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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 29524/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1719/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10898/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D’AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 25.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 25.2.2025, il Tribunale di Lecce ha provveduto su un’istanza di liberazione condizionale, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO.

Il Tribunale di Sorveglianza, rilevando che il condannato non ha allegato alcunché circa l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, cui l’art. 176 cod. pen. subordina la liberazione condizionale, e che anzi in udienza ha dichiarato di essere disposto a risarcire il danno, così confermando di non avervi ancora provveduto, ha dichiarato l’istanza inammissibile.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di D’Agostino, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 176 cod. pen. e il vizio della motivazione, unicamente incentrata sull’inadempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato.

Il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto: a) che D’Agostino ha serbato un comportamento corretto durante l’esecuzione della pena, di cui ha dato atto anche la relazione di sintesi del carcere; b) che il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha già riconosciuto al ricorrente la remissione del debito per le spese di giustizia; c) che D’Agostino versa in una situazione di indigenza, attestata anche dalla nota della Guardia di Finanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e vive del suo modesto lavoro da semilibero; d) che il condannato aveva chiesto di essere ammesso ad un percorso di giustizia riparativa, ricevendo risposta negativa.

A fronte di questa situazione, il Tribunale di Sorveglianza ha omesso ogni forma di valutazione ulteriore rispetto alla mera presa d’atto dell’inadempimento delle obbligazioni civili. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29524/2025 Roma, lì, 14/08/2025

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto della esistenza di provvedimenti di remissione del debito, delle documentate condizioni di precarietà economica dell’istante e della richiesta negata di accedere alla giustizia riparativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

1. La concessione della liberazione condizionale, trasformatasi nel corso degli anni in strumento del trattamento rieducativo diretto alla risocializzazione del condannato, è subordinata dall’art. 176 cod. pen. all’esistenza di tre condizioni che debbono sussistere contestualmente: il decorso del tempo di espiazione prescritto, il sicuro ravvedimento del condannato e il risarcimento del danno.

Nel caso di specie, la sintetica ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce si è concentrata sulla mancanza del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili, previsto dall’ultimo comma dell’art. 176 cod. pen.

A tal riguardo, deve premettersi che il requisito del risarcimento del danno (patrimoniale e non) nonché del pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere non ha una autonoma rilevanza rispetto al requisito del sicuro ravvedimento del condannato.

È stato affermato, infatti, che, in tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 - 01).

L’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, infatti, costituisce un elemento che, nel quadro delle dimostrazioni del ravvedimento, comprova il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso e la fattiva volontà del reo di eliminarne le conseguenze dannose, anche e soprattutto con suo sacrificio (Sez. 1, n. 1286 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitale, Rv. 181655 - 01).

Il soddisfacimento delle esigenze della vittima del reato, dunque, è considerato non in funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma come indice rivelatore del ravvedimento del condannato.

2. Per questo motivo, peraltro, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, prevista dall'art. 176, comma quarto, cod. pen. come eccezione al divieto di concessione della liberazione condizionale per inadempimento di dette obbligazioni, è stata considerata non solo come materiale impossibilità economica, ma anche in rapporto ad altre cause (tra le quali l'irreperibilità del creditore, la sua non identificabilità, la rinunzia al credito, il comportamento del creditore che renda concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell'obbligazione), che in ogni caso deve essere valutata in senso relativo, essendo necessaria la comparazione tra le condizioni economiche del condannato e l'entità pecuniaria delle obbligazioni rimaste inadempiute (Sez. 1, n. 3503 del 23/9/1992, Pucci, Rv. 192166 - 01).

In questa stessa prospettiva, è stato anche affermato che la dimostrazione della obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/2/2021, Minichini, Rv. 280864 – 01; Sez. 1, n. 956 del 30/4/1985, Lettieri, Rv. 169300 - 01).

3. È in questo contesto di riferimento che va apprezzata la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale, come innanzi evidenziato, si sofferma sul solo requisito del risarcimento del danno, facendo derivare dal fatto che il condannato non vi abbia provveduto la decisione di rigetto della domanda di liberazione condizionale.

Il Tribunale di Sorveglianza, dunque, si limita a registrare la circostanza oggettiva che le obbligazioni civili derivanti dal reato non siano state adempiute.

In questo modo, tuttavia, conferisce a tale requisito una rilevanza autonoma, mentre invece avrebbe dovuto essere valutato eventualmente come indice rivelatore o meno del requisito del ravvedimento del condannato e, di pari passo, con la eventuale “impossibilità di adempimento”.

Sotto questo aspetto, il provvedimento non contiene alcun approfondimento e aggiunge solo “che, sul punto, il condannato nulla ha riferito”, così però contravvenendo al principio secondo cui il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio" (Sez. 1, n. 25155 del 31/5/2011, Pennestri, Rv. 250572 - 01).

Il ricorso, dal canto suo, oppone che vi fosse agli atti una informativa della Guardia di Finanza attestante le difficoltà economiche di D’Agostino e che il detenuto, già destinatario di un precedente provvedimento di remissione del debito, ha chiesto di essere ammesso ad un programma di giustizia riparativa, da intendersi come una manifestazione di ravvedimento nei confronti delle vittime.

Da un esame degli atti allegati al ricorso, risulta che una nota della Guardia di Finanza del 14.2.2025 evidenzi che il condannato ha percepito nel 2023 unreddito di 4.954,51 euro e che non possiede altri beni, salvo un’autovettura del valore di 5.000 euro e una motocicletta del valore di

2.000. Risulta, altresì, che lo stesso ricorrente abbia prodotto nell’udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza documentazione da cui emerge che sia avente causa in una compravendita di un immobile per un valore di 30.000, dicendosi in quella stessa sede disposto a risarcire il danno alla persona offesa.

Risulta anche che nella relazione di sintesi relativa all’osservazione trattamentale del detenuto fosse stato espresso parere favorevole alla concessione della liberazione condizionale.

A fronte di tali elementi, la motivazione dell’ordinanza impugnata è da ritenersi carente, sia perché la sua valutazione del requisito del risarcimento del danno rimane parcellizzata e non è messa in alcun modo in correlazione con il requisito del ravvedimento, sia perché omette di prendere in considerazione – oltre che il dato del mancato adempimento – anche le oggettive condizioni economiche del condannato, quali desumibili dagli atti istruttori compiuti, e di farne oggetto di comparazione con l’entità delle obbligazioni rimaste inadempiute.

Di conseguenza, il giudizio manca di elementi di rilievo ai fini della verifica della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali.

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo esame alla luce dei principi sopra menzionati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1719/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10898/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D’AGOSTINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce del 25.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 25.2.2025, il Tribunale di Lecce ha provveduto su un’istanza di liberazione condizionale, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO. Il Tribunale di Sorveglianza, rilevando che il condannato non ha allegato alcunché circa l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, cui l’art. 176 cod. pen. subordina la liberazione condizionale, e che anzi in udienza ha dichiarato di essere disposto a risarcire il danno, così confermando di non avervi ancora provveduto, ha dichiarato l’istanza inammissibile. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di D’Agostino, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 176 cod. pen. e il vizio della motivazione, unicamente incentrata sull’inadempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato. Il Tribunale di Sorveglianza non ha tenuto conto: a) che D’Agostino ha serbato un comportamento corretto durante l’esecuzione della pena, di cui ha dato atto anche la relazione di sintesi del carcere; b) che il Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha già riconosciuto al ricorrente la remissione del debito per le spese di giustizia; c) che D’Agostino versa in una situazione di indigenza, attestata anche dalla nota della Guardia di Finanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e vive del suo modesto lavoro da semilibero; d) che il condannato aveva chiesto di essere ammesso ad un percorso di giustizia riparativa, ricevendo risposta negativa. A fronte di questa situazione, il Tribunale di Sorveglianza ha omesso ogni forma di valutazione ulteriore rispetto alla mera presa d’atto dell’inadempimento delle obbligazioni civili. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29524/2025 Roma, lì, 14/08/2025 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.4.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto della esistenza di provvedimenti di remissione del debito, delle documentate condizioni di precarietà economica dell’istante e della richiesta negata di accedere alla giustizia riparativa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. 1. La concessione della liberazione condizionale, trasformatasi nel corso degli anni in strumento del trattamento rieducativo diretto alla risocializzazione del condannato, è subordinata dall’art. 176 cod. pen. all’esistenza di tre condizioni che debbono sussistere contestualmente: il decorso del tempo di espiazione prescritto, il sicuro ravvedimento del condannato e il risarcimento del danno. Nel caso di specie, la sintetica ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce si è concentrata sulla mancanza del requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili, previsto dall’ultimo comma dell’art. 176 cod. pen. A tal riguardo, deve premettersi che il requisito del risarcimento del danno (patrimoniale e non) nonché del pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere non ha una autonoma rilevanza rispetto al requisito del sicuro ravvedimento del condannato. È stato affermato, infatti, che, in tema di liberazione condizionale, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 - 01). L’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, infatti, costituisce un elemento che, nel quadro delle dimostrazioni del ravvedimento, comprova il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso e la fattiva volontà del reo di eliminarne le conseguenze dannose, anche e soprattutto con suo sacrificio (Sez. 1, n. 1286 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Vitale, Rv. 181655 - 01). Il soddisfacimento delle esigenze della vittima del reato, dunque, è considerato non in funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma come indice rivelatore del ravvedimento del condannato. 2. Per questo motivo, peraltro, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, prevista dall'art. 176, comma quarto, cod. pen. come eccezione al divieto di concessione della liberazione condizionale per inadempimento di dette obbligazioni, è stata considerata non solo come materiale impossibilità economica, ma anche in rapporto ad altre cause (tra le quali l'irreperibilità del creditore, la sua non identificabilità, la rinunzia al credito, il comportamento del creditore che renda concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell'obbligazione), che in ogni caso deve essere valutata in senso relativo, essendo necessaria la comparazione tra le condizioni economiche del condannato e l'entità pecuniaria delle obbligazioni rimaste inadempiute (Sez. 1, n. 3503 del 23/9/1992, Pucci, Rv. 192166 - 01). In questa stessa prospettiva, è stato anche affermato che la dimostrazione della obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/2/2021, Minichini, Rv. 280864 – 01; Sez. 1, n. 956 del 30/4/1985, Lettieri, Rv. 169300 - 01). 3. È in questo contesto di riferimento che va apprezzata la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale, come innanzi evidenziato, si sofferma sul solo requisito del risarcimento del danno, facendo derivare dal fatto che il condannato non vi abbia provveduto la decisione di rigetto della domanda di liberazione condizionale. Il Tribunale di Sorveglianza, dunque, si limita a registrare la circostanza oggettiva che le obbligazioni civili derivanti dal reato non siano state adempiute. In questo modo, tuttavia, conferisce a tale requisito una rilevanza autonoma, mentre invece avrebbe dovuto essere valutato eventualmente come indice rivelatore o meno del requisito del ravvedimento del condannato e, di pari passo, con la eventuale “impossibilità di adempimento”. Sotto questo aspetto, il provvedimento non contiene alcun approfondimento e aggiunge solo “che, sul punto, il condannato nulla ha riferito”, così però contravvenendo al principio secondo cui il rigetto della domanda di ammissione alla liberazione condizionale non può essere motivato dal mancato assolvimento, da parte del condannato, dell'onere probatorio in ordine all'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, che va accertata "ex officio" (Sez. 1, n. 25155 del 31/5/2011, Pennestri, Rv. 250572 - 01). Il ricorso, dal canto suo, oppone che vi fosse agli atti una informativa della Guardia di Finanza attestante le difficoltà economiche di D’Agostino e che il detenuto, già destinatario di un precedente provvedimento di remissione del debito, ha chiesto di essere ammesso ad un programma di giustizia riparativa, da intendersi come una manifestazione di ravvedimento nei confronti delle vittime. Da un esame degli atti allegati al ricorso, risulta che una nota della Guardia di Finanza del 14.2.2025 evidenzi che il condannato ha percepito nel 2023 unreddito di 4.954,51 euro e che non possiede altri beni, salvo un’autovettura del valore di 5.000 euro e una motocicletta del valore di 2.000. Risulta, altresì, che lo stesso ricorrente abbia prodotto nell’udienza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza documentazione da cui emerge che sia avente causa in una compravendita di un immobile per un valore di 30.000, dicendosi in quella stessa sede disposto a risarcire il danno alla persona offesa. Risulta anche che nella relazione di sintesi relativa all’osservazione trattamentale del detenuto fosse stato espresso parere favorevole alla concessione della liberazione condizionale. A fronte di tali elementi, la motivazione dell’ordinanza impugnata è da ritenersi carente, sia perché la sua valutazione del requisito del risarcimento del danno rimane parcellizzata e non è messa in alcun modo in correlazione con il requisito del ravvedimento, sia perché omette di prendere in considerazione – oltre che il dato del mancato adempimento – anche le oggettive condizioni economiche del condannato, quali desumibili dagli atti istruttori compiuti, e di farne oggetto di comparazione con l’entità delle obbligazioni rimaste inadempiute. Di conseguenza, il giudizio manca di elementi di rilievo ai fini della verifica della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo esame alla luce dei principi sopra menzionati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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