CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1.983 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 11/6/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che il primo motivo reitera in forma generica censure in ordine alla qualificazione giuridica della condotta sub a) analiticamente scrutinate e motivatamente disattese con corretti argomenti giuridici (pagg. 5-7), con i quali la difesa non si rapporta in termini puntuali; -che anche il secondo motivo relativo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare è destituito di fondamento, avendo i giudici d'appello chiarito che la negativa prognosi di adeguatezza della pena alternativa poggia sulla recidività specifica del prevenuto e su pregresse, fallite, esperienze riabilitative (messa alla prova e sospensione dell'esecuzione della pena), ritenute dimostrative dell'incapacità di adesione del ricorrente alle prescrizioni della misura invocata; -ritenuto che, alla luce delle consideraziow che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente