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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28774/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione (peraltro cumulativamente, in contrasto con quanto di recente ribadito da Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto) in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, sia privo di ogni fondamento: è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654). osservato, inoltre, che il ricorso è anche generico, là dove non si confronta con la dirimente argomentazione della Corte di appello circa la mancata spiegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze nelle quali egli avrebbe ricevuto i titoli dalla persona offesa (e delle ragioni sottese a tale asserita, ipotetica consegna, priva del benché minimo riscontro); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione (peraltro cumulativamente, in contrasto con quanto di recente ribadito da Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto) in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, sia privo di ogni fondamento: è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654). osservato, inoltre, che il ricorso è anche generico, là dove non si confronta con la dirimente argomentazione della Corte di appello circa la mancata spiegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze nelle quali egli avrebbe ricevuto i titoli dalla persona offesa (e delle ragioni sottese a tale asserita, ipotetica consegna, priva del benché minimo riscontro); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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