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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12536/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PESCIARELLIDOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti2026 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],817 [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 24995/2022avverso la sentenza n. 978/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026ROMA, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 1786/2019;Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto daidiciassette lavoratori attuali ricorrenti per cassazione (e da altriquattro lavoratori) contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 10149/2018 e in parziale riforma della stessasentenza, nel resto confermata, dichiarava compensate le spesedel primo grado; dichiarava, altresì, compensate le spese delsecondo grado.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri venti lavoratoriindicati nell’epigrafe della propria decisione, unitamente ad altrilavoratori non appellanti, in primo grado avevano dedotto diessere stati dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. edi essere stati licenziati con comunicazioni trasmesse tra il30.9.2014 e il 3.11.2014, all’esito di una seconda procedura dilicenziamento collettivo aperta il 3.10.2014 e conclusasi converbale di accordo in base al quale, tra l’altro, era stato previstoche per tutti i dipendenti collocati in mobilità il preavvisocontrattualmente dovuto, da assumersi quindi come base per ilcalcolo dell’eventuale indennità sostitutiva, sarebbe stato pari a5 giorni lavorativi, conformemente a quanto già previstonell’[OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio e in contrasto con l’art. 29 delCCNL di settore; b) che avevano, quindi, chiesto di “accertare edichiarare – per le causali tutte di cui in ricorso e previa,Numero registro generale 24995/2022eventualmente, declaratoria di nullità degli accordi tutti inN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026ricorso richiamati ovvero di altri eventuali di analogo contenutoData pubblicazione 04/05/2026– il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità sostitutiva delpreavviso nelle misure di cui all’allegato conteggio”, in dettaglioindicate nelle conclusioni del ricorso introduttivo per ognuno diloro, “e per l’effetto condannare la società convenuta … alpagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme di cuisopra ovvero al pagamento delle diverse somme, anchemaggiori, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] accerterà come dovute per l’indicatotitolo”, oltre accessori e vittoria di spese in distrazione; c) che,nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma avevaintegralmente respinto il ricorso, condannando i ricorrenti allarefusione delle spese di lite; d) quello che aveva considerato estatuito il primo giudice per giungere a tale verdetto; e) che gliallora appellanti avevano lamentato “la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322 e ss., 1344, 2118 e 2697c.c., dell’art. 4 e 5 legge n. 223/9, dell’art. 8 l. n. 148/11, degliartt. 112, 115, 116 e 416 c.p.c., dell’art. 39 Cost., dell’art. 4,n.4, della [OSCURATO:PERSONA] per omissione, illogicità econtraddittorietà della motivazione”, ed avevano “impugnatoanche la statuizione sulle spese, invocandone lacompensazione”; f) che CAI aveva resistito al gravame,chiedendone il rigetto.3.

La Corte – dopo aver giudicato coperta da giudicatointerno per omessa impugnazione la statuizione di rigettodell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Romae dopo aver dato che taluni originari ricorrenti non avevanoproposto appello – ha specificato che: “Con unico motivo, che siarticola da pg 20 a pg 69, gli appellanti, per come dagli stessisintetizzato, censurano la gravata sentenza: i) per aver negatoNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026al preavviso natura di diritto quesito; ii) per aver qualifiNcuamteoro udi nra ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026accordo gestorio, quale quello di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 223/91,alla stregua di un contratto collettivo aziendale con efficacianormativa, a fronte di una vincolante e mai smentita pronunciadella Corte Costituzionale che ne limita il contenuto; iii) per averqualificato il medesimo accordo, o i singoli articoli di esso, comecontratto collettivo aziendale a latere dell’accordo gestorio, conefficacia normativa; iv) per aver qualificato il medesimo accordoo articolo come contratto di prossimità, probabilmente ex art. 8l. n. 148/11; v) per avere errato nell’aver ritenuto sussistentela legittimazione dei soggetti stipulanti l’art. 9 accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’art. 14 accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vi) per avereerrato nel ritenere valida la pattuizione sostanzialmenteabrogativa di un diritto inderogabile, quale è quello al preavviso,senza la coeva attribuzione di alcun cospicuo beneficioeconomico per i destinatari di tale disposizione; vii) per avereerrato nel ritenere derogabile il diritto al preavviso in presenzadi condizioni che rendessero meramente possibile un recesso;viii) per aver errato nel ritenere cospicuo vantaggio leper aver violato in diversi passaggi il disposto dell’art. 112c.p.c.”.4.

Tutto ciò premesso, la Corte disattendeva tutti i variprofili del gravame attinenti al merito della causa, in gran parteesaminati congiuntamente.4.1.

Giudicava meritevole di accoglimento il gravame sololaddove censurava la statuizione di condanna al pagamentodelle spese di lite, lamentandosi la mancata considerazione daNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026parte del Tribunale della complessità giuridicaN umderoe dlli ara ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026controversia.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sedicilavoratori in epigrafe nominati hanno proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.6.

La società intimata resiste con controricorso.7.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazionee falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. – 1321, 1322, 1325,1326, 1340, 1344, 1372, 2118 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”.2.

Con il secondo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322, 1339, 1340, 1372, 2118c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.3.

Con il terzo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 Cost. nonché degli artt. 112 e 113c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge n.223/1991 – dell’art. 8 L. n. 148/2001 – in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”.4.

Con il quarto motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – degli artt.4 e 5 legge n. 223/1991 – degli artt. 1321, 1322, 1325, 1362,1366, 2118 c.c. – dell’art. 8 L. n. 148/2011 – dell’art. 29 CCNLTrasporto Aereo del 2014, parte assistenti di volo – dell’art. 31medesimo CCNL parte speciale vettori – dell’art. 31 stesso CCNLNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026parte speciale personale di terra – dell’art. 4 Carta NSumoecroia dli era ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026Europea; tutti in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.5.

Con il quinto motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 101 Cost. nonché degli artt. 112,113, 115 e 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art.8 L. n. 148/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1322, 1325, 1326, 1339, 1340, 1362, 1366, 2118 c.c. e4 e 5 legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.6.

Con il sesto motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 101 Cost. – nonché degli artt. 112, 113,115 e 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L.n. 148/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1322, 132, 1326, 1339, 1340, 2118 c.c. – degli artt. 4 e 5 leggen. 223/1991 – degli artt. 1 ter del d.l. n. 249/2004 convertito inL. n. 291/2004 – art. 98 disp. att. c.c., art. 10 R.D. n. 1825/24– art. 4 [OSCURATO:PERSONA], Regolamento del Fondo eCircolari INPS, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.7.

Con il settimo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 nonché dell’art. 416c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.8.

Con l’ottavo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 117 Cost. nonché dell’art. 4 n. 4 CartaSociale Europea – degli artt. 112 e 113 e 115 e 116 c.p.c. –Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 148/2011Violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c. – degli artt. 4e 5 legge n. 223/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.9.

Con il nono motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 Cost., nonché 112 e 113 e 115 e 116Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 14N8u/m2er0o 1di 1ra ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026– Violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c. e degli art.li4 e 5 legge n. 223/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.10.

Con il decimo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 L. n. 148/11 – Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1344, 2118 c.c. – degli artt. 98 disp. att.c.c., 10 R.D. 1825/24 – [OSCURATO:PERSONA], art. 4,Regolamento del Fondo e Circolari INPS, in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”.11.

Il ricorso è inammissibile per varie e convergentiragioni.12.

Occorre, in primo luogo, considerare che, secondo leSezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticitàespositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fattoe di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimitàuna concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria edelle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte inmaniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critichenell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.;tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad unadeclaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fattidi causa o pregiudichi l’intelliggibilità delle censure mosse allasentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-formastabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (in tal senso Cass., sez.un., 30.11.2021, n. 37552).Numero registro generale 24995/202212.1.

Rileva, allora, il Collegio che la parte del ricorso inN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026esame che dovrebbe contenere “l’esposizione sommaria dei fattiData pubblicazione 04/05/2026della causa” (richiesta, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366,comma primo, n. 3), c.p.c. nella versione applicabile rationetemporis), consta di: I) un resoconto non testuale del contenutodel ricorso introduttivo di primo grado (v. pagg. 2-7 del ricorso);II) una lunga trascrizione di gran parte della memoria difensivadella convenuta in primo grado (v. pagg. 8-26 del ricorso); III)un cenno al rigetto delle domande degli attori da parte del primogiudice “con sentenza che veniva impugnata per il seguentearticolato motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1321e ss., 1322 e ss. 1344, 2118 e 2697 c.c. – artt. 4-5 legge n.223/91 – art. 8 L. n. 148/11 – artt. 112, 115, 116 e 416 c.p.c.– 39 cost. – art. 4, n. 4, della carta sociale europea – omissioneillogicità e contraddittorietà della motivazione” (cfr. punto E) apag. 26 del ricorso); IV) altro cenno del seguente tenore: “F.Costituitasi la convenuta che ribadiva la propria prospettazionein diritto aggiungendo nuove e diverse prospettazioni giuridiche(peraltro già inammissibilmente introdotte dal Giudicante insentenza), discussa la causa, il Collegio respingeva l’appello consentenza di cui qui si chiede la integrale cassazione”; V) una“libera” quanto estesa esposizione delle “circostanze”, che, “aparere” della difesa dei ricorrenti, sono “rilevanti e costitutivi, aifini decisori”; esposizione – questa volta – priva di riferimenti orinvii a scritti di parte oppure all’una o all’altra delle sentenzedei giudici del doppio grado di merito (v. pagg. 27-36 delricorso).12.2.

Ritiene, allora, il Collegio che tale parte del ricorsonon risulti conforme ai principi di chiarezza e sinteticitàespositiva, nei termini sopra specificati.Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026Invero, in tale excursus, senz’altro non sintetico, i ricNoumrerreo ndi trai ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026mancano di riferire del tutto, non solo le ragioni della decisionedi rigetto delle loro domande in primo grado, ma soprattutto,per quello che rileva in questa sede di legittimità, quali fosserola ratio o le rationes decidendi della sentenza ora impugnatarispetto ad un “seguente articolato motivo” di appello che essistessi non riferiscono se non nei termini sopra trascritti”, vale adire, in termini di “violazione e falsa applicazione” di unacongerie di norme di diritto sostanziale e processuale, oltre per“omissione illogicità e contraddittorietà della motivazione”.Si è in presenza, perciò, di una esposizione che, benchémolto lunga, risulta oscura e, nel contempo, lacunosa, e chepregiudica senz’altro l’intelliggibilità delle (molteplici) censuremosse alla sentenza gravata.13.

A loro volta, i dieci motivi di ricorso (sopra riferiti soloquanto alle loro c.d. rubriche) non sono in grado di lumeggiareil senso dell’esposizione che li precede.13.1.

In via preliminare, infatti, si deve rilevare che iricorrenti non propongono una loro sintesi dei vari motivi diricorso (come invece la Corte distrettuale aveva riferito chefosse stato fatto per l’unico articolato motivo d’impugnazioneallora formulato: cfr. §

5. a pag. 5 dell’impugnata sentenza).14.

Nota, inoltre, il Collegio che tutti i motivi di ricorsoformalmente si riferiscono solo al mezzo della violazione dinorme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.14.1.

In realtà, come già si trae già dalle rubriche del primomotivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo,del sesto motivo, dell’ottavo motivo e del nono motivo, maNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026anche dallo svolgimento degli stessi motivi, i ricorrNeunmetrio dvi rai ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026deducono promiscuamente anche degli errores in procedendo,da ricondurre alla diversa ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c.14.2.

Più nello specifico, nel primo motivo i ricorrentipaiono individuare i passaggi motivazionali oggetto di censuranei §§ 6.,

6.1. e

6.2. dell’impugnata sentenza (cfr. pag. 37 delricorso).Ed essi deducono che la “chiave interpretativa” espressa intali passi sarebbe “- oltre che frutto di erronea individuazionedelle cause petendi (con conseguenziale violazione dell’art. 112c.p.c.) – anche violativa degli articoli tutti indicati in rubrica”,che sono norme di diritto sostanziale.Poco prima, sempre con riferimento ai medesimi punti, eradedotta anche una “motivazione che per quanto si dirà risultagiuridicamente viziata”, così aggiungendo al vizio di cui all’art.112 c.p.c., l’ulteriore error in procedendo di un’anomaliamotivazionale; vizi che, peraltro, entrambi non sono megliospecificati.14.3.

Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo, in cui pureè dedotta la violazione e falsa applicazione, tra gli altri articoli,dell’art.

“112” c.p.c., senza però specificare nello sviluppo dellacensura in che senso si reputi violato il principio di“Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” sancito da dettadisposizione del codice di rito civile (cfr. pagg. 47-49 delricorso).Ma consimili rilievi valgono anche: per il quarto motivo, nelquale parimenti è sostenuta la violazione (e falsa applicazione)Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026dell’art. 112 c.p.c. (v. anche nell’ambito di pag. 51 del rNicuomrersoo di) r,a ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026per il quinto motivo (in cui la stessa violazione è dedotta tra lapag. 53 e la pag. 54 del ricorso, salvo denunciare in seguitopure un “insanabile vizio della motivazione” a pag. 59); per ilsesto motivo (nel quale la violazione dell’art. 112 c.p.c. ègiudicata “clamorosa” a pag. 63); per l’ottavo motivo (nel qualela medesima violazione non è illustrata); per il nono motivo (incui si assume a pag. 79 che: “L’ultrapetizione non è dunquerevocabile in dubbio”).14.4.

Occorre allora ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo diricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e lasovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospettirelativamente alla medesima questione motivi di censura tra diloro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ainn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone lanon contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondocontesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completaistruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n.14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimomotivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzateda irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibilescindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, taleda rendere impossibile l’operazione di interpretazione esussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).14.5.

E tale situazione d’inestricabile promiscuità siriscontra appunto nei motivi sin qui esaminati, nei quali nonrisultano enucleabili le parti delle censure in cui è dedotta laviolazione di pur plurime norme di diritto (sostanziale e/oNumero registro generale 24995/2022processuale) e quelle in cui sono denunciati errores inN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026procedendo.Data pubblicazione 04/05/202615.

Rispetto, poi, a tutti i motivi in cui è dedotta laviolazione dell’art. 112 c.p.c., mette conto aggiungere che,secondo altro costante indirizzo di questa Corte, non èindispensabile che il ricorrente faccia esplicita menzione dellaravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché ilmotivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione,dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il gravame (v.Cass. n. 41790/2021; n. 9479/2020); riferimento che è inveceassente nelle censure in esame.16.

Occorre adesso considerare che, per un consolidatoindirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a SezioniUnite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena diinammissibilità, devono investire questioni comprese nel temadel decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questionirilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudiziodi legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così,tra le altre, Cass., sez. un., 8.4.2022, n. 11468).16.1.

Orbene, nel quarto motivo di ricorso si lamenta laviolazione e falsa applicazione, tra l’altro, “dell’art. 29 CCNLTrasporto Aereo del 2014, parte assistenti di volo – dell’art. 31medesimo CCNL parte speciale vettori – dell’art. 31 stesso CCNLparte speciale personale di terra”, ma proprio nella parte didecisione che i ricorrenti dichiarano di censurare (cfr. pagg. 49-50) non si riscontra il benché minimo cenno a tali disposizioniNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026collettive nazionali, laddove era onere dei ricorrenNutmi erop dei rra ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026cassazione, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l’avvenutadeduzione delle relative questioni innanzi al giudice di merito,ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedentel’avevano fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il meritodella suddetta questione (v.

Cass., sez. un., 27.1.2020, n.1718).

Soggiunge il Collegio che, secondo quanto già riferito innarrativa, l’unico articolato motivo dell’atto di appello deilavoratori circa il merito della causa non toccava aspetti relativiall’applicabilità o meno di quelle specifiche norme di CCNL (cfr.§§

2. e

5. a pag. 5 dell’impugnata sentenza).17.

Nel sesto motivo, inoltre, si assume, tra l’altro, laviolazione di “circolari INPS, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”(v. anche pag. 64 del ricorso), e così è nel decimo motivo, sinqui non esaminato (nel quale, per giunta, tali “circolari INPS”neanche sono specificate: v. pagg. 79-81 del ricorso).17.1.

Tuttavia, secondo un risalente orientamento dilegittimità, mai rivisto, le circolari della p.a. in genere sono attiinterni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniformel’attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura nonnormativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazionenon è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c. (così tra le altre Cass. n. 16644/2015; n. 4942/2004, n.14619/2000; n. 1793/1999).18.

E’ inammissibile ex se il settimo motivo di ricorso,sinora, come tale, non esaminato.Numero registro generale 24995/202219.

I ricorrenti vi censurano anzitutto la parte in cui la CorteN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026d’appello aveva ritenuto che:Data pubblicazione 04/05/2026“9.13.

Il Tribunale ha affermato che gli accordi del luglio2014 sono stati stipulati dalle OO.SS coincidenti con quellefirmatarie del CCNL applicabile , affermazione non contestata.Per quanto riguarda nello specifico il requisito richiestodall’art. 8 comma 1 del d.l. n. 138 del 2011 conv. dalla legge n.148 del 2011 non è stato dedotto, né tantomeno dimostrato,che gli effettivi sottoscrittori (CISL, UIL e UGL) noncorrispondessero alle associazioni dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale oterritoriale, riferite all’evidenza all’intero organico del Gruppo(personale di terra e navigante), circostanza che apparesupportata proprio dalla coincidenza dei soggetti sindacali sopraevidenziata”.19.1.

In proposito, i ricorrenti si limitano a dedurre che:“Premesso che non soggiace agli oneri di contestazione quantoscritto in sentenza, è appena il caso di ricordare che sin dalricorso introduttivo i ricorrenti avevano allegato la carenza dirappresentatività e la mancanza dei requisiti soggettivi in capoai sottoscrittori degli accordi del 2014.

Dunque, per il notoprincipio di circolarità, nessuna ulteriore contestazioneavrebbero dovuto formalizzare i ricorrenti” (così, tra la pag. 72e la pag. 73 del ricorso).19.2.

Orbene, anzitutto all’evidenza è inconferentel’indicazione (anche) dell’art. 416 c.p.c. come normaasseritamente violata e, nel contempo, falsamente applicatadalla Corte d’appello.Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026Tale disposizione del codice di rito, invero, si riferisNucmee roa dlli ara ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026“Costituzione del convenuto” in primo grado, laddovel’“affermazione non contestata” del Tribunale, secondo la Corte,si riferisce ovviamente ad una mancata contestazione da partedegli attori allora appellanti; analogamente, quanto la Cortestessa ha ritenuto che “non è stato dedotto, né tantomenodimostrato” si riferisce sempre ai ricorrenti ormai appellantidinanzi alla Corte.19.3.

