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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 34939/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, il 24 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, invocandone la riqualificazione in furto e in subordine, il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità, risultano del tutto generici, poiché a fronte di una sentenza impugnata che da un lato, ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento dei due motocicli di provenienza illecita nell'abitazione dallo stesso indicata come proprio domicilio, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); dall'altro lato, ha correttamente negato l'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen., sulla base del significativo valore dei beni ricettati, trattandosi di due motorini accessoriati di una delle marche commercialmente più appetibili sul mercato (pag. 2); non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che l'ultima doglianza, con cui si censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, oltre ad essere anch'essa del tutto priva di specificità, è manifestamente infondata in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), mentre nel caso di specie la pena è stata mantenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche, con un aumento contenuto per la continuazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 novembre 2022, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, il 24 maggio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, invocandone la riqualificazione in furto e in subordine, il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità, risultano del tutto generici, poiché a fronte di una sentenza impugnata che da un lato, ha logicamente desunto la colpevolezza del prevenuto dal rinvenimento dei due motocicli di provenienza illecita nell'abitazione dallo stesso indicata come proprio domicilio, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); dall'altro lato, ha correttamente negato l'attenuante ex art. 648, quarto comma, cod. pen., sulla base del significativo valore dei beni ricettati, trattandosi di due motorini accessoriati di una delle marche commercialmente più appetibili sul mercato (pag. 2); non indica gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che l'ultima doglianza, con cui si censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, oltre ad essere anch'essa del tutto priva di specificità, è manifestamente infondata in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, dunque, è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142;), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), mentre nel caso di specie la pena è stata mantenuta nel minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche, con un aumento contenuto per la continuazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere este
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