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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23614/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NAPOLI, con sentenza in data 15/06/2022, condannava Di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 256 DLGS n. 152 del 2006 (raccolta, trasporto e abbandono non autorizzati di rifiuti urbani e speciali non pericolosi).

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale.

Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p.

Osserva il Collegio: - lo specifico vizio dedotto (erronea applicazione della legge penale) è incompatibile con la allegazione di fatti diversi da quelli descritti dal giudice di merito; - non è perciò consentito dedurre, in questa sede, il malgoverno della norma sostanziale sulla base di una diversa ricostruzione o interpretazione del fatto e delle prove utilizzate ai fini della decisione; - secondo il costante insegnamento, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944); - la collocazione della condotta contestata nella fattispecie incriminatrice trova solidi argomenti nella descrizione che ne fa il Tribunale che dà conto di come l'imputato avesse addirittura creato una sorta di discarica non autorizzata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NAPOLI, con sentenza in data 15/06/2022, condannava Di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 256 DLGS n. 152 del 2006 (raccolta, trasporto e abbandono non autorizzati di rifiuti urbani e speciali non pericolosi). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale. Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - lo specifico vizio dedotto (erronea applicazione della legge penale) è incompatibile con la allegazione di fatti diversi da quelli descritti dal giudice di merito; - non è perciò consentito dedurre, in questa sede, il malgoverno della norma sostanziale sulla base di una diversa ricostruzione o interpretazione del fatto e delle prove utilizzate ai fini della decisione; - secondo il costante insegnamento, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944); - la collocazione della condotta contestata nella fattispecie incriminatrice trova solidi argomenti nella descrizione che ne fa il Tribunale che dà conto di come l'imputato avesse addirittura creato una sorta di discarica non autorizzata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d
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