento alsolo momento di scadenza e riscossione dei buoni, anziché già dal tempo dell’effettivo esercizio del lo ius variandi da parte dell’emittente. La decisione della corte impedisce al risparmiatore la verifica dell’ammontare del credito per interessi al momento della variazione del tasso disposta dal decreto ministeriale , la cui conoscenza non potrebbe essere spostata nel tempo se non a costo di precludergli l’esercizio consapevoledel recesso o di decidere per la prosecuzione del rapporto. In questa cornice, la tempestiva messa a disposizione delle tabellecostituiva atto conforme alla correttezza comportamentale, la cui violazione è alla base del chiesto risarcimento del danno. 6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1 e 3 d.P.R. 156/1973(nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974) e 1339 cod. civ. La Corte d’appellonel sostenere l’idoneità della pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale di variazione del tasso e, conseguentemente, relegata nell’irrilevanza la messa a disposizione delle tabelle, non considera che il decreto ministeriale non soddisfa il dovere informativo sull’ammontare del credito per interessi all’esito della variazione. I nformazione , quest’ultima, distinta da quella sui tassi ma egualmente necessaria ai fini della gestione del contratto per il periodo successivo alla variazione. 7. Con il settimo motivo sono denunciat e: a) violazione degli artt. 173, comma 3, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1223, 1375, 1337, 1175, 2697 cod. civ. 47, comma 1, cost.;b) violazione degli artt. 2697 cod. civ. 115 e 132 co 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 e 4). La Corte d’appello erroneamente ha ritenuto che la mancata messa a disposizionedelle tabelle dei nuovi rendimenti non integri la violazione di un obbligo informativo imposto dalla legge e, per conseguenza, non determini una responsabilità risarcitoria anche per minusvalenze . La decisione impugnata, inoltre, non ha considerato la non contestata esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante come provato e quantificato in atti e,per l’effetto, irragionevolmente ed immotivatamente disatteso il risultato probatorioraggiunto sul punto. Pacifica per affermazione della stessa Corte d’appello la mancata messa a disposizione delle tabelle, ne è stata circoscritta la rilevanza solo al momento dell’incasso alla scadenza e sul piano risarcitorio limitata la rilevanza al solo danno emergente, trascurando il lucro cessantederivante dall’inadempimento e dalla impedita possibilità di chiedere il rimborso tempestivo. Diversamente da quanto scritto dalla Corte d’appello a propositodella mancata allegazione del danno reclamato, l’attore aveva indicato il danno patito sulla base della differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso. Tale deduzione non è stata contestata dalle controparti anche in relazione al quantum della pretesa risarcitoria. Quanto al profilo del nesso di causa tra condotta omissiva e danno, sostengono i ricorrenti, è sufficiente rilevare come a partire dal D.M. del 1986 i buoni postali avevano perso la caratteristica di rendimenti certi e garantiti nel tempo. Non essendovi più alcuna certezza sui rendimenti, qualsiasi individuo, se tempestivamente informato della variazione, non avrebbepotuto che incassare i buoni e cercato investimenti alternativi in gradodi “garantire potenzialmente i medesimi rendimenti previsti sui buoni” 8. Il ricorso , che presenta diverse criticità legate alla carente esposizione del fatto e al difetto di aderenza di alcune delle numerose censure svolte alla complessiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. La vicenda in esame attiene alla legittimità della variazione in pejus dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi a seguito dell’adozione del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo quanto previsto dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 , come sostituito dall’art. 1 D.L. 460/1974 (convertito dalla l. 588/1974). L’art. 173 dispone che: “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; esse hanno effetto per i buonidi nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. L’art. 7, terzo comma, D.Lgs. 30 .7. 1999, n. 284, ha così disposto “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in esserealla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”. Riassuntivamente,“fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione;successivamente al settembre 1974, e fino all’abrogazione dell’articolo 173 del codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del primo comma, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso” (v. Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748). 9. È stato reiteratamente affermato da questa Corte , a proposito del meccanismo di ingresso della variazione del saggio degli interessi nel rapporto contrattuale con il risparmiatore,che la configurazione delle Poste sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come Entepubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle [OSCURATO:PERSONA].È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione deibuoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con divers ità di conseguenze quanto agli effetti della qualificazione (v., Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez. Un.,15 giugno 2007, n. 13979; Cass., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002). Non avendo i buoni postali natura di titoli di credito, essi sono privi dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza. Detta qualificazione, secondo quanto enunciato da Cass., Sez. Un.,11 febbraio 2019, n. 3963, “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo dellasottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto”. Le Sezioni Unite, inoltre,hanno precisato che “[…] a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque ilmeccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltàper il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessicorrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suodiritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessicorrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data dellavariazione”. In questa cornice, connotata da un’integrazione del rapporto per effetto della variazione del saggio d’interesse mediante un atto sì amministrativo, ma in attuazione di una fonte primaria di carattere normativo (l’art. 173 d.P.R. 156/1973), le Sezioni Unite hanno rimarcato che: “la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporís, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo”. È stato, altresì, affermato dalla Corte costituzionale che “La qualificazione - per costante giurisprudenza della Corte di legittimità - di detti buoni come «titoli di legittimazione» ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito.E ciò ha portato a ritenere che, in ragione appunto della «soggettività statuale del soggetto emittente e [delle] garanzie derivanti da tale profilo soggettivo», la modificazione -demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) - trovasse ingresso all'interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell'art. 1339 del codice civile (Corte di cassazione, sentenza n. 3963 del 2019).”(Corte Cost. 2 febbraio 2020, n. 26, punto 4.2.). L’art. 173, comma terzo, d.P.R. 156/1973, come già detto,stabilisce che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. Al riguardo, con riferimento all’attuazione d el l’integrazione del contratto per effetto della variazione del saggio degli interessi,Cass., Sez. Un., 3963/2019ha statuito che “ il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore diverificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio creditoper interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini delcontrollo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore” (punto 19). Questo orientamento è stato più di recente ribadito da questa Corte, per essere stato statuito che”[i]n tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali delle parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie- istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 -di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.” (v. Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748; Cass., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36851). Del pari è consolidato il principio di diritto secondo cui “[i]n tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma deldetto articolo”. (v. Cass., sez. I, 26 luglio 2023, n. 22619; Cass., 4384/2022 e Cass.36851/2023, citate). 10. La Corte d’appello ha pienamente informato la sua decisione agli indicati principidi diritto. Infatti, proprio sulla base di quanto enunciato da Cass., Sez. Un., 3963/2019 a proposito del meccanismo di integrazione del contratto è stata rigettata la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni, perché tale facoltà derivava direttamente da un atto di fonte primaria da attuarsi mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in [OSCURATO:PERSONA], sì che non doveva essere oggetto di pattuizione individuale. La variazione del tasso d’interesse, disposta con D.M. del 13.6.1986, trovava ingresso nel contratto per effetto del meccanismo di integrazione ex art. 1339 cod. civ. La corte torinese ha poi aggiunto che la tabella prevista dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 (“a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”) non è modalità di comunicazione della variazione , la cui conoscenza era affidata alla pubblicazione in G.U.del decreto ministeriale, ma serviva a permettere al risparmiatore di verificare presso gli uffici postali l’ammontare del credito per interessi, all’esito delle variazioni, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione. Da tanto la Corte d’appello, evocando implicitamente la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento (v., Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724),ha tratto che la mancata messa a disposizione delle tabellela si sarebbe potuta considerare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorgenza di un pregiudizio al momento della riscossione. Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta dall’Aldera non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma poggiava solo sull’asserita violazione della buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agli obblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore. Profili, questi ultimi, del tutto estranei al campo dei buoni postali, come già detto, secondo quanto indicato da Cass., Sez. Un., 3963/2019. Evidenziato che l’odierno ricorso sul piano dell’esposizione del fatto non sunteggia il contenuto delledifese articolate in primo grado, al fine di poter comprenderei termini effettivi della pretesa risarcitoria svolta (nella sentenza impugnata si legge che “la domanda di riconoscimento della medesima somma azionata in via monitoria a titolo di risarcimento danni veniva basata ora sulla mancata pubblicazione delle tabelle al momento della loro entrata in vigore, ora sulla mancata avvertenza, impressa sul titolo, della facoltà di rimborsare i buoni in base a tassi peggiorativi, ora infine sull’illegittimo esercizio dello jus variandi ”, pagina 25, secondo capoverso), la Corte d’appello ha aggiunto che “ [l] a mancata messa a disposizione delle tabelle al momento dell’entrata in vigore della normativa, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, non costituisce violazione di alcuna norma o regola di comportamento mentre la mancata pattuizione dello jus variandi è irrilevante” (pagina 25, terzo capoverso). In ogni caso, ha proseguito la corte torinese , l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato dell’esistenza delle tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti. Conclusivamente, una volta verificatasi la variazione del saggio di interesse per effetto del meccanismoex art. 1339 cod. civ., ma in forza di una norma cogente quale l’art. 173 d.P.R. 156/1973, l’attore non avrebbe potuto reclamare a titolo di risarcimento del danno l’importo corrispondente al minore rendimento dei buonipostali , po iché nessun inadempimento era riscontrabile in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale si era attenuta a quanto previsto nel contratto. La Corte d’appello, sempre in linea con Cass., Sez. Un., 3963/2019, da ultimocon riferimento alla pretesa violazione degli obblighi informativi a tutela del risparmiatore/consumatore, ha ribadito che la natura di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i caratteri dei buoni fruttiferi postali escludeva no la possibilità di far ricorso al meccanismo della sottoscrizione delle clausole vessatorie e degli obblighi informativi personalizzati, fermo restando che all’investitore era assicurata la facoltà di recesso con la percezione degli interessi al tasso originario. 11. A quanto sopra riportato deve essere aggiunto con riferimento al settimo motivo di ricorso, all’apparenzalegato alla specificità della vicenda portata all’esame della Corte d’appello, che esso, comunque, è inammissibile. I ricorrentisi dolgono per non aver la Corte d’appello preso in esame la domanda di risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante, asseritamente reclamato sulla base della differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso. Tale danno non sarebbe stato oggetto di contestazione, sia nell’an, sia nel quantum, dalle parti opponenti e, come tale, non esigeva di essere provato. La censura è fondata su fatti processuali dei quali si omette specifica indicazione, sia contenutistica sia quanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essi dovrebbero risultare, in violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. (v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695). Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che la controparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione, al fine di consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze mosse il ricorrente ha l'onere di indicare non solo con quale atto e in quale sede abbia operato la deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (v., Cass., sez. I, 18 luglio 2007, n. 15961; sez. III; 28 giugno 2006, n. 10583; sez. 6-I, 12 ottobre 2017, n. 24062; sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 20637; sez. II, 4 luglio 2018, n. 17474; sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303; sez. 6-III, 4 aprile 2022, n. 10761). Nella specie, i ricorrenti in violazione del principio di specificità non solo hanno omesso di riportare il contenuto delle domande svolte dall’opposto al momento della costituzione in giudizio, ma anche di riprodurre il contenuto delle difese svolte dalle parti opponenti . 12. I ricorrenti hanno prospettato due rilievi di natura costituzionale. Il primo riguarda l’art. 1 D.M. Tesoro [OSCURATO:DATA_NASCITA] “(anche con riguardo al contenuto dell'art. 173 DPR 156/73 nella parte in cui si limita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla [OSCURATO:PERSONA]). La disposizione dell’art. 1 è illegittima per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione perché, disponendo l’espresso inserimento, nel testo dei buoni di nuova emissione, della clausola per cui i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge, non prevede, contestualmente, nessuna modalità di adeguamento del testo dei buoni postali collocati prima del DM 1987 e a quell’epoca ancora in esecuzione”. Il secondo riguarda l’art. 173 d.P.R. 156/1973 “nella parte in cui non esclude l'applicabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti collocanti ante 1986, e dell’art. 7 comma 3 D. Lgs. 284/99 nella parte in cui esclude l’effetto abrogativo dell’art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti, per violazione degli artt.41 e 47 Cost.” 13. Il primo dei rilievi formulati è manifestamente infondat o. A nche a voler prescindere dal fatto che esso investe il D.M. 20.5.1987 (“Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi”), il quale non rileva nell’ambito del presente giudizio, poiché la variazione del saggio d’interesse dei buoni postali è stata disposta con il D.M. 13.6.1986, occorre rilevare come nessuna disparità di trattamento tra i sottoscrittori possa ipotizzarsia seconda che si tratti di titoli emessi dopo e p rima del 1987, dovendo riportarsi solo per quelli successivi l’avvertenza che “i tassi sono suscettibili di modificazioni successive ai sensi di legge”. Infatti, tutti i sottoscrittori di buoni postali fruttiferisono assoggettati alla stessa disciplina e, a partire dal 1974, sono soggetti alla possibile variazione dei tassi mediante decreti ministeriali sopravvenuti anche con riferimento a quelli già emessi e non solo a quelli di nuova emissione, come previsto nella versione originaria dell’art. 173 d.P.R. 156/1973. Tutti i risparmiatori che hanno investito in buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dovevano essere a conoscenza, per effetto della disciplina relativa, che il tasso d’interesse originario avrebbe potuto subire una modificazione in virtù di decreti ministeriali pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA], sì che l’applicazione della indicata avvertenza non modificavail quadro normativo e non esonerava i sottoscrittori dall’onere di prendere conoscenza della possibile variazione dei rendimenti dei buoni. 14. Con il secondo rilievo i ricorrenti assumono che l’art. 173 d.P.R. 156/1973 unitamente all’art. 7 D.Lgs. 284/99, che dispone l’ultrattività del primo per i rapporti pendenti, compresi i buoni postali oggetti di causa, incida direttamente sul singolo rapporto di investimento e, con riguardo ai contratti già in corso al momento dell’esercizio dello ius variandi , produca la modifica dei rendimenti in origine negoziati nonostante la mancata menzione sul titolo della facoltà delloius variandi e la mancata disponibilità delle tabelle modificative presso gli uffici postali. Tali disposizioni nel loro complesso non presentano i caratteri di proporzionalità agli obiettivi di risparmio, prevedibilità da parte del risparmiatore, tutela dell’affidamento maturato rispetto alla situazione originaria. Caratteri, questi ultimi, individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritener conformi alla Carta le norme retroattive improprie, che impongono per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata. In assenza di tali caratteri le indicate disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost. In particolare, quanto al requisito della proporzionalità, ad avviso dei ricorrenti “l’obiettivo del contenimento dell’impegno economico ben avrebbe potuto essere realizzato con l’applicazione dei tassi peggiorativi fissati dal DM 1986 ai soli buoni emessisuccessivamente all’entrata in vigore del D.M. stesso, senza coinvolgere i contratti già perfezionati”. Sul piano della prevedibilità“in conformità all’intento di sollecitazione del risparmio postale perseguita con il DL 460/1974 di modifica dell’art. 173, il cittadino poteva ragionevolmente attendersi, al più, una modifica migliorativa dei rendimenti con applicazione ai buoni già collocati, come avvenuto senza soluzione di continuità dal settembre 1974 al luglio 1984, mentre non poteva assolutamente prevedere quanto avvenuto, ovvero una modifica peggiorativa con applicazione anche ai contratti pendenti”. Quanto all’affidamento, esso è legato al consolidamento degli effetti della situazione giuridica originariamente riconosciuta e poi travolta dalla normativa sopravvenuta. Tanto maggiore è il tempo trascorso dall’insorgere della situazione, quanto più si giustifica la pretesa del titolare del diritto a non subire pregiudizi da norme retroattive. 15. Il rilievo deve essere disatteso non presentando una consistenza tale da giustificare nuovamente la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Sul tema del preteso carattere retroattivo delle disposizioni indicatee della asseritaviolazione dell’art. 47 Cost., la Corte costituzionale se ne è già occupata nella sentenza 26/2020 citata, là dove si legge “Secondo il rimettente, il denunciato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 -consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di «estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione» (nella specie, le modificazioni in peius introdotte dal decreto ministeriale del 1986) -avrebbe in primo luogo irragionevolmente leso l'«affidamento», riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell'investimento. Per tal profilo, la questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo. Testualmente essa, infatti, al suo secondo comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - conse ntita dal censurato art. 173 - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata” (punto 4.1. della motivazione). Quanto affermato dalla Corte costituzionale per escludere il carattere retroattivo dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 delle modifiche al saggio dell’interesse applicato ai buoni postali si estende anche agli ulteriori caratteri della prevedibilità e dell’affidamento, là dove a chiusura dello stesso punto di motivazione è stato espresso “[…] il fatto stesso di consentire espressamente - e rendere, quindi, prevedibili - successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un "affidamento" del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento della sottoscrizione del titolo”. Conclusivamente, non senza rimarcare che i buoni postali alla base del giudizio sono stati sottoscritti tra il 1983 e il 1984, l’onere della conoscenza della normativa regolante il settore, che si ripete consentiva sin dal 1974 di procedere a una variazione in pejus anche rispetto a quelli già emessi, implicava la prevedibilità di una modifica peggiorativa, così escludendo qualsiasi affidamento meritevole di tutela. D’altro canto, i ricorrenti invocano la razionalità dell’homo economicus (v. pagina 55 del ricorso, paragrafo 67), senza considerare i limiti di tale approccio secondo quanto evidenziato dall’economia comportamentale stante la insopprimibile presenza di bias cognitivi, ma non è affatto ipotizzabile che i tassi di rendimento dei titoli possano solo crescere e non il contrario quando le condizioni macroeconomiche rendano ragionevole una discesa dei tassi di interesse al calare dell’aspettativa inflazionistica, la quale, tristemente, aveva innescato una corsa al rialzo poi «fortunatamente» interrotta a partire dalla metà degli anni ’80 del secolo passato. È stato più di recente affermato da questa Corte che “[…] non ha bisogno di essere rammentato che il tempo in cui la norma sullo ius variandi fu introdotta nell’ordinamento coincise con un sensibile ridimensionamento del grave fenomeno inflattivo, che negli anni precedenti aveva toccato punte, oggi inimmaginabili, aggirantisi sul 18%, con conseguente aumento degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori, ridimensionamento che determinò la scelta costituita dalla novella del citato articolo 173, scelta che rispondeva così al perseguimento di un interesse generale di programmazione economica, senz’altro rilevante sul piano costituzionale, anche per le finalità (finanziamento di servizi e opere pubbliche, finanziamento degli enti locali, ecc.) cui l’impiego del debito pubblico è rivolto […] lo ius variandi ― che, occorre dire, era all’epoca prassi corrente finanche per i depositi bancari ― era in linea di principio esercitabile sia in melius che in peius: nel primo caso allo scopo di evitare che rendimenti troppo bassi determinassero la fuga dei sottoscrittori verso investimenti più remunerativi, tenuto conto che i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi in qualunque momento; nel secondo caso al fine di evitare un eccessivo aggravio della finanza pubblica”(v., Cass. 4748/2022). Non è ipotizzabile il prospettato contrasto con l’art. 41 Cost. delle norme indicate, che, a dire dei ricorrenti, nel consentire la sostituzione automatica dei tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 a quelli indicati nella tabella a tergo dei buoni di precedente emissione, incidono sul diritto alla libertà di iniziativa economica, “consentendo ad un atto meramente amministrativo … di incidere sul rapporto negoziale a cui le parti si sono liberamente vincolate”. Infatti, il decreto ministeriale è stato reso in attuazione di una previsione normativa di fonte primaria di carattere cogente e la relativa conoscenza deriva dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Questo sulla base della specifica disciplina di settore di titoli della cui qualificazione si è detto sopra, sì che la libertà di iniziativa economica si sarebbe dovuta bilanciare, nei limiti di legge, con le esigenze insopprimibili di contenimento del debito pubblico, che sono strettamente legate a quelle esigenze solidaristiche considerate proprio dall’art. 41 Cost. Quanto al prospettato conflitto con l’art. 47 Cost. in materia di tutela del risparmio, da riguardare nella prospettiva della garanzia e non della redditività, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 173, comma secondo “[…] dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi - consentita dal censurato art. 173 - non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo "per il futuro", a decorrere dell'entrata in vigore del decreto che la disponga” (v., sempre, Corte Cost., 26/2020, cit.). Ad ogni modo, la variazione in pejus prevista dalle disposizioni indicate non arreca alcun pregiudizio economico al risparmiatore, posto che quest’ultimo può riscuotere il titolo e in tal caso ottenere la restituzione del capitale investito e il rendimento fino a quel momento maturato sulla base del tasso di interesse originariamente previsto, mentre il tasso di interesse nuovo, che modifica quello precedente, non può che essere quello di mercato, corrente in quel momento. Pertanto, il risparmiatore che disinvesta dai buoni postali può solamente reinvestire il capitale rimborsato in altra forma, che può presentare altre caratteristiche, ma certamente il tasso di interesse che gli sarebbe riconosciuto sarebbe pur sempre quello di mercato. In ultimo, non è secondario evidenziare, a conforto dell’esercizio dello ius variandi in peius, come la sottoscrizione dei buoni postali assicuri cospicui benefici ai loro sottoscrittori: “garanzia dello Stato per capitale ed interessi; trattamento fiscale vantaggioso; interessi composti; durata fino a trent’anni, … con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali; esenzione da ogni commissione e onere; utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici; per non parlare della non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale, nonché dei vantaggi che i buoni assicurano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza.”(v, ancora, Cass. 4748/2022). Conclusivamente, “da un lato n on è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ainteressi generali, tali da giustificare l’adozione di regole cogenti in tema di ius variandi che nel settore bancario ― oggi, peraltro, e non certo alla metà degli anni ’80 del secolo scorso ― sarebbero anacronistici; dall’altro lato è altrettanto indubitabile che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell’interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, così bilanciando gli interessi in gioco.”(v., sempre, Cass. 4748/2022). 16. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge; in favore di Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA].,
Decreto Cassazione n. 01654/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris