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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26354/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28080-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 669/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 21 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] - ANC contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno d'imposta 2011, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA con riferimento all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Osservava la CTR che, essendo stata assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'insussistenza delle ditte fornitrici in quanto prive di dotazione umana e strumentale, la contribuente non aveva a sua volta dimostrato - com'era suo onere - l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non assumendo a tal fine rilievo l'esibizione delle fatture né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, mentre le foto prodotte non risultavano idonee a fornire la prova della reale effettuazione delle prestazioni.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

Considerato che: Ric. 2020 n. 28080 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dalla contribuente, segnatamente i documenti (foto, contratti, locandine, opuscoli, etc.) non specificamente contestati dall'Ufficio nel primo grado di giudizio, da cui si evinceva l'effettività delle operazioni oggetto di fatturazione.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente dalla quale emergeva l'effettiva realizzazione degli eventi da parte di soggetti terzi.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

Va anzitutto disatteso il profilo di censura attinente alla asserita non contestazione (nel primo grado di giudizio) dei documenti prodotti dalla contribuente, posto che nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio (Cass. n. 19806 del 2019).

Al riguardo, si è inoltre rilevato che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non Ric. 2020 n. 28080 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass. n. 12287 del 2018).

Tanto premesso, va osservato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019).

Questa Corte ha poi affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017).

Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, Ric. 2020 n. 28080 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -4- relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018).

E' stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020).

Ciò posto, la contribuente, con i due motivi di ricorso (per il primo sotto lo schermo del vizio di violazione di legge) prospetta in realtà una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.

Posto che - per pacifica giurisprudenza - l'onere della prova posto a carico del contribuente circa l'effettiva esistenza delle operazioni non può ritenersi assolto con l'esibizione delle Ric. 2020 n. 28080 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -5- fatture ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 17619 del 2018), in relazione alla restante documentazione prodotta dalla contribuente si osserva come la CTR abbia in concreto valutato i rilievi fotografici in atti - riconoscendo in astratto solo ad essi valenza probatoria - rilevando tuttavia che gli stessi erano del tutto decontestualizzati e non potevano pedante costituire prova degli eventi, anche perché non asseverati da dichiarazioni sostitutive degli organizzatori.

Conseguentemente il giudice di appello, nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, è pervenuto alla conclusione - operando un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità - che le operazioni oggetto di accertamento erano inesistenti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28080-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 669/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 21 gennaio 2020 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] - ANC contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno d'imposta 2011, aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA con riferimento all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Osservava la CTR che, essendo stata assolta da parte dell'Ufficio la prova dell'insussistenza delle ditte fornitrici in quanto prive di dotazione umana e strumentale, la contribuente non aveva a sua volta dimostrato - com'era suo onere - l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non assumendo a tal fine rilievo l'esibizione delle fatture né la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, mentre le foto prodotte non risultavano idonee a fornire la prova della reale effettuazione delle prestazioni. Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Ric. 2020 n. 28080 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per non avere la CTR posto a fondamento della decisione le prove offerte dalla contribuente, segnatamente i documenti (foto, contratti, locandine, opuscoli, etc.) non specificamente contestati dall'Ufficio nel primo grado di giudizio, da cui si evinceva l'effettività delle operazioni oggetto di fatturazione. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente dalla quale emergeva l'effettiva realizzazione degli eventi da parte di soggetti terzi. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. Va anzitutto disatteso il profilo di censura attinente alla asserita non contestazione (nel primo grado di giudizio) dei documenti prodotti dalla contribuente, posto che nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio (Cass. n. 19806 del 2019). Al riguardo, si è inoltre rilevato che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, comma 1, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non Ric. 2020 n. 28080 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass. n. 12287 del 2018). Tanto premesso, va osservato che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» (Cass. n. 3340 del 2019). Questa Corte ha poi affermato che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017). Si è inoltre rilevato che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, Ric. 2020 n. 28080 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 27415 del 2018). E' stato altresì precisato che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730 del 2020). Ciò posto, la contribuente, con i due motivi di ricorso (per il primo sotto lo schermo del vizio di violazione di legge) prospetta in realtà una diversa valutazione delle risultanze fattuali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito. Posto che - per pacifica giurisprudenza - l'onere della prova posto a carico del contribuente circa l'effettiva esistenza delle operazioni non può ritenersi assolto con l'esibizione delle Ric. 2020 n. 28080 sez. MT - ud. 27-04-2022 -5- fatture ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 17619 del 2018), in relazione alla restante documentazione prodotta dalla contribuente si osserva come la CTR abbia in concreto valutato i rilievi fotografici in atti - riconoscendo in astratto solo ad essi valenza probatoria - rilevando tuttavia che gli stessi erano del tutto decontestualizzati e non potevano pedante costituire prova degli eventi, anche perché non asseverati da dichiarazioni sostitutive degli organizzatori. Conseguentemente il giudice di appello, nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, è pervenuto alla conclusione - operando un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità - che le operazioni oggetto di accertamento erano inesistenti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo u
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