CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 39515/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata COSENZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 12/06/2020 del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppe LOCATELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile il gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città, ritenendolo tardivo, in quanto depositato oltre il termine legale ( 01 ottobre 2019) individuato ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 591 co. 4 - 583 co. 1 e 2 - 585 cod. proc. pen.. L'impugnazione è stata inoltrata dal difensore costituito a mezzo raccomandata spedita, tempestivamente, in data 30/09/2019, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza, e, successivamente, trasmessa al giudice di appello.3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che la sentenza impugnata è quella emessa dal Giudice di pace di Cosenza in data 26 aprile 2019, depositata oltre il termine di 15 di giorni dalla lettura del dispositivo, previsto dall'art. 544 co. 2 cod. proc. pen.; la notifica dell'avviso di deposito, ex art. 548 co. 2 cod. proc. pen., è stato notificato il 24 agosto 2019 all'imputato, e il 28 agosto 2019 al difensore di fiducia. li termine per l'impugnazione - tenuto conto della sospensione feriale dei termini legali fino al 31 agosto - è quello individuato dall'art. 585 co. 1 lett. b), in trenta giorni, decorrente dalla notifica al difensore di fiducia dell'avviso di cui all'art. 548 cod. proc. pen. ( ex art. 585 co. 3 cod. proc. pen.). 3.2. Ciò posto, come risulta dalla consultazione dell'incarto processuale — al quale il Giudice di legittimità accede in ragione della natura del vizio dedotto ( error in procedendo) - l'appello venne proposto con le forme di cui all'art. 583 cod. proc. pen., con atto trasmesso a mezzo di raccomandata alla cancelleria del Giudice che avev*esso il provvedimento impugnato, ovvero il Giudice di pace di Cosenza; l'inoltro della raccomandata ( n. 154351575451), dall'Ufficio postale di Cosenza, è avvenuto il 30 settembre 2019 alle ore 18.42 ( cfr. pag. 6 del fascicolo del Giudice di pace); successivamente, esso l'atto di impugnazione è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale di Cosenza, dove è pervenuto in data 02 ottobre 2019. 3.3. A norma dell'art. 583 comma 2 cod.proc.pen., in caso di impugnazione effettuata mediante spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, la data di proposizione dell'impugnazione si individua in quella di spedizione della raccomandata ( cfr. Sez. U, n. 42043 del 18/05/2017, Puica, Rv. 270726). 3.4. Conseguentemente, la pronuncia impugnata, laddove ha ritenuto tardiva l'impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace, perché proposta solo il 02 ottobre 2019, contiene una statuizione errata, in quanto oblitera il dettato dell'art. 583 co.2. cod. proc. pen.. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Cosenza, ai sensi dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, 17 settembre 2021 Il Consigliere es