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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 18371/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, per i reati previsti dagli artt. art. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000.

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, in relazione ai reati ascritti all'imputato al capo A) dell'imputazione, limitatamente alle annualità 2008 e 2009, perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in diminuzione per i reati residui.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza della motivazione in relazione all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc. pen., 24 Cost.

Si sostiene che, in data 27 febbraio 2023, il difensore dell'imputato aveva inviato, a mezzo PEC, istanza di rinvio per legittimo impedimento essendo impegnato innanzi alla Corte di cassazione e impossibilitato a nominare un sostituto processuale, essendo l'unico difensore di entrambi gli imputati.

La Corte di appello di Napoli aveva omesso di valutare l'istanza di rinvio de qua e, previa nomina di difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., aveva pronunciato l'impugnata sentenza.

Si lamenta che il processo è stato trattato in assenza del difensore di fiducia; l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determinerebbe il difetto di assistenza dell'imputato con la conseguente nullità, di cui agli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.2.

Con una seconda doglianza, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva reiterata infraquinquiennale e il conseguente mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si sostiene che l'imputato risulta gravato da un unico risalente precedente per reati di indole diversa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il primo motivo - con il quale si lamentano la mancanza della motivazione in relazione all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc:. pen., 24 Cost. - risulta assorbente rispetto alla seconda censura e deve essere accolto.

1.2. In primo luogo, giova ricordare che l'impedimento del difensore, se legittimo e correttamente motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Rv. 279664).

Con specifico riguardo alla ricevibilità dell'istanza di rinvio trasmessa a mezzo "posta elettronica certificata", si è specificatamente affermato che la richiesta, ove il giudice ne abbia notizia, genera l'obbligo di valutare l'impedimento allegato, anche disponendo gli opportuni accertamenti (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314); alla base delle aperture della giurisprudenza sulla idoneità della trasmissione "telematica" delle istanze di rinvio per legittimo impedimento c'è la valorizzazione della natura preminente della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio processuale attraverso la verifica - anc:he ex officio - di eventuali impedimenti delle parti necessarie.

1.2. Con riguardo al caso di specie, deve, in primis, affermarsi l'ammissibilità della comunicazione effettuata via PEC di una situazione di legittimo impedimento del difensore, essendo decisiva la preminente rilevanza della verifica della legittima istaurazione del contraddittorio processuale.

In materia si rileva che non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio, sicché può ritenersi operativa la disposizione contenuta nell'art. 121, cod. proc. pen. che prescrive le modalità "tipiche" di trasmissione delle istanze attraverso il deposito in cancelleria e che l'impedimento del difensore può essere rilevato anche d'ufficio; pertanto, lo stesso può essere tratta da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero la posta elettronica.

Tuttavia, mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione "tipica", esonera il richiedente dall'onere di verificare che l'istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica, invece, non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza.

Nel caso in esame è emerso che l'istanza di differimento era giunta presso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria in tempo utile e con la stessa si richiedeva, motivatamente, il rinvio dell'udienza per legittimo e documentato impedimento.

Si è verificata, pertanto, una violazione del diritto di difesa inquadrabile nella categoria delle nullità a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2023, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 14 novembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni due di reclusione, per i reati previsti dagli artt. art. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere, in relazione ai reati ascritti all'imputato al capo A) dell'imputazione, limitatamente alle annualità 2008 e 2009, perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in diminuzione per i reati residui. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza della motivazione in relazione all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc. pen., 24 Cost. Si sostiene che, in data 27 febbraio 2023, il difensore dell'imputato aveva inviato, a mezzo PEC, istanza di rinvio per legittimo impedimento essendo impegnato innanzi alla Corte di cassazione e impossibilitato a nominare un sostituto processuale, essendo l'unico difensore di entrambi gli imputati. La Corte di appello di Napoli aveva omesso di valutare l'istanza di rinvio de qua e, previa nomina di difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., aveva pronunciato l'impugnata sentenza. Si lamenta che il processo è stato trattato in assenza del difensore di fiducia; l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determinerebbe il difetto di assistenza dell'imputato con la conseguente nullità, di cui agli artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva reiterata infraquinquiennale e il conseguente mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che l'imputato risulta gravato da un unico risalente precedente per reati di indole diversa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il primo motivo - con il quale si lamentano la mancanza della motivazione in relazione all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la violazione degli artt. 178, 179 cod. proc:. pen., 24 Cost. - risulta assorbente rispetto alla seconda censura e deve essere accolto. 1.2. In primo luogo, giova ricordare che l'impedimento del difensore, se legittimo e correttamente motivato, costituisce causa di rinvio dell'udienza ove tempestivamente comunicato con qualunque mezzo, ivi inclusa la posta elettronica certificata (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, Rv. 279664). Con specifico riguardo alla ricevibilità dell'istanza di rinvio trasmessa a mezzo "posta elettronica certificata", si è specificatamente affermato che la richiesta, ove il giudice ne abbia notizia, genera l'obbligo di valutare l'impedimento allegato, anche disponendo gli opportuni accertamenti (Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314); alla base delle aperture della giurisprudenza sulla idoneità della trasmissione "telematica" delle istanze di rinvio per legittimo impedimento c'è la valorizzazione della natura preminente della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio processuale attraverso la verifica - anc:he ex officio - di eventuali impedimenti delle parti necessarie. 1.2. Con riguardo al caso di specie, deve, in primis, affermarsi l'ammissibilità della comunicazione effettuata via PEC di una situazione di legittimo impedimento del difensore, essendo decisiva la preminente rilevanza della verifica della legittima istaurazione del contraddittorio processuale. In materia si rileva che non è prevista una modalità particolare di trasmissione delle istanze di rinvio, sicché può ritenersi operativa la disposizione contenuta nell'art. 121, cod. proc. pen. che prescrive le modalità "tipiche" di trasmissione delle istanze attraverso il deposito in cancelleria e che l'impedimento del difensore può essere rilevato anche d'ufficio; pertanto, lo stesso può essere tratta da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero la posta elettronica. Tuttavia, mentre il deposito in cancelleria, essendo una modalità di comunicazione "tipica", esonera il richiedente dall'onere di verificare che l'istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice, la richiesta inviata tramite posta elettronica, invece, non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza. Nel caso in esame è emerso che l'istanza di differimento era giunta presso l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria in tempo utile e con la stessa si richiedeva, motivatamente, il rinvio dell'udienza per legittimo e documentato impedimento. Si è verificata, pertanto, una violazione del diritto di difesa inquadrabile nella categoria delle nullità a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti a
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