CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di PRATO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) non sarebbe stata fornita alcuna motivazione in ordine alla richiesta avanzata con le conclusioni scritte, in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche si trattava di richiesta che integrava l'atto di appello in relazione al quale la Corte non ha fornito alcuna risposta. 2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla in ordine alla conferma di responsabilità: non sarebbero stati considerati i rilievi proposti con l'appello circa l'insufficienza delle prove raccolte per accertare la responsabilità in relazione alla condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nella parte in cui ha omesso di valutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.. 1.1.11 collegio riafferma che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep.2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 5, Sentenza n. 1099 del 26/11/1997, dep. 1998, Pirri, Rv. 209683). 1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, la sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerazione le conclusioni scritte rassegnate dalla difesa ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137 del 2020, convertito con I. n. 176 del 2020, che era stata trasmessa in data 7 maggio 2020; tenuto conto della assoluta sovrapponibilità delle conclusioni cartolari con quelle rassegnate in pubblica udienza, il collegio ritiene che la mancata considerazione dell' istanza costituisca un vizio della sentenza impugnata, che ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.2. Le doglianze in ordine alla conferma dell'accertamento di responsabilità non sono consentite in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività estranea alla competenza del giudice di legittimità In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). La Corte d'appello, con motivazione ineccepibile, confermava la valutazione del primo giudice circa la sufficienza dell'intestazione delle carte postepay su cui gli offesi avevano accreditato i corrispettivi per provare la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, tenuto conto che lo stesso non aveva fornito alcuna verosimile spiegazione alternativa (pag. 4 della sentenza impugnata). La motivazione, in questo caso, si sottrae ad ogni censura, sicché l'affermazione di responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così d