Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04534/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 14/12/2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1,3,4 ( commessi il 03/10/2015)- ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo n. 4, perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando, invece, la condanna per i reati di cui ai capi 1) e 3) e ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, con il quale denuncia illogicità della motivazione nella parte in cui, nel ritenere congrua la pena inflitta in aumento, per il reato di cui al capo n. 3, pari a mesi sei di reclusione, ha fondato il proprio convincimento sul numero di documenti contraffatti di cui l'imputato è stato asseritamente trovato in possesso, pur in presenza di pronuncia assolutoria in merito alle condotte rubricate ai capi nn. 2 e 5 dell'imputazione, relative ad alcuni di tali documenti, delle quali la Corte di appello ha indebitamente tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Esso sconta, in primo luogo, una evidente genericità, limitandosi a contestare la decisione dei giudici di merito attraverso una doglianza che afferisce al merito della valutazione, senza evidenziare alcun effettivo vizio logico della sentenza, con la quale omette il dovuto confronto.

E, invero, dalla lettura dell'atto impugnato, emerge che la Corte di appello, nel rideterminare la pena in seguito alla declaratoria di prescrizione del reato sub 4, ha considerato, sì, il numero di documenti falsi di cui l'imputato è stato trovato in possesso, quale elemento significativo della pericolosità della complessiva condotta, in quanto "denotante un evidente collegamento con l'ambiente delinquenziale", ma ha, anche, tenuto presente la complessiva gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, pregiudicato per significativi precedenti per gravi reati ed evaso dal carcere durante l'espiazione di pena per altre condanne. 2.Quanto, poi, alla specifica obiezione difensiva, a riscontro della fondata valutazione della Corte di appello in merito alla dosimetria della pena calcolata in aumento su quella base, va rilevato che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. di cui al capo 1 (per avere posseduto una falsa carta di identità valida per l'espatrio), del falso per induzione di cui al capo 3, commesso mediante l'esibizione di due documenti falsi, e della falsa attestazione al G.I.P. di cui al capo 4 ( per cui è stato dichiarato il proscioglimento per prescrizione).

Per i capi 2 e 5, invece, il proscioglimento è stato pronunciato per difetto della condizione di procedibilità trattandosi di fatti commessi all'estero ( capo 5 -falsificazione carta di identità, già segnalata in Polonia, e utilizzata in Spagna; capo 2 falsificazione patente polacca).

Questo vuol dire che la affermazione della Corte di appello, contestata dalla Difesa - laddove fa riferimento al "numero dei documenti contraffatti di cui l'imputato è risultato titolare", trova oggettivo riscontro nella pronuncia di condanna impugnata che, infatti, ha oggetto una pluralità di condotte di falsificazione, e non incorre nel denunciato vizio di illogicità.

Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, principio valevole anche con riguardo allo specifico tema della determinazione della pena nel reato continuato, in relazione al quale, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell' aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (Sez. 4 n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361, essendo, appunto, sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell' aumento, ( Sez. 5 n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 14/12/2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese - che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1,3,4 ( commessi il 03/10/2015)- ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo n. 4, perché estinto per intervenuta prescrizione, confermando, invece, la condanna per i reati di cui ai capi 1) e 3) e ha conseguentemente rideterminato la pena inflitta. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, con il quale denuncia illogicità della motivazione nella parte in cui, nel ritenere congrua la pena inflitta in aumento, per il reato di cui al capo n. 3, pari a mesi sei di reclusione, ha fondato il proprio convincimento sul numero di documenti contraffatti di cui l'imputato è stato asseritamente trovato in possesso, pur in presenza di pronuncia assolutoria in merito alle condotte rubricate ai capi nn. 2 e 5 dell'imputazione, relative ad alcuni di tali documenti, delle quali la Corte di appello ha indebitamente tenuto conto nella determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Esso sconta, in primo luogo, una evidente genericità, limitandosi a contestare la decisione dei giudici di merito attraverso una doglianza che afferisce al merito della valutazione, senza evidenziare alcun effettivo vizio logico della sentenza, con la quale omette il dovuto confronto. E, invero, dalla lettura dell'atto impugnato, emerge che la Corte di appello, nel rideterminare la pena in seguito alla declaratoria di prescrizione del reato sub 4, ha considerato, sì, il numero di documenti falsi di cui l'imputato è stato trovato in possesso, quale elemento significativo della pericolosità della complessiva condotta, in quanto "denotante un evidente collegamento con l'ambiente delinquenziale", ma ha, anche, tenuto presente la complessiva gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, pregiudicato per significativi precedenti per gravi reati ed evaso dal carcere durante l'espiazione di pena per altre condanne. 2.Quanto, poi, alla specifica obiezione difensiva, a riscontro della fondata valutazione della Corte di appello in merito alla dosimetria della pena calcolata in aumento su quella base, va rilevato che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 497 bis cod. pen. di cui al capo 1 (per avere posseduto una falsa carta di identità valida per l'espatrio), del falso per induzione di cui al capo 3, commesso mediante l'esibizione di due documenti falsi, e della falsa attestazione al G.I.P. di cui al capo 4 ( per cui è stato dichiarato il proscioglimento per prescrizione). Per i capi 2 e 5, invece, il proscioglimento è stato pronunciato per difetto della condizione di procedibilità trattandosi di fatti commessi all'estero ( capo 5 -falsificazione carta di identità, già segnalata in Polonia, e utilizzata in Spagna; capo 2 falsificazione patente polacca). Questo vuol dire che la affermazione della Corte di appello, contestata dalla Difesa - laddove fa riferimento al "numero dei documenti contraffatti di cui l'imputato è risultato titolare", trova oggettivo riscontro nella pronuncia di condanna impugnata che, infatti, ha oggetto una pluralità di condotte di falsificazione, e non incorre nel denunciato vizio di illogicità. Deve, del resto, ribadirsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, principio valevole anche con riguardo allo specifico tema della determinazione della pena nel reato continuato, in relazione al quale, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell' aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione (Sez. 4 n. 48546 del 10/07/2018,Rv. 274361, essendo, appunto, sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell' aumento, ( Sez. 5 n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 04534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris