CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2678-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 1054/23/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio del territorio di Bergamo aveva attribuito ad un lastrico solare ubicato a Seriate, sul quale la parte contribuente aveva installato un impianto fotovoltaico, la categoria catastale D/1 e la rendita catastale di euro 2.011,80; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso proposto dalla parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dall'Ufficio affermando che l'impianto fotovoltaico non è strutturalmente integrato all'edificio sottostante e pertanto, scorporato il suddetto impianto, rimane l'edificio con il suo tetto, accatastato con il tetto compreso e la cui rendita non è oggetto di contestazione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 218 del 2015 in quanto, con riferimento agli immobili a destinazione speciale censibili nelle categorie D e E sottoposti Ric. 2021 n. 02678 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- a stima diretta per la determinazione della rendita catastale, i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura dell'immobile e costituenti copertura o parete devono essere considerati al fine della determinazione della suddetta rendita catastale. Il motivo di impugnazione è inammissibile sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata sia perché è carente dal punto di vista dell'autosufficienza. Secondo questa Corte, infatti: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007; Cass. n. 26490 del 2022). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la circostanza che l'impianto fotovoltaico non è strutturalmente integrato all'edificio sottostante, il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate dà invece per presupposto che i pannelli fotovoltaici siano integrati nella struttura dell'immobile, oltretutto mediante una ricostruzione dei fatti superficiale ed apodittica e quindi carente dal punto di vista del rispetto del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass.nn. 28072 e 24048 del 2021; Cass. n. 26490 del 2022), per poi sostenere che i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura dell'immobile e costituenti copertura debbono essere considerati al fine della determinazione della suddetta rendita catastale. Ric. 2021 n. 02678 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- Pertanto il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. PQM dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso nella ca