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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03471/2023

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[OSCURATO:PERSONA] ROMA, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI Civile, rgn. 8070/2021, del 4 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 aprile 2022, ha respinto l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il R.G.N.13702/22 C.C. 11/01/2023 Patrocinio a spese dello Stato quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Con la suddetta ordinanza, il citato Tribunale ha respinto, in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità, per asserita tardività, della proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione, emesso in data 7dicembre 2020, sul presupposto della sua ritenuta tempestività perché, pur essendo stato depositato in data 4 febbraio 2021, ovvero solo dopo pochi giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per formulare l’opposizione, in considerazione dell’approssimazione della data di passaggio dalla cancelleria all’ufficio affari civili, non si sarebbe potuta ritenere emersa con certezza la prova della stessa tardività.

A sostegno di tale affermazione il Tribunale ha, infatti, rilevato che, nel caso di specie, dall’estratto storico del fascicolo del procedimento “a quo” era risultata l’annotazione “al visto del PM” in data 11 dicembre 2020, osservando, però, che tale annotazione, vista la modalità di comunicazione del provvedimento (come emersa dalle note dei funzionari amministrativi), non poteva dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della Procura in quella specifica data, ma dimostrava che, nei giorni immediatamente successivi ad essa, il fascicolo con il decreto era stato materialmente trasmesso all’ufficio affari civili di detto Ufficio ed era entrato nella sua sfera di conoscibilità.

Con riferimento al merito dell’opposizione, il Tribunale romano riteneva irrilevanti le circostanze indicate dalla citata Procura della Repubblica attinenti a procedimenti diversi da quello nel quale stato emesso il provvedimento impugnato, siccome non incidenti sul procedimento conseguente all’opposizione specificamente in questione.

Con riguardo al “quantum” liquidato con il decreto opposto, lo stesso Tribunale rilevava la congruità dell’importo riconosciuto nella misura di euro 1.200,00, in considerazione delle attività espletate e dell’esito favorevole della causa presupposta, in quanto – a prescindere dal protocollo sottoscritto con il Consiglio dell’Ordine – esso corrispondeva ad un compenso ricompreso tra i parametri minimi e medi del D.M. n. 55/2014 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità. 2.Avverso tale ordinanza, ha proposto rico rso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.

Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che, però, non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte al codice di rito, ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotata di un indirizzo pec presso cui effettuare eventuali comunicazioni.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. 3.Il ricorso è inammissibile per una duplice causa.

In primo luogo, per l’evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché, mentre nella prima pagina si riporta la volontà di proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, a tale manifestazione è fatta immediatamente seguire la formulazione dei motivi di ricorso, senza alcuna specificazione, sia pure in maniera sommaria, dei fatti di causa, mancando l’indicazione del contenuto del provvedimento opposto, e delle ragioni per le quali è stato a suo tempo emesso.

In secondo luogo, perché il ricorso non confuta, in alcun modo, la “ratio decidendi” dell’impugnata ordinanza, con la quale il giudice dell’opposizione si è pronunciato sul merito della stessa (respingendo la duplice doglianza), previo rilievo della tempestività della proposizione della stessa opposizione: ed infatti, i due formulati motivi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Procura investono, in via esclusiva, due profili con i quali si contesta l’ordinanza impugnata come se con la stessa fosse stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per sua intempestività (invece, per quanto riportato, esclusa nell’ordinanza oggetto di ricorso per cassazione), senza minimamente censurare –come avrebbe dovuto – le ragioni di rigetto nel merito dell’opposizione adottate con la stessa ordinanza.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusala condanna al pagamento delle spese processuali (dovendosi escludere anche l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), nonostante la soccombenza (Cass.

S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass. n. 19711/2015), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ROMA, in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI Civile, rgn. 8070/2021, del 4 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 aprile 2022, ha respinto l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il R.G.N.13702/22 C.C. 11/01/2023 Patrocinio a spese dello Stato quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Con la suddetta ordinanza, il citato Tribunale ha respinto, in via pregiudiziale, l’eccezione di inammissibilità, per asserita tardività, della proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione, emesso in data 7dicembre 2020, sul presupposto della sua ritenuta tempestività perché, pur essendo stato depositato in data 4 febbraio 2021, ovvero solo dopo pochi giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per formulare l’opposizione, in considerazione dell’approssimazione della data di passaggio dalla cancelleria all’ufficio affari civili, non si sarebbe potuta ritenere emersa con certezza la prova della stessa tardività. A sostegno di tale affermazione il Tribunale ha, infatti, rilevato che, nel caso di specie, dall’estratto storico del fascicolo del procedimento “a quo” era risultata l’annotazione “al visto del PM” in data 11 dicembre 2020, osservando, però, che tale annotazione, vista la modalità di comunicazione del provvedimento (come emersa dalle note dei funzionari amministrativi), non poteva dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte della Procura in quella specifica data, ma dimostrava che, nei giorni immediatamente successivi ad essa, il fascicolo con il decreto era stato materialmente trasmesso all’ufficio affari civili di detto Ufficio ed era entrato nella sua sfera di conoscibilità. Con riferimento al merito dell’opposizione, il Tribunale romano riteneva irrilevanti le circostanze indicate dalla citata Procura della Repubblica attinenti a procedimenti diversi da quello nel quale stato emesso il provvedimento impugnato, siccome non incidenti sul procedimento conseguente all’opposizione specificamente in questione. Con riguardo al “quantum” liquidato con il decreto opposto, lo stesso Tribunale rilevava la congruità dell’importo riconosciuto nella misura di euro 1.200,00, in considerazione delle attività espletate e dell’esito favorevole della causa presupposta, in quanto – a prescindere dal protocollo sottoscritto con il Consiglio dell’Ordine – esso corrispondeva ad un compenso ricompreso tra i parametri minimi e medi del D.M. n. 55/2014 per le cause dal valore indeterminabile di bassa complessità. 2.Avverso tale ordinanza, ha proposto rico rso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che, però, non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte al codice di rito, ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotata di un indirizzo pec presso cui effettuare eventuali comunicazioni. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. 3.Il ricorso è inammissibile per una duplice causa. In primo luogo, per l’evidente violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché, mentre nella prima pagina si riporta la volontà di proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, a tale manifestazione è fatta immediatamente seguire la formulazione dei motivi di ricorso, senza alcuna specificazione, sia pure in maniera sommaria, dei fatti di causa, mancando l’indicazione del contenuto del provvedimento opposto, e delle ragioni per le quali è stato a suo tempo emesso. In secondo luogo, perché il ricorso non confuta, in alcun modo, la “ratio decidendi” dell’impugnata ordinanza, con la quale il giudice dell’opposizione si è pronunciato sul merito della stessa (respingendo la duplice doglianza), previo rilievo della tempestività della proposizione della stessa opposizione: ed infatti, i due formulati motivi del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Procura investono, in via esclusiva, due profili con i quali si contesta l’ordinanza impugnata come se con la stessa fosse stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione per sua intempestività (invece, per quanto riportato, esclusa nell’ordinanza oggetto di ricorso per cassazione), senza minimamente censurare –come avrebbe dovuto – le ragioni di rigetto nel merito dell’opposizione adottate con la stessa ordinanza. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusala condanna al pagamento delle spese processuali (dovendosi escludere anche l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5165/2004 e 5079/2005, nonché Cass. n. 3824/2010 e Cass. n. 19711/2015), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile dell’
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