CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 22888/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2466/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2345/2017 depositata il 24/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Firenze ha operato la divisione giudiziale fra gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 24 giugno 1992, lasciando eredi il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i figli Anna, Alberto, Raffaello, Sestilio e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora rileva il Tribunale, essendo deceduto il coniuge nel corso del procedimento, ha previsto la ripartizione dei beni in quattro lotti, il primo, indicato con la lettera B, assegnato congiuntamente, a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), deceduto nel corso della causa; il secondo, indicato con la lettera C, attribuito a [OSCURATO:PERSONA], il terzo, identificato con la lettera D, in comunione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), l’ultimo, identificato con la lettera E, attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. Dal momento che gli assegnatari dei beni in natura ricevevano nel complesso beni di valore superiore alle rispettive quote, il Tribunale poneva a carico degli assegnatari il pagamento di conguagli, con i quali formava la quota attribuita alla comunione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Firenze, adita da [OSCURATO:PERSONA], per quanto ancora rileva, ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello con il quale l’appellante aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale non aveva dato seguito all’obiezione riguardante la stima dell’[OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, oggetto di attribuzione congiunta con il lotto B. In primo grado, con riguardo a tale bene, fu eccepito che l’abbattimento di valore dovuto alla presenza di un contratto di affitto, proposto dal consulente tecnico, non era attuale, tenuto conto del tempo trascorso della stima ed essendosi ravvicinata la prevista scadenza del contratto stesso. Il primo giudice ha superato l’obiezione, rilevando trattarsi di “questione [...] astrattamente proponibile in relazione alla generalità dei beni del compendio ereditario, in gran parte locati in affitto o concessi in locazione al momento della relativa stima effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]. Ceccarelli». La Corte d’appello hadichiarato altresì inammissibile il motivo con il quale l’appellante aveva censurato la decisione del Tribunale di procedere mediante attribuzione diretta in presenza dei presupposti che imponevano l’assegnazione dei lotti per sorteggio. Contro questa sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche la memoria. Restano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 342 e dell’art.132 c.p.c., in quanto il motivo di appello riguardante l’attualità della stima dell’Azienda agricola “[OSCURATO:PERSONA]” aveva i requisiti prescritti dalla norma, essendo stato dichiarato inammissibile con motivazione apparente. Il secondo motivo denuncia analoga violazione con riferimento al motivo di appello riguardante l’attribuzione diretta dei lotti invece che per sorteggio. Il primo motivo è ammissibile, denunziando in modo univoco e nel rispetto degli oneri derivanti dall’art. 366 c.p.c. un error in procedendo. Esso è anche fondato. Secondo un principio ormai consolidato di questa Corte di legittimità, che giova richiamare, ai fini della specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. 28 ottobre 2020, n. 23781; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2814, fra le altre). Tanto è avvenuto nel caso di specie, come palesato dal motivo dell'atto di appello, così come riportato, nel rispetto del principio ex art. 366 c.p.c., dallo stesso ricorrente nel proprio ricorso. Ciò consente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, quale, appunto, l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi (Cass. n. 24048/2021; n. 22880/2017). Si chiarisce che, in questo caso, «oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto» (Cass. n. 27368/2020)». La ratio della decisione del primo giudice, ri tenuta non adeguatamene censurata dalla giudice d’appello, può essere ravvisata nella riconosciuta irrilevanza della questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla stima dell’azienda. Può darsi per acquisito che l’esperto aveva proposto un abbattimento del 40% del valore teorico in considerazione dell’esistenza di un contratto di affitto. Dinanzi al primo giudice fu obiettato che tale abbattimento, avuto riguardo al tempo decorso dalla stima, non fosse più attuale, con l’approssimarsi della scadenza del contratto. Il primo giudice non ha disconosciuto in astratto la rilevanza dell’obiezione, ma l’ha ritiene irrilevante nel caso concreto, in quanto proponibile anche per altri cespiti, anch’esso affittati al tempo della stima. In termini giuridici, il ragionamento esibisce una ratio percepibile e in linea di principio apparentemente logica: si ipotizza, con il progressivo avvicinarsi della scadenza dei contratti di affitto, un aumento di valore uniforme per tutti i beni, essendo quindi invariate le posizioni finali. Un tale ragionamento, talvolta proposta in presenza di beni omogenei e in relazione a vicende a priori comuni a tutti i beni (Cass. n. 1764/1967), è in linea puramente teorica utilizzabile anche in relazione alla specifica questione sottoposta all’esame del primo giudice, ossia di un iniziale riduzione del valore operata per tenere conto dell’incidenza di un contratto di affitto di una certa durata, che si attenua progressivamente nel corso del giudizio in considerazione dell’approssimarsidella scadenza. Ma è chiaro che un ragionamento del genere è accettabile, a patto di presuppone l’identica incidenza proporzionale del “peso” su tutti i beni comuni; a sua volta tale presupposto suppone la perfetta omogeneità dei beni, l’identica durata dei contratti, una misura del canone proporzionalmente uguali per tutti i beni, ecc. Ora l’esistenza di tali essenziali presupposti, dati per scontati dal primo giudice in assenza di qualsiasi ragionevole e plausibile spiegazione riferita in concreto alla massa dividenda, fu contestata in grado d’appello. A tal fine è sufficiente richiamare il seguente passaggio: «non può certo ostare a tale giusta richiesta di rivalutazione dei cespiti la laconica motivazione del giudice di primo grado, che, nel negare ciò si basa su motivazioni assolutamente incongrue e inconferenti. Infatti, non ha alcun pregio richiamarsi acriticamente con petizione di principio inaccettabile a pretese variazioni che avrebbero interessato anche altri cespiti dell’asse ereditario, restando infatti da verificare se tali variazioni siano stati omogenee per tutti i beni (alcuni sono stati destinati ad abitazione, altri ad uso agricolo, altri suscettibili di utilizzo commerciale)». A tale affermazione, già sufficiente a porre un’adeguata e specifica censura della affermazione del Tribunale, seguivano una serie di riflessioni, anch’esse idonee a incrinare il fondamento logico della decisione, sulla diversa misura dei canoni, che sarebbero stati adeguati per gli altri cespiti e non per l’azienda. Il motivo d’appello è certamente prolisso e di non agevole lettura, nondimeno l’essenza della censura è posta in modo chiaro e percepibile. A ciò si deve aggiungere che un mutamento di valore uniforme per tutti ibeni dividendi si può ritenere irrileva nte nell’ambito di una perfetta divisione in natura. Se la divisione prevede invece dei conguagli, il mutamento uniforme comporterà anche la modificazione proporzionale dei conguagli. Il che, nella specie, trattandosi di divisione con conguaglio, disvela ancora di più l’equivoco che caratterizzava la sentenza di primo grado, equivoco che l’appellante aveva adeguatamente censurato. Il Procuratore Generale, nel condividere la valutazione del giudice d’appello, pone in luce che «l’appellante si sforzava, nell’indicato motivo di gravame, di precisare le peculiarità che avevano interessato l’azienda agricola (affittata per un canone a suo dire irrisorio e con un contratto assai prossimo alla scadenza), ma, apparendo del tutto assente il necessario riferimento alla situazione degli altri beni, la censura ometteva del tutto di fornire qualsiasi precisazione circa la condizione del parametro di riferimento (costituito, appunto, dalla concreta situazione degli altri beni), risolvendosi perciò in una contestazione del tutto generica ed incapace di superare efficacemente la considerazione svolta dal giudice di primo grado». L’obiezione non si può condividere: il primo giudice aveva fatto una affermazione apodittica, generica e del tutto svincolata da qualsiasi riferimento concreto ai beni dividendi, risolvendosi pertanto la stessa affermazione in una petizione di principio. Questa Corte ha chiarito che «la specificità dei motivi diappello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice, sicché qualora queste siano talmente generiche da risolversi nella mera affermazione di rigetto delle ragioni della parte, quest'ultima le può riproporre evidenziando che in prime cure sono state disattese senza alcun supporto motivazionale suscettibile di apposita critica» (Cass. n. 15790/2016; n. 11197/2019). 2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità del quinto motivo d’appello, riguardante il rendiconto. In relazione a tale contenuto della decisione, infatti, il motivo non formula alcuna adeguata e intellegibile censura. È invece fondato per quanto attiene alla dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo, riguardante la mancata adozione del criterio del sorteggio. Il primo giudice, nell’argomentare sul punto, ha rilevato che alcuni dei condividenti avevano deciso di consorziare le loro quote in unico lotto: il che portava con sé, per ciò solo, l’alterazione della parità delle quote. Il primo giudice ha poi aggiunto che l’assegnazione dei singoli lotti per sorteggio era comunque preclusa dal fatto che originariamente concorreva nella comunione anche il coniuge, titolare di una quota maggiore. La Corte d’appello, nel dichiarare inammissibile la censura, rimprovera all’appellante di non aver censurato la statuizione relativa al maggiore concorso del coniuge, considerata dalla stessa corte territoriale “dirimente”. Si deve però obiettare che l’affermazione del primo giudice era nient’affatto dirimente: non lo era innanzitutto in linea di principio, perché l’esistenza della maggiore quota del coniuge non comprometteva la parità delle quote dei figli, rispetto ai quali il criterio teorico di assegnazione rimaneva quello del sorteggio. Deve infatti riconoscersi il principio che nel concorso fra condividenti aventi diritto a porzioni di valore uguali con altri aventi diritto a porzioni disuguali, queste ultime sono oggetto di attribuzione diretta, mente quelle uguali restano “sorteggiabili”. Il rilievo del primo giudice non era dirimente neanche in concreto, perché la totalità dei i beni sono stati attribuiti in natura fra i figli, laddove la quota della madre fu liquidata in denaro: si aveva, pertanto, nei fatti, secondo il progetto, un concorso fra condividenti tutti titolari di quote uguali. Ora l’errore del Tribunale costituiva l’incipit del motivo d’appello, nel quale si legge: «operando come ha fatto il Tribunale si deve ritenere che comunque le quote fra i condividenti siano da ritenersi -grazie anche alla divisione anche della quota materna – a quel punto uguali con l’importanza conseguenza che allora mai si comprende come mai il Tribunale abbia negato il rituale e preferibile meccanismo del sorteggio [...]». Tale affermazione costituiva, essa stessa e senza bisogno di illustrazione ulteriore, adeguata censura della sentenza di primo grado. In effetti, in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità sembra riflettere il convincimento del giudice d’appello che la riflessione del primo giudice fosse corretta, mentre non lo era affatto,come appena chiarito. La sentenza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame dell’atto di appello; ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, nei limiti di cui in motivazione, anche il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquida