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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28142/2022

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iatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6079/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Proff.

RENATO e [OSCURATO:PERSONA] in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] II, 326 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 162/03/15 depositata in data 30 gennaio 2015 Udita larelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002, con il quale – a seguito di PVC - veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente disconoscimento di costi e recupero di IRPEG e IRAP, oltre al disconoscimento della detrazione IVA applicata, con applicazione di sanzioni e accessori, in quanto operazioni riconducibili all’utilizzo di otto false fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta società «cartiera »; che la CTP di Matera ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione all’atto impositivo dell’originario PVC; che la CTR della Basilicata, con sentenza in data 30 gennaio 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio, rigettando le preliminari eccezioni del contribuente e ritenendo nel merito legittimo l’avviso di accertamento, fondato sull’accertata natura di «contenitore fantasma» della società emittente, in quanto priva di struttura operativa; che ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria, con cui dà atto della intervenuta omologazione del concordato fallimentare del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e – benché la proposta di concordato omologata, il cui decreto di omologa è allegato all’istanza, non preveda l’abbandono dei giudizi pendenti - chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiamandosi a precedenti di questa Corte (Cass., Sez.

V, 31 maggio 2019, n. 14971 ; Cass. , Sez.

V, 5 luglio 2019, n. 18125); che appare opportuno che sull’istanza del ricorrente si esprima l’Ufficio controricorrente, previo esperimento degli incombenti di cui all’art. 372 cod. proc. civ.; P. Q. M. dispone che il ricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., al controricorrente della documentazione allegata alla memoria e concede termine al controricorrente per pronunciarsi sull’istanza di cessazione della materia del contendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iatola seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6079/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Proff. RENATO e [OSCURATO:PERSONA] in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] II, 326 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 162/03/15 depositata in data 30 gennaio 2015 Udita larelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002, con il quale – a seguito di PVC - veniva contestato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente disconoscimento di costi e recupero di IRPEG e IRAP, oltre al disconoscimento della detrazione IVA applicata, con applicazione di sanzioni e accessori, in quanto operazioni riconducibili all’utilizzo di otto false fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta società «cartiera »; che la CTP di Matera ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di difetto di motivazione per mancata allegazione all’atto impositivo dell’originario PVC; che la CTR della Basilicata, con sentenza in data 30 gennaio 2015, ha accolto l’appello dell’Ufficio, rigettando le preliminari eccezioni del contribuente e ritenendo nel merito legittimo l’avviso di accertamento, fondato sull’accertata natura di «contenitore fantasma» della società emittente, in quanto priva di struttura operativa; che ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria, con cui dà atto della intervenuta omologazione del concordato fallimentare del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. e – benché la proposta di concordato omologata, il cui decreto di omologa è allegato all’istanza, non preveda l’abbandono dei giudizi pendenti - chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, richiamandosi a precedenti di questa Corte (Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 14971 ; Cass. , Sez. V, 5 luglio 2019, n. 18125); che appare opportuno che sull’istanza del ricorrente si esprima l’Ufficio controricorrente, previo esperimento degli incombenti di cui all’art. 372 cod. proc. civ.; P. Q. M. dispone che il ricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., al controricorrente della documentazione allegata alla memoria e concede termine al controricorrente per pronunciarsi sull’istanza di cessazione della materia del contendere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo
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