CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la sentenza nella parte in cui evidenzia la sussistenza dell'elemento oggettivo della presenza delle persone è generico e riproduttivo di identica censura; che in ordine alla genericità si rileva come non è dato comprendere se il ricorrente contesti la decisione nella parte in cui ha dato atto della presenza di più persone presso la stazione ferroviaria ovvero che le stesse abbiano sentito le frasi offensive rivolte; in ordine alla reiterazione della doglianza, si osserva che la Corte di appello ha dato atto delle più persone presenti secondo quanto specificamente apprezzabile dal verbale redatto dagli operanti il cui contenuto non risulta adeguatamente confutato né tacciato di falsità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04