In ogni caso, la censura difetta dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.Più in particolare, assertivamente quanto genericamente iricorrenti assumono che “non soggiace agli oneri dicontestazione quanto scritto in sentenza”.

Invero,l’affermazione del Tribunale “che gli accordi del luglio 2014 sonostati stipulati dalle OO.SS. coincidenti con quelle firmatarie delCCNL applicabile ” costituisce un evidente accertamentofattuale appunto in ordine a tale coincidenza, e quindi bensuscettibile di contestazione in secondo grado (rectius, di puntodi censura in sede di appello).L’ulteriore deduzione dei ricorrenti per cui essi “avevanoallegato la carenza di rappresentatività e la mancanza deirequisiti soggettivi in capo ai sottoscrittori degli accordi del2014”, da un lato, non è pertinente perché l’affermazione delTribunale giudicata non contestata dalla Corte non riguardavaquesto aspetto, bensì atteneva alla su specificata coincidenzatra le organizzazione sindacali stipulanti il CCNL e quellestipulanti gli accordi del luglio 2014; dall’altro, difetta comunquedi autosufficienza non indicandosi se e dove nell’atto di appellogli attuali ricorrenti avessero censurato il relativo accertamentoNumero registro generale 24995/2022fattuale operato dal primo giudice, come già evidenziato benN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026suscettibile di impugnazione in secondo grado.Data pubblicazione 04/05/202619.4.

Per completezza di disamina, soggiunge il Collegioche, come già riferito in narrativa, la Corte d’appello aveva datoconto che gli allora appellanti, secondo la sintesi dell’unicoarticolato motivo da loro stessi formulata, avevano censurato lasentenza del Tribunale: ”v) per avere errato nell’aver ritenutosussistente la legittimazione dei soggetti stipulanti l’art. 9accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’art. 14 accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,sicché la risposta su riportata dei giudici di secondo grado a talepur generico punto di doglianza è stata conseguente e precisa,vale a dire, con specifico riferimento al “requisito richiestodall’art. 8 comma 1 del d.l. n. 138 del 2011 conv. nella legge n.148 del 2011”.Le ulteriori deduzioni svolte dai ricorrenti nello stessomotivo (alle pagg. 73-74 del ricorso) non risultano, quindi,aderenti alla parte di motivazione che essi stessi dichiarano diimpugnare.20.

E’ infine inammissibile il secondo motivo di ricorso, purefin qui non scrutinato.21.

Oggetto di questa censura è il seguente passo delladecisione gravata: “6.4.

Infine non può essere invocata lacategoria dei diritti quesiti perché, per come pure ricordato dalTribunale, la consolidata giurisprudenza di legittimità definiscetali solo “le situazioni che siano entrate a far parte delpatrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi diprestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in viadi consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali diessere differentemente regolate in caso di successione diNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026contratti collettivi” (Cass. n. 3982/2014, Cass. n. 22126/N2um0e1ro5 di) r,a ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026situazioni queste ultime in cui va ricompreso il preavviso”.21.1.

Ora, tale passo è anzitutto la conclusione di un piùesteso ragionamento decisorio in cui la Corte distrettuale, comenon discutono i ricorrenti, si è espressa sul “primo profilo delgravame, con cui gli appellanti insistono nel sostenere che ildiritto al preavviso sorgerebbe all’atto di stipula del contratto,mentre la cessazione del rapporto ne determinerebbe solol’esigibilità, sicché il lavoratore avrebbe diritto a mantenereinalterata per tutta la durata del rapporto la disciplina delpreavviso vigente all’atto di assunzione, quale diritto quesitonon modificabile, tantomeno in peius, da una diversa disciplinacollettiva successiva” (v. §

6. all’inizio di pag. 6).La Corte, inoltre, aveva dato conto che già il Tribunale nelpronunciarsi su analoga prospettazione degli attori a riguardo,aveva aggiunto ad altri rilievi che: “ né tale intangibilità puòessere invocata a sostegno della pretesa alla stabilità delladisciplina collettiva regolante l’istituto, attesa l’operatività, insubiecta materia, del normale principio di successione nel tempodei contratti collettivi , e quindi della possibile reformatio inpeius, sicché all’atto del recesso la disciplina sul preavvisoapplicabile era quella degli accordi siglati con le OO.SS. all’esitodella procedura ex lege 223/1991 …” (così in seno al punto ii) apag. 3 dell’impugnata sentenza).Gli accordi in questione, come più volte detto, erano delluglio 2014 e, quindi, ovviamente anteriori ai licenziamenti deilavoratori, intervenuti successivamente, come già riferito innarrativa, con comunicazioni trasmesse tra il 30.9.2014 e il3.11.2014.Numero registro generale 24995/202221.2.

Ciò rilevato, le considerazioni che svolgono ora iN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026ricorrenti (v. pagg. 45-46 del ricorso), da un lato, sonoData pubblicazione 04/05/2026sostanzialmente riproduttive della tesi già sostenuta nei gradi dimerito (e cioè che il diritto al preavviso non costituisse una meraaspettativa, ma fosse un diritto soggettivo perfetto); dall’altro,non si confrontano con la coincidente risposta già ottenuta daigiudici del doppio grado di merito, nel senso che non il diritto alpreavviso in sé, bensì la riduzione del solo periodo di preavvisopotesse essere disposta a livello contrattuale collettivo primache intervenissero dei licenziamenti, al momento di quegliaccordi ancora a venire.22.

I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PESCIARELLIDOMENICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti2026 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],817 [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Numero registro generale 24995/2022avverso la sentenza n. 978/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026ROMA, depositata il 11/04/2022 R.G.N. 1786/2019;Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto daidiciassette lavoratori attuali ricorrenti per cassazione (e da altriquattro lavoratori) contro la sentenza del Tribunale dellamedesima sede n. 10149/2018 e in parziale riforma della stessasentenza, nel resto confermata, dichiarava compensate le spesedel primo grado; dichiarava, altresì, compensate le spese delsecondo grado.2. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che [OSCURATO:PERSONA] e gli altri venti lavoratoriindicati nell’epigrafe della propria decisione, unitamente ad altrilavoratori non appellanti, in primo grado avevano dedotto diessere stati dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. edi essere stati licenziati con comunicazioni trasmesse tra il30.9.2014 e il 3.11.2014, all’esito di una seconda procedura dilicenziamento collettivo aperta il 3.10.2014 e conclusasi converbale di accordo in base al quale, tra l’altro, era stato previstoche per tutti i dipendenti collocati in mobilità il preavvisocontrattualmente dovuto, da assumersi quindi come base per ilcalcolo dell’eventuale indennità sostitutiva, sarebbe stato pari a5 giorni lavorativi, conformemente a quanto già previstonell’[OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio e in contrasto con l’art. 29 delCCNL di settore; b) che avevano, quindi, chiesto di “accertare edichiarare – per le causali tutte di cui in ricorso e previa,Numero registro generale 24995/2022eventualmente, declaratoria di nullità degli accordi tutti inN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026ricorso richiamati ovvero di altri eventuali di analogo contenutoData pubblicazione 04/05/2026– il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità sostitutiva delpreavviso nelle misure di cui all’allegato conteggio”, in dettaglioindicate nelle conclusioni del ricorso introduttivo per ognuno diloro, “e per l’effetto condannare la società convenuta … alpagamento in favore di ciascun ricorrente delle somme di cuisopra ovvero al pagamento delle diverse somme, anchemaggiori, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] accerterà come dovute per l’indicatotitolo”, oltre accessori e vittoria di spese in distrazione; c) che,nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., il Tribunale di Roma avevaintegralmente respinto il ricorso, condannando i ricorrenti allarefusione delle spese di lite; d) quello che aveva considerato estatuito il primo giudice per giungere a tale verdetto; e) che gliallora appellanti avevano lamentato “la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322 e ss., 1344, 2118 e 2697c.c., dell’art. 4 e 5 legge n. 223/9, dell’art. 8 l. n. 148/11, degliartt. 112, 115, 116 e 416 c.p.c., dell’art. 39 Cost., dell’art. 4,n.4, della [OSCURATO:PERSONA] per omissione, illogicità econtraddittorietà della motivazione”, ed avevano “impugnatoanche la statuizione sulle spese, invocandone lacompensazione”; f) che CAI aveva resistito al gravame,chiedendone il rigetto.3. La Corte – dopo aver giudicato coperta da giudicatointerno per omessa impugnazione la statuizione di rigettodell’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Romae dopo aver dato che taluni originari ricorrenti non avevanoproposto appello – ha specificato che: “Con unico motivo, che siarticola da pg 20 a pg 69, gli appellanti, per come dagli stessisintetizzato, censurano la gravata sentenza: i) per aver negatoNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026al preavviso natura di diritto quesito; ii) per aver qualifiNcuamteoro udi nra ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026accordo gestorio, quale quello di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 223/91,alla stregua di un contratto collettivo aziendale con efficacianormativa, a fronte di una vincolante e mai smentita pronunciadella Corte Costituzionale che ne limita il contenuto; iii) per averqualificato il medesimo accordo, o i singoli articoli di esso, comecontratto collettivo aziendale a latere dell’accordo gestorio, conefficacia normativa; iv) per aver qualificato il medesimo accordoo articolo come contratto di prossimità, probabilmente ex art. 8l. n. 148/11; v) per avere errato nell’aver ritenuto sussistentela legittimazione dei soggetti stipulanti l’art. 9 accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’art. 14 accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; vi) per avereerrato nel ritenere valida la pattuizione sostanzialmenteabrogativa di un diritto inderogabile, quale è quello al preavviso,senza la coeva attribuzione di alcun cospicuo beneficioeconomico per i destinatari di tale disposizione; vii) per avereerrato nel ritenere derogabile il diritto al preavviso in presenzadi condizioni che rendessero meramente possibile un recesso;viii) per aver errato nel ritenere cospicuo vantaggio leper aver violato in diversi passaggi il disposto dell’art. 112c.p.c.”.4. Tutto ciò premesso, la Corte disattendeva tutti i variprofili del gravame attinenti al merito della causa, in gran parteesaminati congiuntamente.4.1. Giudicava meritevole di accoglimento il gravame sololaddove censurava la statuizione di condanna al pagamentodelle spese di lite, lamentandosi la mancata considerazione daNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026parte del Tribunale della complessità giuridicaN umderoe dlli ara ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026controversia.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sedicilavoratori in epigrafe nominati hanno proposto ricorso percassazione, affidato a dieci motivi.6. La società intimata resiste con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano: “Violazionee falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. – 1321, 1322, 1325,1326, 1340, 1344, 1372, 2118 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.”.2. Con il secondo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1321, 1322, 1339, 1340, 1372, 2118c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.3. Con il terzo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 Cost. nonché degli artt. 112 e 113c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 legge n.223/1991 – dell’art. 8 L. n. 148/2001 – in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”.4. Con il quarto motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – degli artt.4 e 5 legge n. 223/1991 – degli artt. 1321, 1322, 1325, 1362,1366, 2118 c.c. – dell’art. 8 L. n. 148/2011 – dell’art. 29 CCNLTrasporto Aereo del 2014, parte assistenti di volo – dell’art. 31medesimo CCNL parte speciale vettori – dell’art. 31 stesso CCNLNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026parte speciale personale di terra – dell’art. 4 Carta NSumoecroia dli era ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026Europea; tutti in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”.5. Con il quinto motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 101 Cost. nonché degli artt. 112,113, 115 e 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art.8 L. n. 148/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt.1321, 1322, 1325, 1326, 1339, 1340, 1362, 1366, 2118 c.c. e4 e 5 legge n. 223/91, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.6. Con il sesto motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 101 Cost. – nonché degli artt. 112, 113,115 e 116 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L.n. 148/2011 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1322, 132, 1326, 1339, 1340, 2118 c.c. – degli artt. 4 e 5 leggen. 223/1991 – degli artt. 1 ter del d.l. n. 249/2004 convertito inL. n. 291/2004 – art. 98 disp. att. c.c., art. 10 R.D. n. 1825/24– art. 4 [OSCURATO:PERSONA], Regolamento del Fondo eCircolari INPS, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.7. Con il settimo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 d.l. n. 138/2011 nonché dell’art. 416c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.8. Con l’ottavo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 117 Cost. nonché dell’art. 4 n. 4 CartaSociale Europea – degli artt. 112 e 113 e 115 e 116 c.p.c. –Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 148/2011Violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c. – degli artt. 4e 5 legge n. 223/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.9. Con il nono motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 Cost., nonché 112 e 113 e 115 e 116Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L. n. 14N8u/m2er0o 1di 1ra ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026– Violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c. e degli art.li4 e 5 legge n. 223/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.10. Con il decimo motivo denunciano: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 8 L. n. 148/11 – Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1344, 2118 c.c. – degli artt. 98 disp. att.c.c., 10 R.D. 1825/24 – [OSCURATO:PERSONA], art. 4,Regolamento del Fondo e Circolari INPS, in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”.11. Il ricorso è inammissibile per varie e convergentiragioni.12. Occorre, in primo luogo, considerare che, secondo leSezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deveessere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticitàespositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fattoe di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delledoglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimitàuna concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria edelle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte inmaniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critichenell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.;tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad unadeclaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltantoquando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fattidi causa o pregiudichi l’intelliggibilità delle censure mosse allasentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-formastabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (in tal senso Cass., sez.un., 30.11.2021, n. 37552).Numero registro generale 24995/202212.1. Rileva, allora, il Collegio che la parte del ricorso inN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026esame che dovrebbe contenere “l’esposizione sommaria dei fattiData pubblicazione 04/05/2026della causa” (richiesta, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366,comma primo, n. 3), c.p.c. nella versione applicabile rationetemporis), consta di: I) un resoconto non testuale del contenutodel ricorso introduttivo di primo grado (v. pagg. 2-7 del ricorso);II) una lunga trascrizione di gran parte della memoria difensivadella convenuta in primo grado (v. pagg. 8-26 del ricorso); III)un cenno al rigetto delle domande degli attori da parte del primogiudice “con sentenza che veniva impugnata per il seguentearticolato motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1321e ss., 1322 e ss. 1344, 2118 e 2697 c.c. – artt. 4-5 legge n.223/91 – art. 8 L. n. 148/11 – artt. 112, 115, 116 e 416 c.p.c.– 39 cost. – art. 4, n. 4, della carta sociale europea – omissioneillogicità e contraddittorietà della motivazione” (cfr. punto E) apag. 26 del ricorso); IV) altro cenno del seguente tenore: “F.Costituitasi la convenuta che ribadiva la propria prospettazionein diritto aggiungendo nuove e diverse prospettazioni giuridiche(peraltro già inammissibilmente introdotte dal Giudicante insentenza), discussa la causa, il Collegio respingeva l’appello consentenza di cui qui si chiede la integrale cassazione”; V) una“libera” quanto estesa esposizione delle “circostanze”, che, “aparere” della difesa dei ricorrenti, sono “rilevanti e costitutivi, aifini decisori”; esposizione – questa volta – priva di riferimenti orinvii a scritti di parte oppure all’una o all’altra delle sentenzedei giudici del doppio grado di merito (v. pagg. 27-36 delricorso).12.2. Ritiene, allora, il Collegio che tale parte del ricorsonon risulti conforme ai principi di chiarezza e sinteticitàespositiva, nei termini sopra specificati.Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026Invero, in tale excursus, senz’altro non sintetico, i ricNoumrerreo ndi trai ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026mancano di riferire del tutto, non solo le ragioni della decisionedi rigetto delle loro domande in primo grado, ma soprattutto,per quello che rileva in questa sede di legittimità, quali fosserola ratio o le rationes decidendi della sentenza ora impugnatarispetto ad un “seguente articolato motivo” di appello che essistessi non riferiscono se non nei termini sopra trascritti”, vale adire, in termini di “violazione e falsa applicazione” di unacongerie di norme di diritto sostanziale e processuale, oltre per“omissione illogicità e contraddittorietà della motivazione”.Si è in presenza, perciò, di una esposizione che, benchémolto lunga, risulta oscura e, nel contempo, lacunosa, e chepregiudica senz’altro l’intelliggibilità delle (molteplici) censuremosse alla sentenza gravata.13. A loro volta, i dieci motivi di ricorso (sopra riferiti soloquanto alle loro c.d. rubriche) non sono in grado di lumeggiareil senso dell’esposizione che li precede.13.1. In via preliminare, infatti, si deve rilevare che iricorrenti non propongono una loro sintesi dei vari motivi diricorso (come invece la Corte distrettuale aveva riferito chefosse stato fatto per l’unico articolato motivo d’impugnazioneallora formulato: cfr. § 5. a pag. 5 dell’impugnata sentenza).14. Nota, inoltre, il Collegio che tutti i motivi di ricorsoformalmente si riferiscono solo al mezzo della violazione dinorme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.14.1. In realtà, come già si trae già dalle rubriche del primomotivo, del terzo motivo, del quarto motivo, del quinto motivo,del sesto motivo, dell’ottavo motivo e del nono motivo, maNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026anche dallo svolgimento degli stessi motivi, i ricorrNeunmetrio dvi rai ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026deducono promiscuamente anche degli errores in procedendo,da ricondurre alla diversa ipotesi di cui all’art. 360, commaprimo, n. 4), c.p.c.14.2. Più nello specifico, nel primo motivo i ricorrentipaiono individuare i passaggi motivazionali oggetto di censuranei §§ 6., 6.1. e 6.2. dell’impugnata sentenza (cfr. pag. 37 delricorso).Ed essi deducono che la “chiave interpretativa” espressa intali passi sarebbe “- oltre che frutto di erronea individuazionedelle cause petendi (con conseguenziale violazione dell’art. 112c.p.c.) – anche violativa degli articoli tutti indicati in rubrica”,che sono norme di diritto sostanziale.Poco prima, sempre con riferimento ai medesimi punti, eradedotta anche una “motivazione che per quanto si dirà risultagiuridicamente viziata”, così aggiungendo al vizio di cui all’art.112 c.p.c., l’ulteriore error in procedendo di un’anomaliamotivazionale; vizi che, peraltro, entrambi non sono megliospecificati.14.3. Analoghi rilievi valgono per il terzo motivo, in cui pureè dedotta la violazione e falsa applicazione, tra gli altri articoli,dell’art. “112” c.p.c., senza però specificare nello sviluppo dellacensura in che senso si reputi violato il principio di“Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” sancito da dettadisposizione del codice di rito civile (cfr. pagg. 47-49 delricorso).Ma consimili rilievi valgono anche: per il quarto motivo, nelquale parimenti è sostenuta la violazione (e falsa applicazione)Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026dell’art. 112 c.p.c. (v. anche nell’ambito di pag. 51 del rNicuomrersoo di) r,a ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026per il quinto motivo (in cui la stessa violazione è dedotta tra lapag. 53 e la pag. 54 del ricorso, salvo denunciare in seguitopure un “insanabile vizio della motivazione” a pag. 59); per ilsesto motivo (nel quale la violazione dell’art. 112 c.p.c. ègiudicata “clamorosa” a pag. 63); per l’ottavo motivo (nel qualela medesima violazione non è illustrata); per il nono motivo (incui si assume a pag. 79 che: “L’ultrapetizione non è dunquerevocabile in dubbio”).14.4. Occorre allora ricordare che, secondo un consolidatoorientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo diricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e lasovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospettirelativamente alla medesima questione motivi di censura tra diloro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ainn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone lanon contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondocontesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completaistruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n.14634/2020; n. 10212/2020). Difatti, in seno al medesimomotivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzateda irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibilescindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, taleda rendere impossibile l’operazione di interpretazione esussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).14.5. E tale situazione d’inestricabile promiscuità siriscontra appunto nei motivi sin qui esaminati, nei quali nonrisultano enucleabili le parti delle censure in cui è dedotta laviolazione di pur plurime norme di diritto (sostanziale e/oNumero registro generale 24995/2022processuale) e quelle in cui sono denunciati errores inN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026procedendo.Data pubblicazione 04/05/202615. Rispetto, poi, a tutti i motivi in cui è dedotta laviolazione dell’art. 112 c.p.c., mette conto aggiungere che,secondo altro costante indirizzo di questa Corte, non èindispensabile che il ricorrente faccia esplicita menzione dellaravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché ilmotivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione,dovendosi, altrimenti, dichiarare inammissibile il gravame (v.Cass. n. 41790/2021; n. 9479/2020); riferimento che è inveceassente nelle censure in esame.16. Occorre adesso considerare che, per un consolidatoindirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a SezioniUnite, in materia di ricorso per cassazione i motivi, a pena diinammissibilità, devono investire questioni comprese nel temadel decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazionenon trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questionirilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudiziodi legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito (così,tra le altre, Cass., sez. un., 8.4.2022, n. 11468).16.1. Orbene, nel quarto motivo di ricorso si lamenta laviolazione e falsa applicazione, tra l’altro, “dell’art. 29 CCNLTrasporto Aereo del 2014, parte assistenti di volo – dell’art. 31medesimo CCNL parte speciale vettori – dell’art. 31 stesso CCNLparte speciale personale di terra”, ma proprio nella parte didecisione che i ricorrenti dichiarano di censurare (cfr. pagg. 49-50) non si riscontra il benché minimo cenno a tali disposizioniNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026collettive nazionali, laddove era onere dei ricorrenNutmi erop dei rra ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026cassazione, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l’avvenutadeduzione delle relative questioni innanzi al giudice di merito,ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorsostesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedentel’avevano fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare exactis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il meritodella suddetta questione (v. Cass., sez. un., 27.1.2020, n.1718). Soggiunge il Collegio che, secondo quanto già riferito innarrativa, l’unico articolato motivo dell’atto di appello deilavoratori circa il merito della causa non toccava aspetti relativiall’applicabilità o meno di quelle specifiche norme di CCNL (cfr.§§ 2. e 5. a pag. 5 dell’impugnata sentenza).17. Nel sesto motivo, inoltre, si assume, tra l’altro, laviolazione di “circolari INPS, in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”(v. anche pag. 64 del ricorso), e così è nel decimo motivo, sinqui non esaminato (nel quale, per giunta, tali “circolari INPS”neanche sono specificate: v. pagg. 79-81 del ricorso).17.1. Tuttavia, secondo un risalente orientamento dilegittimità, mai rivisto, le circolari della p.a. in genere sono attiinterni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniformel’attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura nonnormativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazionenon è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3,c.p.c. (così tra le altre Cass. n. 16644/2015; n. 4942/2004, n.14619/2000; n. 1793/1999).18. E’ inammissibile ex se il settimo motivo di ricorso,sinora, come tale, non esaminato.Numero registro generale 24995/202219. I ricorrenti vi censurano anzitutto la parte in cui la CorteN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026d’appello aveva ritenuto che:Data pubblicazione 04/05/2026“9.13. Il Tribunale ha affermato che gli accordi del luglio2014 sono stati stipulati dalle OO.SS coincidenti con quellefirmatarie del CCNL applicabile , affermazione non contestata.Per quanto riguarda nello specifico il requisito richiestodall’art. 8 comma 1 del d.l. n. 138 del 2011 conv. dalla legge n.148 del 2011 non è stato dedotto, né tantomeno dimostrato,che gli effettivi sottoscrittori (CISL, UIL e UGL) noncorrispondessero alle associazioni dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale oterritoriale, riferite all’evidenza all’intero organico del Gruppo(personale di terra e navigante), circostanza che apparesupportata proprio dalla coincidenza dei soggetti sindacali sopraevidenziata”.19.1. In proposito, i ricorrenti si limitano a dedurre che:“Premesso che non soggiace agli oneri di contestazione quantoscritto in sentenza, è appena il caso di ricordare che sin dalricorso introduttivo i ricorrenti avevano allegato la carenza dirappresentatività e la mancanza dei requisiti soggettivi in capoai sottoscrittori degli accordi del 2014. Dunque, per il notoprincipio di circolarità, nessuna ulteriore contestazioneavrebbero dovuto formalizzare i ricorrenti” (così, tra la pag. 72e la pag. 73 del ricorso).19.2. Orbene, anzitutto all’evidenza è inconferentel’indicazione (anche) dell’art. 416 c.p.c. come normaasseritamente violata e, nel contempo, falsamente applicatadalla Corte d’appello.Numero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026Tale disposizione del codice di rito, invero, si riferisNucmee roa dlli ara ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026“Costituzione del convenuto” in primo grado, laddovel’“affermazione non contestata” del Tribunale, secondo la Corte,si riferisce ovviamente ad una mancata contestazione da partedegli attori allora appellanti; analogamente, quanto la Cortestessa ha ritenuto che “non è stato dedotto, né tantomenodimostrato” si riferisce sempre ai ricorrenti ormai appellantidinanzi alla Corte.19.3. In ogni caso, la censura difetta dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.Più in particolare, assertivamente quanto genericamente iricorrenti assumono che “non soggiace agli oneri dicontestazione quanto scritto in sentenza”. Invero,l’affermazione del Tribunale “che gli accordi del luglio 2014 sonostati stipulati dalle OO.SS. coincidenti con quelle firmatarie delCCNL applicabile ” costituisce un evidente accertamentofattuale appunto in ordine a tale coincidenza, e quindi bensuscettibile di contestazione in secondo grado (rectius, di puntodi censura in sede di appello).L’ulteriore deduzione dei ricorrenti per cui essi “avevanoallegato la carenza di rappresentatività e la mancanza deirequisiti soggettivi in capo ai sottoscrittori degli accordi del2014”, da un lato, non è pertinente perché l’affermazione delTribunale giudicata non contestata dalla Corte non riguardavaquesto aspetto, bensì atteneva alla su specificata coincidenzatra le organizzazione sindacali stipulanti il CCNL e quellestipulanti gli accordi del luglio 2014; dall’altro, difetta comunquedi autosufficienza non indicandosi se e dove nell’atto di appellogli attuali ricorrenti avessero censurato il relativo accertamentoNumero registro generale 24995/2022fattuale operato dal primo giudice, come già evidenziato benN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026suscettibile di impugnazione in secondo grado.Data pubblicazione 04/05/202619.4. Per completezza di disamina, soggiunge il Collegioche, come già riferito in narrativa, la Corte d’appello aveva datoconto che gli allora appellanti, secondo la sintesi dell’unicoarticolato motivo da loro stessi formulata, avevano censurato lasentenza del Tribunale: ”v) per avere errato nell’aver ritenutosussistente la legittimazione dei soggetti stipulanti l’art. 9accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’art. 14 accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”,sicché la risposta su riportata dei giudici di secondo grado a talepur generico punto di doglianza è stata conseguente e precisa,vale a dire, con specifico riferimento al “requisito richiestodall’art. 8 comma 1 del d.l. n. 138 del 2011 conv. nella legge n.148 del 2011”.Le ulteriori deduzioni svolte dai ricorrenti nello stessomotivo (alle pagg. 73-74 del ricorso) non risultano, quindi,aderenti alla parte di motivazione che essi stessi dichiarano diimpugnare.20. E’ infine inammissibile il secondo motivo di ricorso, purefin qui non scrutinato.21. Oggetto di questa censura è il seguente passo delladecisione gravata: “6.4. Infine non può essere invocata lacategoria dei diritti quesiti perché, per come pure ricordato dalTribunale, la consolidata giurisprudenza di legittimità definiscetali solo “le situazioni che siano entrate a far parte delpatrimonio del lavoratore subordinato, come i corrispettivi diprestazioni già rese, e non anche quelle situazioni future o in viadi consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali diessere differentemente regolate in caso di successione diNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026contratti collettivi” (Cass. n. 3982/2014, Cass. n. 22126/N2um0e1ro5 di) r,a ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026situazioni queste ultime in cui va ricompreso il preavviso”.21.1. Ora, tale passo è anzitutto la conclusione di un piùesteso ragionamento decisorio in cui la Corte distrettuale, comenon discutono i ricorrenti, si è espressa sul “primo profilo delgravame, con cui gli appellanti insistono nel sostenere che ildiritto al preavviso sorgerebbe all’atto di stipula del contratto,mentre la cessazione del rapporto ne determinerebbe solol’esigibilità, sicché il lavoratore avrebbe diritto a mantenereinalterata per tutta la durata del rapporto la disciplina delpreavviso vigente all’atto di assunzione, quale diritto quesitonon modificabile, tantomeno in peius, da una diversa disciplinacollettiva successiva” (v. § 6. all’inizio di pag. 6).La Corte, inoltre, aveva dato conto che già il Tribunale nelpronunciarsi su analoga prospettazione degli attori a riguardo,aveva aggiunto ad altri rilievi che: “ né tale intangibilità puòessere invocata a sostegno della pretesa alla stabilità delladisciplina collettiva regolante l’istituto, attesa l’operatività, insubiecta materia, del normale principio di successione nel tempodei contratti collettivi , e quindi della possibile reformatio inpeius, sicché all’atto del recesso la disciplina sul preavvisoapplicabile era quella degli accordi siglati con le OO.SS. all’esitodella procedura ex lege 223/1991 …” (così in seno al punto ii) apag. 3 dell’impugnata sentenza).Gli accordi in questione, come più volte detto, erano delluglio 2014 e, quindi, ovviamente anteriori ai licenziamenti deilavoratori, intervenuti successivamente, come già riferito innarrativa, con comunicazioni trasmesse tra il 30.9.2014 e il3.11.2014.Numero registro generale 24995/202221.2. Ciò rilevato, le considerazioni che svolgono ora iN umero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 12536/2026ricorrenti (v. pagg. 45-46 del ricorso), da un lato, sonoData pubblicazione 04/05/2026sostanzialmente riproduttive della tesi già sostenuta nei gradi dimerito (e cioè che il diritto al preavviso non costituisse una meraaspettativa, ma fosse un diritto soggettivo perfetto); dall’altro,non si confrontano con la coincidente risposta già ottenuta daigiudici del doppio grado di merito, nel senso che non il diritto alpreavviso in sé, bensì la riduzione del solo periodo di preavvisopotesse essere disposta a livello contrattuale collettivo primache intervenissero dei licenziamenti, al momento di quegliaccordi ancora a venire.22. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono esserecondannati al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, e sono tenuti al versamento di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 6.000,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,IVA e C.P.A. come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo aNumero registro generale 24995/2022Numero sezionale 817/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nriucmoerros doi r,a ccolta generale 12536/2026Data pubblicazione 04/05/2026a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris