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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02937/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/4/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi indeducibili, generici e manifestamente infondati.

Gli odierni ricorrenti hanno rinunciato, nel giudizio di appello, ai motivi in punto di responsabilità ed hanno insistito sui motivi di gravarne concernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione del trattamento sanzionatorio e gli aumenti a titolo di continuazione.

Così perimetrato il potere di verifica rimesso al giudice di appello, in applicazione del principio devolutivo che governa l'impugnazione, sono indeducibili in questa sede i rilievi formulati da [OSCURATO:PERSONA] per la mancata disapplicazione della recidiva che costituisce un autonomo punto della decisione che non può ritenersi escluso dai motivi rinunciati ( Sez. 6 n. 54431 del 25/10/2018, Lamarca, Rv. 274315).

Sono stati, invece, adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. con determinazione degli aumenti in misura differenziata tra i reati di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/18990 e quello di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. cit. contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo la Corte, nel determinare il limite dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen., anche in presenza di applicazione delle generiche con giudizio di equivalenza, ha fatto corretta applicazione deli principi di questa Corte, da ultimo affermati con la decisione a Sezioni Unite del 2016 dalla quale non vi è motivo di dissentire (Sez.

U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044).

In concreto, poi, gli aumenti sono stati differenziati, e ridotti rispetto a quelli inflitti in primo grado, a seconda del reato contestato, se riconducibile al comma 4 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 o alla più grave fattispecie di cui al comma 1, art. 73 cit..

Manifestamente infondato, a fronte della riduzione della pena inflitta per i reati posti in continuazione, il rilievo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai reati fine, unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., viceversa espressamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata ai fini del computo della pena finale.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M., Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA]? [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/4/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi indeducibili, generici e manifestamente infondati. Gli odierni ricorrenti hanno rinunciato, nel giudizio di appello, ai motivi in punto di responsabilità ed hanno insistito sui motivi di gravarne concernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione del trattamento sanzionatorio e gli aumenti a titolo di continuazione. Così perimetrato il potere di verifica rimesso al giudice di appello, in applicazione del principio devolutivo che governa l'impugnazione, sono indeducibili in questa sede i rilievi formulati da [OSCURATO:PERSONA] per la mancata disapplicazione della recidiva che costituisce un autonomo punto della decisione che non può ritenersi escluso dai motivi rinunciati ( Sez. 6 n. 54431 del 25/10/2018, Lamarca, Rv. 274315). Sono stati, invece, adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. con determinazione degli aumenti in misura differenziata tra i reati di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/18990 e quello di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. cit. contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo la Corte, nel determinare il limite dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen., anche in presenza di applicazione delle generiche con giudizio di equivalenza, ha fatto corretta applicazione deli principi di questa Corte, da ultimo affermati con la decisione a Sezioni Unite del 2016 dalla quale non vi è motivo di dissentire (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044). In concreto, poi, gli aumenti sono stati differenziati, e ridotti rispetto a quelli inflitti in primo grado, a seconda del reato contestato, se riconducibile al comma 4 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 o alla più grave fattispecie di cui al comma 1, art. 73 cit.. Manifestamente infondato, a fronte della riduzione della pena inflitta per i reati posti in continuazione, il rilievo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai reati fine, unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., viceversa espressamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata ai fini del computo della pena finale. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M., Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02937/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris