CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 10613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3120-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 709/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 03120 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 709 del 2020 del Tribunale di Potenza, esponendo che: aveva convenuto l'[OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni a un immobile di sua proprietà, cagionati da infiltrazioni di acqua e liquami, provenienti dalla rete fognaria contigua; il convenuto non aveva contestato i fatti né la sua responsabilità, era intervenuto per rimuovere le infiltrazioni ma non aveva corrisposto il dovuto risarcimento, contestando l'eccessiva onerosità della richiesta; il Giudice di Pace accoglieva la domanda, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che, per quanto ancora qui rileva, escludeva, ai fini della quantificazione, la possibilità di avvalersi del generico preventivo di spesa prodotto, e, tenuto conto della complessiva istruttoria, liquidava il danno secondo le risultanze della consulenza officiosa disposta, escluse, in particolare, quelle per mancato godimento della parte d'immobile coinvolta, in mancanza di prova di utilità patrimoniali perdute, dovendosi negare la risarcibilità di danni "in re ipsa"; il giudice di appello compensava poi le spese per soccombenza reciproca, riferita alla revisione del "quantum" infine preteso; resiste con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato riducendo senza giustificazione la liquidazione come quantificata dal perito officioso, e non considerando che il danno da mancato godimento del cespite poteva ritenersi sussistente anche in base a presunzioni semplici, sicché, tenuto altresì conto del contegno della controparte che aveva sempre rifiutato di riconoscere le ragioni del deducente, la domanda avrebbe dovuto accogliersi per come formulata;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato compensando le spese di lite dei due gradi, sia in ragione della fondatezza della prima censura, sia, comunque, perché la domanda era stata quasi integralmente accolta, per tre quarti, e il deducente l'aveva proposta in giudizio solo dopo aver richiesto ripetutamente in via stragiudiziale e prima dell'introduzione del processo, il riconoscimento delle proprie ragioni; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che è necessario rinviare a nuovo ruolo in relazione alla rimessione alle Sezioni Unite sollecitata da Cass., 17/01/2022, n. 1162; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso il 27 gennaio 2022