CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051ZH8P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in quanto meramente ripetitivo di doglianza inerente al trattamento punitivo, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con sufficiente e non illogica motivazione e corretta applicazione dei consolidati principi ermeneutici che regolano la materia, avendo la sentenza spiegato le ragioni della conferma del diniego dell'invocata attenuante, facendo altresì buon governo del condivisibile principio giusta il quale, se è ben vero che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è compatibile con l'ipotesi lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tuttavia è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso e va esente da censure in sede di legittimità la sentenza che ne esclude la ravvisabilità quando - come pure nel caso di specie accertato - la condotta contestata sia espressione di una consueta e costante modalità di guadagno per l'imputato (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 genna