Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18771/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 16 Febbraio 2023 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.73 commi 1, 4 e 5 d.P.R 309/1990, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata qualificata la condotta come detenzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, avuto riguardo alla tipologia, quantità e qualità della sostanza stupefacente, in assenza di elementi fattuali idonei a far supporre la detenzione a fini di spaccio.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, nonostante il comportamento processuale esemplare dell'odierno ricorrente, al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto contestato.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Il secondo motivo, inoltre, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. La Corte territoriale ha puntualmente valorizzato una pluralità di elementi fattuali univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta.

In particolare, assumono rilievo la quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute (cocaina e marijuana), le modalità di detenzione - con suddivisione in più involucri -, la presenza di un bilancino di precisione, nonché il ritrovamento di fogli recanti annotazioni di sigle e numeri riconducibili agli acquirenti, sintomatici di un'attività di cessione non occasionale. 2Tali circostanze, valutate nel loro complesso, depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione della sostanza a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale.

Invero, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ove la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01).

Inoltre, la destinazione della droga allo spaccio può essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi, quali il quantitativo della sostanza, le modalità di detenzione e il rinvenimento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01), tutti elementi che ricorrono nel caso di specie.

In questa prospettiva, la presenza di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento e alla suddivisione della sostanza, quali il bilancino di precisione, assume particolare rilevanza indiziaria ai fini della qualificazione della condotta, nonché sintomatico di una attività di spaccio, senza che possa assumere decisivo rilievo la prospettazione difensiva circa l'assenza di residui di sostanza stupefacente sullo stesso.

In applicazione di tale principio, è stato ritenuto sintomatico della destinazione allo spaccio il concorso di elementi quali la varietà delle sostanze detenute e la disponibilità, del tutto ingiustificata, di un bilancino di precisione, strumento normalmente estraneo all'uso personale (Sez. 4, n. 2525 del 30/01/1996, Arseni, Rv. 204180 - 01).

Si tratta di un approdo pienamente sovrapponibile al caso in esame, nel quale ricorrono analoghi indici fattuali quali la diversità delle sostanze, le modalità di confezionamento e la presenza del bilancino, univocamente indicativi della finalità di cessione a terzi.

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, i giudici del merito hanno esplicitato, in modo adeguato, le ragioni del diniego facendo riferimento non solo alla gravità complessiva della condotta, ma anche alla esistenza di un precedente specifico.

La personalità dell'imputato, già segnata da tale precedente, evidenzia infatti una persistente riluttanza a conformare il proprio stile di vita ai canoni della legalità.

In tale prospettiva, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla recidiva deve ritenersi coerente e adeguato, sia in relazione alla gravità dei fatti, sia con riguardo ai precedenti dell'imputato, 3risultando il trattamento sanzionatorio complessivamente proporzionato e correttamente ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Né può assumere rilievo decisivo la buona condotta processuale invocata dalla difesa, posto che questa Corte ha chiarito che il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o di assoluta carenza di motivazione (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01), evenienze che, nel caso di specie, non ricorrono.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MpI icAi'• 2 G2026 trio Gi0,3G:iM-ito e Swia3 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 16 Febbraio 2023 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.73 commi 1, 4 e 5 d.P.R 309/1990, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per non essere stata qualificata la condotta come detenzione per uso personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, avuto riguardo alla tipologia, quantità e qualità della sostanza stupefacente, in assenza di elementi fattuali idonei a far supporre la detenzione a fini di spaccio. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, nonostante il comportamento processuale esemplare dell'odierno ricorrente, al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto contestato. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il secondo motivo, inoltre, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. La Corte territoriale ha puntualmente valorizzato una pluralità di elementi fattuali univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In particolare, assumono rilievo la quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute (cocaina e marijuana), le modalità di detenzione - con suddivisione in più involucri -, la presenza di un bilancino di precisione, nonché il ritrovamento di fogli recanti annotazioni di sigle e numeri riconducibili agli acquirenti, sintomatici di un'attività di cessione non occasionale. 2Tali circostanze, valutate nel loro complesso, depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione della sostanza a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale. Invero, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ove la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del consumo, deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo un apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01). Inoltre, la destinazione della droga allo spaccio può essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi, quali il quantitativo della sostanza, le modalità di detenzione e il rinvenimento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01), tutti elementi che ricorrono nel caso di specie. In questa prospettiva, la presenza di strumenti tipicamente funzionali al confezionamento e alla suddivisione della sostanza, quali il bilancino di precisione, assume particolare rilevanza indiziaria ai fini della qualificazione della condotta, nonché sintomatico di una attività di spaccio, senza che possa assumere decisivo rilievo la prospettazione difensiva circa l'assenza di residui di sostanza stupefacente sullo stesso. In applicazione di tale principio, è stato ritenuto sintomatico della destinazione allo spaccio il concorso di elementi quali la varietà delle sostanze detenute e la disponibilità, del tutto ingiustificata, di un bilancino di precisione, strumento normalmente estraneo all'uso personale (Sez. 4, n. 2525 del 30/01/1996, Arseni, Rv. 204180 - 01). Si tratta di un approdo pienamente sovrapponibile al caso in esame, nel quale ricorrono analoghi indici fattuali quali la diversità delle sostanze, le modalità di confezionamento e la presenza del bilancino, univocamente indicativi della finalità di cessione a terzi. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, i giudici del merito hanno esplicitato, in modo adeguato, le ragioni del diniego facendo riferimento non solo alla gravità complessiva della condotta, ma anche alla esistenza di un precedente specifico. La personalità dell'imputato, già segnata da tale precedente, evidenzia infatti una persistente riluttanza a conformare il proprio stile di vita ai canoni della legalità. In tale prospettiva, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla recidiva deve ritenersi coerente e adeguato, sia in relazione alla gravità dei fatti, sia con riguardo ai precedenti dell'imputato, 3risultando il trattamento sanzionatorio complessivamente proporzionato e correttamente ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Né può assumere rilievo decisivo la buona condotta processuale invocata dalla difesa, posto che questa Corte ha chiarito che il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità o di assoluta carenza di motivazione (S.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01), evenienze che, nel caso di specie, non ricorrono. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MpI icAi'• 2 G2026 trio Gi0,3G:iM-ito e Swia3 4
Sentenza Cassazione n. 18771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris