CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 34444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22713/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 196 7/ 10/20 24, depositata in data 25 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente era attint o da avviso di accertamento (n. 250TJUM001244) adottato dal Centro operativo di Pescara(d’ora in avanti, solo COP),con il quale veniva rettificato il reddito per l'anno Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di Pescara -Competenze -Attività impositiva- Esclusione - *Principio di diritto. d'imposta 2014. Impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependone la nullità per l’incompetenza territoriale del COP. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che l’art. 28, comma 2, D.L. n. 78/2010 legittimasse l’Ufficio, attraverso le proprie articolazioni territoriali, ad operare i controlli impugnati. 2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (poi C orte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ) , ribadendo l ’eccezione di incompetenza territoriale del COP. La CGT-2 confermava la decisione di prime cure, così motivando: ‘il testo dell'articolo 28, comma 2, D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 30/7/2010, prevede chiaramente che, in deroga alle disposizioni generali in materia di accertamento, le attività di controllo realizzabili con modalità automatizzate, al fine di incrementare e rendere più efficace l'attività di controllo massivo, possano essere legittimamente attribuite ad apposite articolazioni dell'agenzia delle entrate con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 71 del d.lgs. 30 luglio 1999’. 3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. L ’Ufficio resiste con controricorso . È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025. Il contribuente ha depositato, in data 23/24 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 28, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546».Lamenta che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto competente il COP all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto avente il proprio domicilio fiscale nel Comune di Roma; sostiene, in particolare, che l’art. 28 cit. non attribuisce COP il potere di emettere avvisi di accertamento anche nei confronti di contribuenticon domicilio fiscale in circoscrizioni distrettuali diverse da quelle di relativacompetenza. 1.1. Il motivo è fondato. Dopo aver ampliamente ricostruito la sequenza normativa e gli atti amministrativi organizzativi interni dell'Agenzia delle entrate, questa Corte è giunta a ritenere che al Centro operativo di Pescara non spetti potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l'avviso di accertamento. Secondo l’orientamento espresso da questa Corte in materia di diniego del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, “il Centro operativo di Pescara ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, con la conseguenza che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente” (Cass. 12/11/2010 n. 23003); ciò è avvalorato dall’art. 10, D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546, secondo cui se l’Ufficio è un Centro di Servizio, la legittimazione processuale incombe sull’Ufficio delle Entrate al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Ad avviso di questa Corte, dunque, “l’ente impositore è pur sempre l’Agenzia delle Entrate, che, nella specie, si avvale della competenza tecnica del [OSCURATO:PERSONA]”. Ragionando diversamente, si è precisato, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio del suo pieno diritto di difesa (cfr. Cass.26/02/2024, n. 5100). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, fermi i criteri stabiliti nella sua precedente giurisprudenza in punto di competenza territoriale della Commissione tributaria di Pescara in ordine alle controversie relative agli atti emessi da l COP , che “occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito di imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (e, come tale, attratto nella competenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA] di Pescara), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ai sensi dell’art. 1, commi 421 e 423, l. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente” (Cass. n. 12662/2012). Rimane in disparte definire quale sia la legittimazione processuale del Centro, in considerazione del fatto che l’art. 28 del D.l. 78/2010 ha modificato l’art. 4 e l’art. 10 del D.lgs 546/1992, ma da tale novella non può inferirsi un ampliamento delle competenze (assegnando potere impositivo) al predetto centro operativo. 1.2. Nella specie la CGT-2 non ha fatto corretta applicazione dei principi appena esposti, avendo ritenuto ritualmente e legittimamente emesso l’avviso di accertamento da parte del COP. 1.3. Deve essere, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.l. 78/2010, il Centro operativo di Pescara ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo riservata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente l’adozione degli atti impositivi». 2. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso proposto dal contribuente e dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento impugnatoperché emesso da organo non competente. 3. Possono essere dichiarate compensate tra le parti le spese dei gradi di merito, in ragione della particolarità della questione trattata e del progressivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia, mentre le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata edecidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1