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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15775/2024

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11361/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, via Arno n. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4480/15, depositata il 21 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoche la Corte dichiari l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con sentenza n. 4480/15, depositata il 21 ottobre 2015 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29120100029137818) emessa dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di Tarsu relativamente agli anni dal 2003 al 2008. 1.1 -Il giudice del gravame ha rilevato , in sintesi, che la cartella di pagamento risultava compiutamente motivata – siccome recava l’indicazione delle «ragioni poste a fondamento della stessa ed in particolare il numero di ruolo, l'EnteImpositore, la data di notifica della stessa, la natura del tributo e l'ammontare di ogni singolo tributo, nonché le somme dovute a titolo di interessi» - ed era stata correttamente notificata «all'indirizzo del ricorrente a mani della moglie».

2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:1.1 –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 53, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare la (e di motivare sulla) eccezione di inesistenza del titolo impositivo (avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento) che era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento (sentenza n. 545/1/12, del 23 luglio 2012); 1.2 –il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma5, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, all’art. 2697 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’assunto che il giudice del gravame non aveva esaminato le difese svolte da esso esponente in ordine alla produzione documentale di controparte che – in quanto suscettibile di utilizzazionenel solo àmbito del procedimento di riscossione – non poteva costituire prova legale della (pur) contestata notificazione della cartella di pagamento; 1.3 –il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoagli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare l’eccezione svolta da esso esponente in ordine all’omessa produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella di pagamento, con la relativa relata di notifica, essendosi controparte limitata alla produzione dell’estratto di ruolo e della relata di notifica, atti, questi, che avevano formato oggetto di contestazione quanto alla loro conformità agli originali; 1.4 – col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, all’art. 2697 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 26, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame non aveva esaminato il motivo di appello involgente la censura secondo la quale gli atti prodotti in giudizio dall’agente dellariscossione (estratto di ruolo e «copia della relata di notifica»), non potevano offrire riscontro alla contestata notifica della cartella di pagamento in quanto non erano stati resi conformi agli originali, ai sensi dell’art. 18, cit., e detta conformità agli originali era stata in giudizio contestata da esso esponente; 1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, sull’assunto che – non avendo l’agente della riscossione chiamato in giudizio l’Ente impositore – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità della cartella di pagamento a fronte dei denunciati vizi dell’atto presupposto (un avviso di accertamento), vizi che erano stati eccepiti con riferimento all’omessa notifica di detto atto ed alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;1.6 –il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( recte : 602), art. 12, comma 4, all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ. sull’assunto che, nella fattispecie, il giudice avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità del ruolo in difetto della prescritta sottoscrizione; 1.7 –il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art. 148 cod. proc. civ.,assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare che la relata di notifica della cartella di pagamento non recava l’indicazione della data, così che ne conseguiva l’inesistenza giuridica della stessa notificazione; 1.8 –con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art.148 cod. proc. civ., deducendo (questa volta)che l’inesistenza giuridica della notifica conseguiva dall’omessa indicazione in relata della qualità dell’agente notificatore, e dalla sua omessasottoscrizione.

2. –In via pregiudiziale, deve rilevarsi che – come deduce il ricorrente nella memoria depositata, e così come conferma la stessa controricorrente nella memoria depositata – è venuta meno, tra le parti, la materia del contendere.

3. –Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, ha, difatti, disposto nei seguenti termini: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.».

Come, poi, già rilevato dalla Corte, detta disposizione –che, come reso esplicito dal suo contenuto (art. 4, commi 3 e 4), trova applicazione (anche) ai tributi locali - deve essere interpretata nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, «opera automaticamente ipso iurein presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072; Cass., 24 settembre 2019, n. 23704). 3.1 –Rilevando, dunque, che la soglia di valore limite (€ 1.000,00) deve essere riferita, oltrechè al capitaleed alle sanzioni , ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella fattispecie sussistono i presupposti per ritenere estinto il debito in contestazione risultando dalla stessa gravata sentenza che la cartella di pagamento (n. 29120100029137818) era stata emessa per il complessivo importo di € 920,58 e dietro iscrizione a ruolo (n. 3901del 2010 ) degli importi dovuti dal contribuente a titolo di Tarsu relativamente agli anni dal 2003 al 2008(v., altresì, Cass., 23 gennaio 2024, n. 2267 ) .

4. - In ragione della definizione ope legis della controversia , l e spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.Nonricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012,trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018,n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11361/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, via Arno n. 38 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4480/15, depositata il 21 ottobre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoche la Corte dichiari l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 4480/15, depositata il 21 ottobre 2015 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 29120100029137818) emessa dietro iscrizione a ruolo degli importi dovuti dal contribuente a titolo di Tarsu relativamente agli anni dal 2003 al 2008. 1.1 -Il giudice del gravame ha rilevato , in sintesi, che la cartella di pagamento risultava compiutamente motivata – siccome recava l’indicazione delle «ragioni poste a fondamento della stessa ed in particolare il numero di ruolo, l'EnteImpositore, la data di notifica della stessa, la natura del tributo e l'ammontare di ogni singolo tributo, nonché le somme dovute a titolo di interessi» - ed era stata correttamente notificata «all'indirizzo del ricorrente a mani della moglie». 2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il ricorso è articolato sui seguenti motivi:1.1 –il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., all’art. 118 d.a. cod. proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 53, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., ed all’art. 2697 cod. civ., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare la (e di motivare sulla) eccezione di inesistenza del titolo impositivo (avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento) che era stato annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento (sentenza n. 545/1/12, del 23 luglio 2012); 1.2 –il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma5, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, all’art. 2697 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sull’assunto che il giudice del gravame non aveva esaminato le difese svolte da esso esponente in ordine alla produzione documentale di controparte che – in quanto suscettibile di utilizzazionenel solo àmbito del procedimento di riscossione – non poteva costituire prova legale della (pur) contestata notificazione della cartella di pagamento; 1.3 –il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoagli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nonché di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare l’eccezione svolta da esso esponente in ordine all’omessa produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella di pagamento, con la relativa relata di notifica, essendosi controparte limitata alla produzione dell’estratto di ruolo e della relata di notifica, atti, questi, che avevano formato oggetto di contestazione quanto alla loro conformità agli originali; 1.4 – col quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18, all’art. 2697 cod. civ., al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,art. 26, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , art. 60, nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame non aveva esaminato il motivo di appello involgente la censura secondo la quale gli atti prodotti in giudizio dall’agente dellariscossione (estratto di ruolo e «copia della relata di notifica»), non potevano offrire riscontro alla contestata notifica della cartella di pagamento in quanto non erano stati resi conformi agli originali, ai sensi dell’art. 18, cit., e detta conformità agli originali era stata in giudizio contestata da esso esponente; 1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, sull’assunto che – non avendo l’agente della riscossione chiamato in giudizio l’Ente impositore – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità della cartella di pagamento a fronte dei denunciati vizi dell’atto presupposto (un avviso di accertamento), vizi che erano stati eccepiti con riferimento all’omessa notifica di detto atto ed alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;1.6 –il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ( recte : 602), art. 12, comma 4, all’art. 2697 cod. civ., ed all’art. 115 cod. proc. civ. sull’assunto che, nella fattispecie, il giudice avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità del ruolo in difetto della prescritta sottoscrizione; 1.7 –il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art. 148 cod. proc. civ.,assumendo il ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di rilevare che la relata di notifica della cartella di pagamento non recava l’indicazione della data, così che ne conseguiva l’inesistenza giuridica della stessa notificazione; 1.8 –con l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente ripropone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, ed all’art.148 cod. proc. civ., deducendo (questa volta)che l’inesistenza giuridica della notifica conseguiva dall’omessa indicazione in relata della qualità dell’agente notificatore, e dalla sua omessasottoscrizione. 2. –In via pregiudiziale, deve rilevarsi che – come deduce il ricorrente nella memoria depositata, e così come conferma la stessa controricorrente nella memoria depositata – è venuta meno, tra le parti, la materia del contendere. 3. –Il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 4, comma 1, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, ha, difatti, disposto nei seguenti termini: «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.». Come, poi, già rilevato dalla Corte, detta disposizione –che, come reso esplicito dal suo contenuto (art. 4, commi 3 e 4), trova applicazione (anche) ai tributi locali - deve essere interpretata nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, «opera automaticamente ipso iurein presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (così Cass., 7 giugno 2019, n. 15471; v., altresì, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28072; Cass., 24 settembre 2019, n. 23704). 3.1 –Rilevando, dunque, che la soglia di valore limite (€ 1.000,00) deve essere riferita, oltrechè al capitaleed alle sanzioni , ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella fattispecie sussistono i presupposti per ritenere estinto il debito in contestazione risultando dalla stessa gravata sentenza che la cartella di pagamento (n. 29120100029137818) era stata emessa per il complessivo importo di € 920,58 e dietro iscrizione a ruolo (n. 3901del 2010 ) degli importi dovuti dal contribuente a titolo di Tarsu relativamente agli anni dal 2003 al 2008(v., altresì, Cass., 23 gennaio 2024, n. 2267 ) . 4. - In ragione della definizione ope legis della controversia , l e spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.Nonricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012,trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018,n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere
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