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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05082/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1/10/2020, la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai fatti oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 7/7/1999, irrevocabile il 13/10/2000, per il reato di omicidio, commesso in data 23/9/1985 in Napoli; 2) dalla Corte di appello di Napoli in data 12/5/2011, irrevocabile il 12/12/2012, per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica, commesso fino al maggio 1995 in [OSCURATO:PERSONA], Marano e in altre zone del territorio nazionale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Iacolare, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la motivazione apparente in ordine alla richiesta dì applicazione della continuazione in sede esecutiva.

In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia irragionevolmente ritenuto l'insussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante «la interdipendenza probatoria e funzionale dei due reati», atteso che dalla sentenza di condanna per il reato associativo emergerebbe che la prova di esso sarebbe stata individuata nella partecipazione di Iacolare all'omicidio del giornalista [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la partecipazione all'omicidio da parte di Iacolare, non essendo contestate altre condotte associative contemporanee o antecedenti alla sua esecuzione, avrebbe rappresentato il motivo del suo ingresso nella associazione mafiosa, sì da potersi ragionevolmente sostenere che entrambi i reati siano stati ideati in un unico contesto temporale e spaziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

2.1. Inoltre, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento dei medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595-01; Sez. 1, n. 13609 del 22/3/2011, Bosti, Rv. 249930-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato, da un lato, come non vi fosse alcun elemento da cui ricavare che Iacolare, all'epoca in cui scelse di partecipare al clan, avesse programmato, quantomeno nelle linee essenziali, anche il delitto di omicidio, commesso nel 1985 in seguito ad eventi del tutto imprevedibili, non essendo indicativo il dato del fine ultimo perseguito.

3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha evidenziato l'assenza, nelle sentenze di condanna, di concreti elementi fattuali sui quali fondare l'esistenza di una medesima risoluzione criminosa, il ricorso si è limitato a richiamare, per stralci, passi delle sentenze che sarebbero stati di avviso differente, i quali, in ragione della incompletezza della relativa citazione, punteggiata da omissis, non sono utilmente fruibili per sostenere la fondatezza della prospettazione difensiva.

Fermo restando che l'affermazione secondo cui dalla responsabilità per il delitto scopo poteva evincersi un elemento di prova della condotta di partecipazione al sodalizio camorristico (cfr. foglio 2 del ricorso) non equivale affatto a dimostrare l'esistenza di una pur generica programmazione dell'omicidio al momento della adesione alla consorteria criminale, donde la manifesta infondatezza della relativa argomentazione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 ,9J Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1/10/2020, la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai fatti oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 7/7/1999, irrevocabile il 13/10/2000, per il reato di omicidio, commesso in data 23/9/1985 in Napoli; 2) dalla Corte di appello di Napoli in data 12/5/2011, irrevocabile il 12/12/2012, per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica, commesso fino al maggio 1995 in [OSCURATO:PERSONA], Marano e in altre zone del territorio nazionale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Iacolare, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la motivazione apparente in ordine alla richiesta dì applicazione della continuazione in sede esecutiva. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia irragionevolmente ritenuto l'insussistenza del medesimo disegno criminoso nonostante «la interdipendenza probatoria e funzionale dei due reati», atteso che dalla sentenza di condanna per il reato associativo emergerebbe che la prova di esso sarebbe stata individuata nella partecipazione di Iacolare all'omicidio del giornalista [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la partecipazione all'omicidio da parte di Iacolare, non essendo contestate altre condotte associative contemporanee o antecedenti alla sua esecuzione, avrebbe rappresentato il motivo del suo ingresso nella associazione mafiosa, sì da potersi ragionevolmente sostenere che entrambi i reati siano stati ideati in un unico contesto temporale e spaziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 2.1. Inoltre, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento dei medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (Sez. 6, n. 4680 del 20/1/2021, Raiano, Rv. 280595-01; Sez. 1, n. 13609 del 22/3/2011, Bosti, Rv. 249930-01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato, da un lato, come non vi fosse alcun elemento da cui ricavare che Iacolare, all'epoca in cui scelse di partecipare al clan, avesse programmato, quantomeno nelle linee essenziali, anche il delitto di omicidio, commesso nel 1985 in seguito ad eventi del tutto imprevedibili, non essendo indicativo il dato del fine ultimo perseguito. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha evidenziato l'assenza, nelle sentenze di condanna, di concreti elementi fattuali sui quali fondare l'esistenza di una medesima risoluzione criminosa, il ricorso si è limitato a richiamare, per stralci, passi delle sentenze che sarebbero stati di avviso differente, i quali, in ragione della incompletezza della relativa citazione, punteggiata da omissis, non sono utilmente fruibili per sostenere la fondatezza della prospettazione difensiva. Fermo restando che l'affermazione secondo cui dalla responsabilità per il delitto scopo poteva evincersi un elemento di prova della condotta di partecipazione al sodalizio camorristico (cfr. foglio 2 del ricorso) non equivale affatto a dimostrare l'esistenza di una pur generica programmazione dell'omicidio al momento della adesione alla consorteria criminale, donde la manifesta infondatezza della relativa argomentazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 ,9J Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in
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