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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25746/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stata valorizzata a tal fine la confessione dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso , la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'oggettivo disvalore del fatto, commesso sotto l'apparenza dello svolgimento di una attività lecita, ossia la coltivazione della cannabis cd " light".

Né si coglie alcun travisamento rispetto all'apprezzamento delle ammissioni dell'imputato, avendo la Corte territoriale esattamente rilevato che il predetto si era limitato a fornire i nomi dei due acquirenti già noti alle forze dell'ordine.

L' apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen è dunque conforme ai principi sopra riportati e non presenta alcuna aporia di ordine logico. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stata valorizzata a tal fine la confessione dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso , la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'oggettivo disvalore del fatto, commesso sotto l'apparenza dello svolgimento di una attività lecita, ossia la coltivazione della cannabis cd " light". Né si coglie alcun travisamento rispetto all'apprezzamento delle ammissioni dell'imputato, avendo la Corte territoriale esattamente rilevato che il predetto si era limitato a fornire i nomi dei due acquirenti già noti alle forze dell'ordine. L' apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen è dunque conforme ai principi sopra riportati e non presenta alcuna aporia di ordine logico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno
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