CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10052/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 12 luglio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di furto tentato in supermercato (artt. 56 e 624 cod. pen.). -Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la inosservanza dell'art.129 cod. proc. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di secondo grado evidenzia come lo stesso imputato ha confessato di aver posto in essere il reato a causa di problemi di dipendenza); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il consigjjeie estensore [OSCURATO:PERSONA]