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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 11285/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30249/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a firma del notaio [OSCURATO:PERSONA]. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 995/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il C5/3/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l'Ufficio irrogava la sanzione di euro 25.027,50 (al netto di quanto già versato a titolo di ravvedimento operoso) per ritardata registrazione del contratto di sublocazione di durata pluriennale (sei anni) stipulato il 17/12/2014 e con decorrenza 1/1/2014, avente ad oggetto un immobile a destinazione parcheggio, sito in [OSCURATO:PERSONA], effettuata (con ravvedimento operoso) sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l'intera durata del contratto.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso recependo la tesi della ricorrente, secondo la quale il calcolo della sanzione andava effettuato su una sola annualità, in forza dell'art 17, comma 3„ d.p.r. n. 131 del 1986, che consente al contribuente di optare per due modalità alternative di determinazione dell'imposta dovuta.

Su appello dell'Agenzia delle Entrate l'adita [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia confermava la decisione di primo grado rilevando, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la sanzione era correttamente da parametrare non sull'intero canone contrattuale ma su quello relativo alla prima annualità, avendo la società contribuente scelto di versare l'imposta dovuta annualmente per cui sarebbe "irragionevole (...) riconoscere al contribuente la facoltà di pagare annualmente e, dall'altra parte, riconoscere all'amministrazione il potere di sanzionare per il valore corrispondente all'intera durata del contratto".

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo.

La contribuente resiste depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69, d.p.r. n. 131 del 1986, per avere la CTR errato nel non affermare che la sanzione prevista dall'art. 6 T.U.R., non si riferisce al tardivo versamento dell'imposta, bensì alla mancata registrazione del contratto di locazione nel termine di legge, obbligo che costituisce un adempimento unico e che ha ad oggetto l'intero contratto, per cui in caso di tardiva registrazione la sanzione deve essere calcolata in misura proporzionale al canone di locazione pattuito per l'intera durata del contratto.

Preliminarmente, la controricorrente deduce l'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, e deposita la relativa domanda presentata il 30/5/2019 ed ??? non lo trovo il Mod.

F24 attestante il versamento di euro 3.755,44.

Nessuna delle parti ha poi presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né risulta intervenuto diniego della definizione agevolata, circostanza, peraltro, che trova riscontro nel messaggio di posta elettronica del 28/1/2022 dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Milano depositato in atti.Su tali premesse va dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia, ai sensi della suindicata procedura.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Cass. n. 21826/2020).

Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (Cass. n. 25485/2018; in caso di rinuncia, Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 tenuta mediante collegamento da remoto.

I Il Presidente d Dtt.

Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30249/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a firma del notaio [OSCURATO:PERSONA]. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 995/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il C5/3/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano l'atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l'Ufficio irrogava la sanzione di euro 25.027,50 (al netto di quanto già versato a titolo di ravvedimento operoso) per ritardata registrazione del contratto di sublocazione di durata pluriennale (sei anni) stipulato il 17/12/2014 e con decorrenza 1/1/2014, avente ad oggetto un immobile a destinazione parcheggio, sito in [OSCURATO:PERSONA], effettuata (con ravvedimento operoso) sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l'intera durata del contratto. La CTP di Milano accoglieva il ricorso recependo la tesi della ricorrente, secondo la quale il calcolo della sanzione andava effettuato su una sola annualità, in forza dell'art 17, comma 3„ d.p.r. n. 131 del 1986, che consente al contribuente di optare per due modalità alternative di determinazione dell'imposta dovuta. Su appello dell'Agenzia delle Entrate l'adita [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia confermava la decisione di primo grado rilevando, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la sanzione era correttamente da parametrare non sull'intero canone contrattuale ma su quello relativo alla prima annualità, avendo la società contribuente scelto di versare l'imposta dovuta annualmente per cui sarebbe "irragionevole (...) riconoscere al contribuente la facoltà di pagare annualmente e, dall'altra parte, riconoscere all'amministrazione il potere di sanzionare per il valore corrispondente all'intera durata del contratto". Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo. La contribuente resiste depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69, d.p.r. n. 131 del 1986, per avere la CTR errato nel non affermare che la sanzione prevista dall'art. 6 T.U.R., non si riferisce al tardivo versamento dell'imposta, bensì alla mancata registrazione del contratto di locazione nel termine di legge, obbligo che costituisce un adempimento unico e che ha ad oggetto l'intero contratto, per cui in caso di tardiva registrazione la sanzione deve essere calcolata in misura proporzionale al canone di locazione pattuito per l'intera durata del contratto. Preliminarmente, la controricorrente deduce l'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, e deposita la relativa domanda presentata il 30/5/2019 ed ??? non lo trovo il Mod. F24 attestante il versamento di euro 3.755,44. Nessuna delle parti ha poi presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né risulta intervenuto diniego della definizione agevolata, circostanza, peraltro, che trova riscontro nel messaggio di posta elettronica del 28/1/2022 dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Milano depositato in atti.Su tali premesse va dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia, ai sensi della suindicata procedura. Alla declaratoria di estinzione del giudizio segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Cass. n. 21826/2020). Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (Cass. n. 25485/2018; in caso di rinuncia, Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 tenuta mediante collegamento da remoto. I Il Presidente d Dtt. Do
Sentenza Cassazione n. 11285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris