CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2157 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 1212/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 11/11/2021 R.G.N. 516/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13173/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 14511/2026Data pubblicazione 16/05/2026RILEVATO CHEIn parziale riforma della pronuncia di primo grado, laCorte d’appello di Milano rigettava l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso un verbale di accertamentounico emesso da Inps e Inail e indirizzato alla stessaquale coobbligata solidale ex art.29 d.lgs. n.276/03 inrelazione ad inadempienze contributive della cooperativaappaltatrice del servizio di trasporto per consegna e ritirodi pacchi e plichi.Secondo la Corte d’appello, la responsabilità delcommittente prescindeva da una colpa propria, nonrilevando perciò che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse estranea alleinadempienze della appaltatrice. Era poi acclarato inmodo sufficientemente dettagliato, alla luce del verbaledi accertamento e dei relativi allegati, che la cooperativaaveva applicato un CCNL diverso da quello rilevante alfine del minimale contributivo e, inoltre, aveva impostoassenze lavorative non giustificate.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per tremotivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste concontroricorso mentre è rimasto intimato l’Inail.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.29 d.l.gs.n.276/03 e dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto l’obbligo solidale anche in relazione ainadempienze contributive dovute esclusivamente aesigenze della cooperativa, che aveva imposto l’assenzadi lavoratori. Inoltre, non era ammissibile unaresponsabilità solidale nel caso in cui non fosseNumero registro generale 13173/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 14511/2026Data pubblicazione 16/05/2026dimostrata la partecipazione del singolo lavoratoreall’esecuzione dell’appalto nella data con riferimento allaquale le omissioni/evasioni medesime erano statecommesse.Il motivo è infondato.La Corte d’appello si è attenuta al principio più volteribadito da questa Corte per cui la responsabilità solidaledel committente non è fondata sulla sua colpa,trattandosi di un’obbligazione di garanzia a tutela dellacopertura previdenziale dei lavoratori nei casi didissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro el’utilizzazione della prestazione (Cass.28528/24,Cass.5214/26). In particolare, il vincolo solidale intenderafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive eprevidenziali, ponendo a carico dell’imprenditore cheimpiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore ilrischio economico di rispondere in prima persona delleeventuali omissioni di quest'ultimo (Cass.19777/23);detto vincolo prescinde dal dolo o dalla colpa delcommittente, rilevando solo l’inadempimentodell’appaltatore ai suoi obblighi retributivi e contributivi(Cass.24981/22, Cass.24609/23, Cass.10669/24). Èallora irrilevante che l’assenza dai cantieri da parte dialcuni lavoratori sia dipesa da ordini impartitidall’appaltatrice rispondenti ad esigenze estraneeall’appaltante. Importa invece il solo dato oggettivodell’inadempimento dell’appaltatore.Quanto poi alla contestazione contenuta nel motivo circala mancata dimostrazione della partecipazione delsingolo lavoratore alla esecuzione dell’appalto nella datacon riferimento alla quale le omissioni/evasionimedesime sono state commesse, trattasi di un profilo diNumero registro generale 13173/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 14511/2026Data pubblicazione 16/05/2026accertamento in fatto, ovvero dell’identificazione deisingoli lavoratori cui si riferisce l’inadempienza;accertamento in fatto compiuto dalla Corte, come megliosi dirà trattando del secondo motivo.Con il secondo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2700c.c., per avere la Corte d’appello dato credito allerisultanze del verbale d’accertamento, nonostante la suagenericità.Il motivo è inammissibile.Esso tende a confutare un accertamento in fattocompiuto dalla Corte, senza addurre alcun elementofattuale decisivo ed omesso ai sensi dell’art.360, co.1,n.5 c.p.c. In particolare, la Corte d’appello ha ritenutoche Inps e Inail avessero dimostrato le singoleinadempienze contestate. Sulla base dei documentiindicati nel verbale di accertamento (tra cui LUL,comunicazioni di assunzione, prospetti paga sottoscritti,contratti di appalto, fatture emesse in relazioneall’appalto, timbrature e fogli presenza, piani e reportdelle consegne e dei ritiri) e delle deposizioni oraliassunte, erano individuati i nomi dei singoli lavoratori cuisi riferivano “ore di assenza non retribuite” o “ore diaspettativa non retribuita”. Venivano infatti prodottedall’Inps le varie buste paga di ciascun lavoratore conindicate le ore di assenza non retribuita. La Corte haconcluso nel senso che “Il prospetto allegato al verbaledi accertamento si mostra pertanto sufficientementeanalitico con l’indicazione dei titoli per i quali era eseguitodi ricalcolo”. Tale valutazione è contestata dal motivo,che ritiene invece generico detto prospetto; tuttavia, lacritica si risolve in una censura al prudenteNumero registro generale 13173/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 14511/2026Data pubblicazione 16/05/2026apprezzamento del materiale probatorio demandataesclusivamente al giudice di merito e non censurabile insede di legittimità, al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1,n.5 c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso, la società deduceviolazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., peravere la Corte d’appello esonerato Inps e Inail dall’oneredi dimostrare quale fosse il CCNL firmato dalleorganizzazioni sindacali di categoria comparativamentepiù rappresentative.Il motivo è infondato.La Corte d’appello non ha esonerato l’Inps e l’Inaildall’onere probatorio di individuare quale fosse il CCNLsiglato dalle organizzazioni sindacali di categoriacomparativamente più rappresentative nel settore deltrasporto. Ha invece ritenuto dimostrato che tale CCNLfosse il CCNL [OSCURATO:PERSONA], Logistica e Spedizioni,firmato dalle associazioni confederali dei lavoratori,anziché il contratto applicato dalla cooperativa, ovvero ilCCNL UNCI–Multiservizi relativo ai lavoratori del settoreTerziario. In particolare, la Corte, ai fini di riteneredimostrata la maggior rappresentatività in chiavecomparativa, ha valorizzato il fatto che il Governo,nell’intento di evitare l’applicazione di contratti collettivisottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di nonaccertata rappresentatività, abbia siglato un Protocollod’Intesa con le OO.SS. confederali, e non con le OO.SS.firmatarie del [OSCURATO:PERSONA]-Multiservizi.Il motivo poi critica la sentenza per aver dato rilievogeneralizzato, e non limitato ai soli lavoratori iscritti alsindacato firmatario, all’accordo sindacale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la cooperativa si era impegnata adNumero registro generale 13173/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 14511/2026applicare il CCNL [OSCURATO:PERSONA], Logistica eData pubblicazione 16/05/2026Spedizioni in luogo del [OSCURATO:PERSONA]-Multiservizi.Anche tale censura è infondata. Si verte qui in tema nondi rapporto di lavoro, ma di rapporto previdenziale, oveil minimale contributivo è inderogabile per legge,indipendentemente dal fatto che i lavoratori siano iscrittio meno al sindacato firmatario del CCNL di riferimentoex art.1 d.l. n.338/89.Conclusivamente il ricorso va respinto, con condanna allespese nei soli confronti dell’Inps, essendo l’Inail rimastointimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite del presente giudizio di cassazione, liquidate all’Inpsin €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% perspese generali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza del 30.4.26La PresidenteGabriella Marchese