CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23394/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NACCHETTICONCETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARTA2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2805 [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocatiDAVIDE BRUNO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Numero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza n. 112/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/02/2023 R.G.N. 230/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 112/2023 la Corte di appello di Catania,accogliendo l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, hariformato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 10.10.2019con la quale era stata accolta la domanda proposta dai ricorrentiin epigrafe indicati che, in qualità di ex lavoratori socialmenteutili con cui il Ministero aveva concluso contratti dicollaborazione coordinata e continuativa ex art. 6 del d.lgs. n.81/2000, avevano chiesto di accertare che tali contratti avevanoin realtà avuto natura di contratti di lavoro subordinato a tempodeterminato, di durata tale da ricoprire integralmente l’annoscolastico, e da qualificare, quindi, come supplenze su organicodi diritto, reiterate senza soluzione di continuità per diciassetteanni, con conseguente diritto al risarcimento del danno da abusodi assunzione a termine, oltre che agli incrementi stipendialispettanti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.2. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse in questogiudizio di legittimità, ha respinto la domanda avanzata dailavoratori in questione, avendo ritenuto che i loro contratti dicollaborazione coordinata e continuativa non ricadessero sottol’ambito di operatività del d.lgs. n. 276/2003, non applicabilealle pubbliche amministrazioni. I richiamati contratti, infatti,erano stati stipulati ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 e del d.m. n.66/2001 attuativo di questo, nonché dell’accordo sindacale delNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/202630.09.2002 con il quale erano state dettagliate le modalità dellacollaborazione.3. La Corte riteneva, altresì, che non fosse statasufficientemente provata la natura subordinata dei rapporti cuitali contratti avevano dato vita, in quanto, in base alla disciplinanormativa e contrattuale sopra richiamata, il solo inserimentodei ricorrenti nell’attività degli istituti scolastici non potevafondare la domanda di accertamento della subordinazione,occorrendo invece dimostrare lo scostamento dalla disciplinaanzidetta e l’esercizio nei confronti dei collaboratori del poteredirettivo e disciplinare da parte dell’amministrazione scolastica.4. La stessa Corte, inoltre, dopo aver dato atto della decadenzadalla prova testimoniale richiesta dai ricorrenti in primo grado,in quanto la stessa non era stata reiterata in appello, ritenevaprovata la subordinazione per le sole appellate MonterossoAngela e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ad alcuni anniscolastici, e però rigettava sia la domanda di riconoscimentodella progressione economica che quella di risarcimento deldanno da abusiva reiterazione perché i relativi contratti nonavevano avuto durata superiore a trentasei mesi.5. Avverso tale decisione della Corte territoriale hanno propostoricorso per cassazione i lavoratori anzidetti, affidato a quattromotivi di impugnazione ed assistito da memoria.6. L’amministrazione scolastica non si è costituita in giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente occorre rilevare che, con memoriadepositata il 18.05.2026, i nuovi difensori dei ricorrenti,costituitisi in sostituzione del precedente difensore, hanno datoNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026quanto effettuata all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato diCatania, anziché a quella Generale, ed hanno chiesto, pertanto,l’eventuale assegnazione di termine per la rinnovazione dellanotifica all’Avvocatura Generale.1.1. Con riferimento a tale richiesta, la Corte rileva che sussistela prospettata nullità della notifica, ma che non è necessariodisporne il rinnovo, e ciò in base al principio più volte ribaditoda questa Corte (v. ex multis Cass. n. 6924/2020) secondo cuila declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. daldisporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla,poiché effettuata presso l'[OSCURATO:PERSONA] anzichépresso l'Avvocatura Generale dello Stato, in applicazione delprincipio della ragionevole durata del processo.1.2. Nel caso di specie, il ricorso risulta complessivamenteinammissibile per le ragioni di seguito indicate.2. E’ infatti inammissibile il primo motivo di ricorso con cui èstata denunciata, ex art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c., la nullità delladecisione impugnata per violazione e falsa applicazione degliart. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, per non aver essa consideratoche detto d.lgs. non trova applicazione alla p.a. solo nella parterelativa alla conversione in rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato del rapporto posto in essere in forza dicontratto di collaborazione coordinata e continuativa privo dellaindicazione di un progetto specifico ai sensi delle disposizionirichiamate, le quali trovano invece applicazione laddoveimpongono tale adempimento che, nel caso dei contrattistipulati tra le parti, è mancata del tutto, con conseguente loronullità e riconduzione a contratti di lavoro subordinato aNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026termine, ed insorgenza del diritto al risarcimento del danno perla loro abusiva reiterazione.2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta in alcunmodo con la motivazione della sentenza impugnata, che èfondata sull’applicazione al caso in esame di fonti normative deltutto distinte da quella denunciata, e cioè del d.lgs. n. 81/2000,nonché del d.m. e dell’accordo sindacale attuativi di esso.2.2. L’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000 dispone infatti che«Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successivemodificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni edesigenze, affidare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'art. 10,del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successivemodificazioni, per la stessa durata ivi prevista».2.3. Si tratta di una disposizione che ha previsto misure voltealla creazione di opportunità occupazionali per i soggetti giàprecedentemente impegnati in progetti di lavori socialmenteutili con le pubbliche amministrazioni, per effetto delle quali glistessi ricorrenti hanno poi ottenuto la stabilizzazionedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ex lege n. 205/2017 (v. par. 29 sentenzaimpugnata), e che ha pertanto un ambito applicativo ed unadisciplina del tutto peculiare, in alcun modo sovrapponibile aquella dettata dal d.lgs. n. 276/03.2.4. A ciò deve aggiungersi, in ogni caso, che i ricorrenti, nonargomentano in alcun modo le ragioni per le quali il d.lgs. n.276/03 troverebbe la limitata applicazione alla p.a. dagli stessidedotta, a fronte dell’esplicita disposizione generale di nonNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026applicazione dettata dal suo art. 1, comma 2, e dell’assenza dialtre disposizioni derogatorie di tale inapplicabilitàgeneralizzata.3. Con un secondo motivo di censura viene denunciata la falsaed errata interpretazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001,sostenendosi che la Corte territoriale non ha considerato chenella fattispecie in esame non sussistevano le esigenzetemporanee per le quali la P.A., in base a tale disposizione, puòricorrere a forme di lavoro flessibile, poiché i contratti dicollaborazione intercorsi tra le parti si erano protratti per circadiciassette anni, atteggiandosi di fatto nelle forme del lavorosubordinato, sicché doveva trovare applicazione la previsionedell’ultimo comma di detto art. 36 in tema di risarcimento deldanno ai lavoratori impiegati in violazione di disposizioniimperative, quali quelle sulla durata massima di cui all’art. 5,comma 4-bis, del medesimo d.lgs.3.1. Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti hanno rimarcato cheessi, per tutto il tempo dianzi richiamato, erano stati inseritistabilmente nell’organizzazione funzionale della scuola,svolgendo le mansioni di assistenti amministrativi, e che i lororapporti erano stati caratterizzati dagli elementi tipici dellasubordinazione gerarchica, per come desumibile dalladocumentazione prodotta, nonostante la quale la Corteterritoriale aveva escluso che fosse stata provata la naturasubordinata dei rapporti così posti in essere.3.2. Il motivo è inammissibile poiché esso, nonostante laformale deduzione di un vizio di legge, in realtà è teso acensurare la valutazione delle risultanze processuali eseguitadalla Corte territoriale per escludere la natura subordinata deiNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026rapporti intercorsi tra le parti, chiedendo a questa Corte unanuova valutazione volta a riqualificarli in termini di lavorosubordinato, la quale è però impossibile da reiterare in sede dilegittimità, investendo accertamenti in fatto riservati al giudicedel merito, la cui sindacabilità in cassazione è sottoposta acondizioni (v. Cass. n. 20951/2024, Cass. n. 22846/2022, Cass.n. 9251/2010) che i ricorrenti non hanno osservato.3.3. In effetti, la Corte territoriale ha effettuato il domandatoaccertamento della subordinazione, avendo esaminato ladocumentazione prodotta dai ricorrenti ed escluso, tranne cheper le due lavoratrici in precedenza indicate, che essa denotassedifformità dal modello legale e contrattuale di cui all’art. 6,comma 2, del d.lgs. n. 81/2000 e relative disposizioni didell’assoggettamento al potere disciplinare e direttivo, «il qualeultimo deve avere contenuto stringente, fino ad annullare deltutto l’autonomia del collaboratore nell’organizzare la propriaSiffatta autonomia, secondo la Corte territoriale, era stataconservata nella fattispecie esaminata, anche in ragione dellecondizioni contrattuali pattuite sulla base dell’accordo sindacaledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], che consentivano la possibilità di esercitarefavore di terzi, e che prevedevano elementi compatibili con laparasubordinazione e con il potere di coordinamento proprio delcommittente.3.4. Tali argomentazioni non sono state sottoposte a specificacensura, se non nei ristretti termini di cui al quarto motivo diNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026ricorso, i quali sono però insufficienti a inficiare le conclusionicui è giunta la Corte territoriale (v. successivo paragrafo 5).3.5. A tali considerazioni occorre aggiungere anche l’altrarelativa alla mancata specifica indicazione in ricorso deidocumenti sui quali i ricorrenti hanno fondato la loro censura edella loro localizzazione, nonché quella relativa alla mancatariproduzione, nemmeno in termini sintetici, del loro contenuto,costituendo tali omissioni altrettanti profili di inammissibilità delmezzo di impugnazione (v. in proposito Cass. n. 5478/2018,Cass. n. 13625/2019, Cass. n. 28184/2020).3.6. Da ultimo, una volta esclusa da parte del giudice di merito,sulla base delle risultanze processuali raccolte ed esaminate, lanatura subordinata dei rapporti intercorsi tra le parti, e conclusoche l’amministrazione non ha utilizzato i contratti dicollaborazione coordinata e continuativa al di fuori dei casiprevisti dal citato art. 6 del d.lgs. n. 81 del 2000 e relativanormativa di secondo livello, deve rilevarsi che tali fontinormative non pongono limiti al rinnovo di tali contratti, né puòassumere rilievo in contrario la dedotta violazione dell’art. 1 deld.lgs. 276 del 2003 (erroneamente indicato come d.lgs. n.276/93), in alcun modo illustrata ed argomentata.4. Con un terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono laviolazione e mancata applicazione dell’art. 2094 c.c., per averela Corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza delloro assoggettamento al potere direttivo, organizzativo edisciplinare dell’amministrazione scolastica, desumibiledall’espletamento per 17 anni delle stesse mansioni svolte dagliAta inquadrati in ruolo, con inserimento stabilenell’organizzazione amministrativa, senza che fosse stataNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026provata l’esistenza di specifici progetti connessi con l’attivitàoggetto dei contratti di collaborazione conclusi tra le parti.4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già evidenziate conriferimento all’esame del precedente motivo (in particolare aipunti da 3.2. a 3.4.), e perché insiste nel richiamare elementi,quali l’assenza di progetti specifici caratterizzanti i contratti dicollaborazione, del tutto inconferenti per l‘inapplicabilità allafattispecie degli art. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 per come giàevidenziato con l’esame del primo motivo di ricorso.4.2. Del pari inammissibile è l’ulteriore profilo di censura,articolato con riferimento allo svolgimento delle stesse mansionidegli ATA, inerente la violazione dell’art. 3 Cost., e ciò per ladirimente considerazione che la violazione delle normecostituzionali non può essere prospettata direttamente comemotivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., se non proponendo eccezione di illegittimitàcostituzionale delle pertinenti norme attuative (Sez. U, n.25573/2020), nella specie in alcun modo sollevata.5. Con un quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto laviolazione del principio di supremazia e superiorità della leggesu eventuali accordi sindacali, denunciando l’erroneitàdell’affermazione della Corte territoriale secondo cui il ricorso acontratti di collaborazione autonoma e coordinata era statolegittimo perché previsto e regolato da un accordo sindacale, ilquale però non può derogare alle disposizioni di legge,consentendo la reiterazione prolungata degli stessi contratti.5.1. Il motivo è inammissibile perché, al di là della mancataindicazione di specifiche disposizioni di legge che sarebberostate violate o mal applicate, non si confronta con ilNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026ragionamento svolto dalla Corte territoriale, la quale non haaffatto affermato che l’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]potesse derogare alle disposizioni di legge, avendo in realtàevidenziato il fatto che esso aveva dato attuazione proprio alladisposizione di legge speciale sulla base della quale i rapporti dicollaborazione sono stati instaurati, i quali erano rimastinell’ambito delle direttrici da essa tracciate, le quali, come giàevidenziato, non pongono limiti alla possibilità di rinnovo dellacollaborazione.5.2. Il motivo poi torna nuovamente a far leva sulla mancanzadi specifici progetti connessi con l’attività oggetto dei contrattidi collaborazione conclusi tra le parti, profilo che, come giàsottolineato, è assolutamente inconferente.6. Inammissibile risulta anche il quinto motivo di ricorso,denunciante, ex art. 360, comma 3, c.p.c., violazione e mancataapplicazione dell’art. 421 c.p.c., e censurante la sentenzaimpugnata per aver erroneamente affermato che gli odierniricorrenti non avevano fornito prova della subordinazione, nonconsiderando che essa era stata fornita con la documentazioneprodotta in primo grado, in base alla quale il giudice avevaritenuto irrilevante la prova per testi richiesta.6.1. Rimarcano in proposito i ricorrenti che, diversamente daquanto affermato dalla Corte territoriale, non v’era bisogno direiterare in appello la richiesta di prova testimoniale, poiché essinon vi avevano rinunziato e, comunque, sarebbe stato doveredella Corte, ove avesse nutrito dubbi al riguardo, ammetterlad’ufficio, esercitando i poteri istruttori imposti dall’art. 421 c.p.c.6.2. Il motivo è inammissibile perché investe ancora una voltala valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice diNumero registro generale 9684/2023Numero sezionale 2805/2026Numero di raccolta generale 23394/2026Data pubblicazione 17/07/2026merito, il quale ha ritenuto insufficiente la prova fornitadocumentalmente, avendo affermato che essa avrebbe avutonecessità di essere corroborata dalla prova per testi che, purrichiesta in primo grado, non era stata reiterata in appello,facendo corretta applicazione, in tal modo, dei principi affermatidalla consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata insentenza.6.3. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 421 c.p.c. anch’essaè inammissibile per l’assorbente ragione che i ricorrenti nonallegano neppure che l’esercizio dei poteri officiosi fosse statosollecitato, per come ritenuto necessario dalla giurisprudenza dilegittimità (v. Cass. n. 22628/2019).7. In base a tutte le considerazioni svolte, il ricorso devepertanto essere dichiarato interamente inammissibile.8. Non v’è necessità di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità in ragione della mancata corretta evocazione ingiudizio dell’amministrazione scolastica, rimasta intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]