Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02409/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10/3;2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/10/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, essendosi il difensore limitato a denunziare la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. senza chiarire quali elementi imponessero detto esito e senza enunziare specifiche doglianze a confutazione della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]:e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10/3;2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/10/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità, essendosi il difensore limitato a denunziare la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. senza chiarire quali elementi imponessero detto esito e senza enunziare specifiche doglianze a confutazione della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]:e
Sentenza Cassazione n. 02409/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris