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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 26142/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18228 R.G. anno 2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui è domiciliata in Torino, C.so Cairoli n. 32 in virtù di procura in calce al ricorso; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con cui è domiciliat a in Milano, Via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 47 in forza di procura in calce al controricorso; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce alla comparsa in prosecuzione ex art 302 c.p.c., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 18228/2020 camera di consiglio Cicerone n. 49presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 1079/2019 pubblicata in data 28/10/2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile per l’importo di € 3.700,00 tratto sul proprio conto corrente a soggetto diverso dal legittimo prenditore.

A seguito della segnalazione di mancata ricezione del titolo la [OSCURATO:PERSONA] accertava che il titolo era stato incassato presso la banca resistente da persona con nome e cognome diversi da quelli del beneficiario tramite esibizione di documenti falsi.

Pertanto, la ricorrente provvedeva a pagare nuovamente l’assegno al corretto beneficiario richiedendo la restituzione dell’importo alla banca.

Chiedeva,pertanto, dichiararsi la responsabilità della banca e la restituzione di quanto pagato a soggetto diverso dal beneficiario,oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto delle domande e chiamando in causa la Banca trattaria. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Siena accoglieva le domande.

2. [OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello rilevando che nessuna condotta negligente era addebitabile al cassiere della Banca,atteso che nessuna abrasione o cancellazione del titolo era presente,per cui gli accertamenti svolti sulla identità del Sez.

I–RG 18228/2020 camera di consiglio prenditore del titolo erano da ritenersi sufficienti per ritenere diligentemente effettuata la prestazione della banca pagatrice del titolo.

Il Tribunale di Siena in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace affermava che nulla era dovuto dalla Banca a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e , dunque , condannava quest’ultima alla restituzione di quanto versato a [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado.

Al riguardo, il Tribunale, previa qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della Banca, riteneva provata la diligenza del cassiere della Banca in sede di operazioni di incasso del titolo.

La sentenza, non notificata , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. e UNIONE di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale istituto trattario dell’assegno e terza chiamata, ha nno resistito con controricorso.

Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del RD 1736/33 e 1176e 1189 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché del n. 5 del medesimo articolo con conseguente nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c..

In particolare, il ricorrente si duole della mancata valutazione da parte del Tribunale della dedotta falsificazione del titolo, avendo,viceversa, il giudice di appello posto la sua attenzione sulla corretta identificazione del prenditore dell’assegno.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1256 c.c. per non avere il giudice posto Sez.

I–RG 18228/2020 camera di consiglio la sua doverosa attenzione sulla falsificazione del titolo.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1992 comma 2 c.c., atteso che MPS non ha offerto la prova positiva circa il compimento di una condotta di specifica diligenza per ritenersi esonerata da responsabilità per colpa lieve,come richiesto dalla costante giurisprudenza.

Con il quarto ed ultimo motivo si contesta la violazione della sentenza che ha condannato la ricorrente alle spese di primo grado compensando quelle di appello.

2. Ritiene la Corte di dover trattare i primi tre motivi congiuntamente avendo gli stessi ad oggetto la critica alla pronuncia del giudice di secondo grado relativamente alla mancata valutazione della questione concernente la falsificazione dell’assegno, quale fatto, sostanzialmente, obliterato dal Tribunale.

Invero, il giudice di appello non ha omesso di considerare la quaestio facti concernente la falsificazione dell’assegno, ma ha, viceversa,ritenuto corretto l’operato del cassiere che ha provveduto al pagamento in favore del soggetto che, dall’esame del titolo al momento della sua negoziazione, appariva legittimo prenditore in quanto intestatario del medesimo.

Pertanto, il Tribunale di Siena ha compiuto un accertamento di fatto relativamente alla allegazione concernente la falsificazione dell’assegno ritenendo che lo stesso non avesse profili esteriori tali da far ritenere sospetto l’incasso.

La censura ricorrente in tutti i motivi in esame, pertanto , è finalizzata a richiedere a questa Corte un esito diverso nella valutazione dei fatti, così come accertati dal giudice del merito, per cui la asserita violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile.

Sez.

I–RG 18228/2020 camera di consiglio Il motivo afferente alla denunciata violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. è viceversa infondato,atteso che il giudice di appello ha offerto una congrua motivazione da cui è dato evincere la ratio decidendi della decisione.

Inoltre, la critica alla pronuncia impugnata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della circolare ABI del 07/05/2001 che richiede in tema di rischio legato al servizio di pagamento degli assegni delle specifiche ipotesi operative che,nel caso di specie, il cassiere non avrebbe osservato , non è pertinente nella misura in cui il giudice del merito non ha accertato specifiche anomalie tali da richiedere un più approfondito accertamento da parte del cassiere in ordine alla identificazione del prenditore del titolo.

La censura prospettata è, inoltre , contraria ad un costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 34107 del 19/12/2019) secondo cui “In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del Sez.

I–RG 18228/2020 camera di consiglio titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.”.

Sulla base del superiore principio, conseguentemente, va ritenuta infondat a la censura anche sotto questo specifico profilo non ricorrendo , nel caso concreto , anomalie relativamente alle operazioni di incasso tali da richiedere al cassiere un ulteriore sforzo di diligenza in ordine all’incasso dell’assegno, nonché in quanto contrast ante con una questione già decisa da questa Corte nel senso della irrilevanza ai fini del giudizio della diligenza dell’operatore bancario del rispetto delle prescrizioni adottate dall’ABI.

3. Infine , è infondato i l quarto motivo afferente al la regolamentazione delle spese di lite relativamente alla violazione dell’art 91 c.p.c..Ad avviso della Corte il Tribunale ha correttamente disposto la condanna al le spese , in considerazione della soccombenza in primo grado sulla scorta della pronuncia di riforma integrale resa in sede di appello, alla luce del consolidato principiodella soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio (c.f.r.

Cass. Sez.

Un., Ord. n. 32906 del08/11/2022).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleparticontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, Sez.

I–RG 18228/2020 camera di consiglio liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18228 R.G. anno 2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui è domiciliata in Torino, C.so Cairoli n. 32 in virtù di procura in calce al ricorso; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con cui è domiciliat a in Milano, Via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 47 in forza di procura in calce al controricorso; controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce alla comparsa in prosecuzione ex art 302 c.p.c., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 18228/2020 camera di consiglio Cicerone n. 49presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 1079/2019 pubblicata in data 28/10/2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile per l’importo di € 3.700,00 tratto sul proprio conto corrente a soggetto diverso dal legittimo prenditore. A seguito della segnalazione di mancata ricezione del titolo la [OSCURATO:PERSONA] accertava che il titolo era stato incassato presso la banca resistente da persona con nome e cognome diversi da quelli del beneficiario tramite esibizione di documenti falsi. Pertanto, la ricorrente provvedeva a pagare nuovamente l’assegno al corretto beneficiario richiedendo la restituzione dell’importo alla banca. Chiedeva,pertanto, dichiararsi la responsabilità della banca e la restituzione di quanto pagato a soggetto diverso dal beneficiario,oltre interessi e rivalutazione. Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto delle domande e chiamando in causa la Banca trattaria. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Siena accoglieva le domande. 2. [OSCURATO:SOCIETA] interponeva appello rilevando che nessuna condotta negligente era addebitabile al cassiere della Banca,atteso che nessuna abrasione o cancellazione del titolo era presente,per cui gli accertamenti svolti sulla identità del Sez. I–RG 18228/2020 camera di consiglio prenditore del titolo erano da ritenersi sufficienti per ritenere diligentemente effettuata la prestazione della banca pagatrice del titolo. Il Tribunale di Siena in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace affermava che nulla era dovuto dalla Banca a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e , dunque , condannava quest’ultima alla restituzione di quanto versato a [OSCURATO:SOCIETA]. in esecuzione della sentenza di primo grado. Al riguardo, il Tribunale, previa qualificazione della natura contrattuale della responsabilità della Banca, riteneva provata la diligenza del cassiere della Banca in sede di operazioni di incasso del titolo. La sentenza, non notificata , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. e UNIONE di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale istituto trattario dell’assegno e terza chiamata, ha nno resistito con controricorso. Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del RD 1736/33 e 1176e 1189 e 1218 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nonché del n. 5 del medesimo articolo con conseguente nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c.. In particolare, il ricorrente si duole della mancata valutazione da parte del Tribunale della dedotta falsificazione del titolo, avendo,viceversa, il giudice di appello posto la sua attenzione sulla corretta identificazione del prenditore dell’assegno. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1256 c.c. per non avere il giudice posto Sez. I–RG 18228/2020 camera di consiglio la sua doverosa attenzione sulla falsificazione del titolo. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1218 e 1992 comma 2 c.c., atteso che MPS non ha offerto la prova positiva circa il compimento di una condotta di specifica diligenza per ritenersi esonerata da responsabilità per colpa lieve,come richiesto dalla costante giurisprudenza. Con il quarto ed ultimo motivo si contesta la violazione della sentenza che ha condannato la ricorrente alle spese di primo grado compensando quelle di appello. 2. Ritiene la Corte di dover trattare i primi tre motivi congiuntamente avendo gli stessi ad oggetto la critica alla pronuncia del giudice di secondo grado relativamente alla mancata valutazione della questione concernente la falsificazione dell’assegno, quale fatto, sostanzialmente, obliterato dal Tribunale. Invero, il giudice di appello non ha omesso di considerare la quaestio facti concernente la falsificazione dell’assegno, ma ha, viceversa,ritenuto corretto l’operato del cassiere che ha provveduto al pagamento in favore del soggetto che, dall’esame del titolo al momento della sua negoziazione, appariva legittimo prenditore in quanto intestatario del medesimo. Pertanto, il Tribunale di Siena ha compiuto un accertamento di fatto relativamente alla allegazione concernente la falsificazione dell’assegno ritenendo che lo stesso non avesse profili esteriori tali da far ritenere sospetto l’incasso. La censura ricorrente in tutti i motivi in esame, pertanto , è finalizzata a richiedere a questa Corte un esito diverso nella valutazione dei fatti, così come accertati dal giudice del merito, per cui la asserita violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile. Sez. I–RG 18228/2020 camera di consiglio Il motivo afferente alla denunciata violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. è viceversa infondato,atteso che il giudice di appello ha offerto una congrua motivazione da cui è dato evincere la ratio decidendi della decisione. Inoltre, la critica alla pronuncia impugnata, nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della circolare ABI del 07/05/2001 che richiede in tema di rischio legato al servizio di pagamento degli assegni delle specifiche ipotesi operative che,nel caso di specie, il cassiere non avrebbe osservato , non è pertinente nella misura in cui il giudice del merito non ha accertato specifiche anomalie tali da richiedere un più approfondito accertamento da parte del cassiere in ordine alla identificazione del prenditore del titolo. La censura prospettata è, inoltre , contraria ad un costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 34107 del 19/12/2019) secondo cui “In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del Sez. I–RG 18228/2020 camera di consiglio titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.”. Sulla base del superiore principio, conseguentemente, va ritenuta infondat a la censura anche sotto questo specifico profilo non ricorrendo , nel caso concreto , anomalie relativamente alle operazioni di incasso tali da richiedere al cassiere un ulteriore sforzo di diligenza in ordine all’incasso dell’assegno, nonché in quanto contrast ante con una questione già decisa da questa Corte nel senso della irrilevanza ai fini del giudizio della diligenza dell’operatore bancario del rispetto delle prescrizioni adottate dall’ABI. 3. Infine , è infondato i l quarto motivo afferente al la regolamentazione delle spese di lite relativamente alla violazione dell’art 91 c.p.c..Ad avviso della Corte il Tribunale ha correttamente disposto la condanna al le spese , in considerazione della soccombenza in primo grado sulla scorta della pronuncia di riforma integrale resa in sede di appello, alla luce del consolidato principiodella soccombenza applicato all'esitoglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio (c.f.r. Cass. Sez. Un., Ord. n. 32906 del08/11/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleparticontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, Sez. I–RG 18228/2020 camera di consiglio liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult
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