CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; erdw e).ciu_ 3 l ,S 3 , s 4-vv_ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili, relative a delitti di cui agli artt. 629, comma secondo, cod. pen. commesso in Crotone dal dicembre 2015 al 3 marzo 2016, e associazione di stampo mafioso commesso in Crotone dal 2011, tentato omicidio, tentate estorsioni ed incendio, porto di armi. Ritenuto che il motivo unico proposto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione), rappresenta doglianza manifestamente infondata perché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà della motivazione che non si ravvisa dalla lettura del provvedimento impugnato. Rilevato, preliminarmente, che non possono essere prese in esame le memorie depositate il 31 maggio 2023 ed il 3 luglio 2023, attestanti la rinuncia al ricorso in quanto non risulta allegata procura speciale e la stessa rinuncia è sottoscritta dal solo difensore, né risulta proveniente dal ricorrente personalmente (nel senso che la rinuncia all'impugnazione è atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria dell'ufficio giudiziario; l'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale: Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/3/2016, Celso, Rv. 266244; Sez. U., n. 18 del 5/10/1994, dep. 1995, Battaggia, Rv. 199805; Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276; Sez. 1, n. 29202 del 23/5/2013, Maida, Rv. 256792). Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le due sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. pag. 2 e 3 dell'ordinanza), tenuto conto dell'ampio lasso di tempo che intercorre tra l'ultimo dei reati fine di cui alla sentenza irrevocabile che ha giudicato anche il reato associativo e quello di estorsione consumata. Ritenuto che va considerato l'indirizzo giurisprudenziale costante secondo il quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Evidenziato, peraltro, che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati (cfr. pag. 2), avendo escluso il Giudice dell'esecuzione, che l'estorsione consumata sia senz'altro reato fine dell'associazione capeggiata da Barilari oggetto della sentenza di condanna per reato associativo, trattandosi, peraltro, di reato comune, non aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023