CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 23949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30558/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO via luciano manara, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1293/2021 depositata il26/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare e dichiarare il suo inadempimento in relazione all’obbligazione assunta con il contratto preliminare dell’11 luglio 2013, nonché la legittimità del recesso da lei intimato ex art. 1385, 2 comma, c.c. e per l’effetto, condannare il convenuto al pagamento dell’importo pari al doppio della somma ricevuta atitolo di caparra confirmatoria, nonché alla restituzione di € 18.000,00 versati in acconto, con vittoria delle spese. Espose che il contratto preliminare aveva ad oggetto la vendita dell’immobile sito in Lanzo d’Intelvi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] il quale, in data 10 agosto 2012, lo aveva concesso in comodato d’uso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA]. Espose altresì che il contratto definitivo di acquisto dell’immobile sulla base degli accordi tra le parti si sarebbe dovuto stipulare entro il 15 gennaio 2015. [OSCURATO:PERSONA] non aveva, invece, adempiuto a tale obbligo. Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], insistendo per il rigetto delle domande attoree. Chiese inoltre, al Tribunale di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il pagamento delle spese ed oneri condominiali a suo carico derivanti dal contratto di comodato e dedusse altresì che [OSCURATO:PERSONA] si era resa inadempiente poiché non aveva corrisposto le spese di sua spettanza previste nel preliminare da corrispondere dal momento della consegna del bene deducendo che la signora Lifciu sarebbe stata immessa nel possesso sin dalla stipula del contratto preliminare, essendo la figlia di di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, chiese in via riconvenzionale sia la risoluzione del contratto preliminare di vendita che del contratto di comodato, con consequenziale riconsegna del bene, il risarcimento dei danni subiti e un equo indennizzo per l’occupazione dell’immobile. Istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 554/19, accolse tutte le domande attoree, dichiarando lo scioglimento del contratto preliminare di vendita e del contratto di comodato, ordinando a [OSCURATO:PERSONA] di rilasciare l’immobile. Rigettò invece la domanda del Deidda formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento degli oneri condominiali. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Milano domandando la riforma del capo della sentenza di primo grado di rigetto della sua domanda di condanna al pagamento delle spese ed oneri condominiali sino al rilascio, formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, con sentenza n. 1293 del 26 aprile 20 21, ha accolto l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e, sulla base di quanto emerse dalle dichiarazioni dei testi, ha accertato che l’immobile è stato rilasciato dal Lifciu soltanto nell’ottobre 2015 pertanto, lo ha condannato al pagamento di € 5.062,76 a titolo di oneri condominiali maturati fino al 2016. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] fciu propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. delle norme in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, rilevante in materia di contratto di comodato ex artt. 1803 e ss. c.c. In particolare, il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali, considerando sulla base di esse, sussistente l’obbligazione del Lifciu di corresponsione delle spese condominiali, senza che fosse stata fornita adeguata prova. Il motivo è inammissibile perché riguarda un accertamento di fatto congruamente motivato. Il ricorrente mira ad una rivalutazione dei fatti di causa non consentita in sede di legittimità. Né viene in rilievo la regola dell’onere della prova, la quale presuppone che il fatto da accertare sia rimasto ignoto, mentre nel caso di specie la circostanza della detenzione dell’immobile da parte del Lifciu risulta accertata dal giudice del merito. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al principio di mancata contestazione. La sentenza è errata nella parte in cui asserisce che non sarebbe stata contestata, o comunque sarebbe stata contestata in modo generico, la somma pretesa nei confronti del Lifciu a titolo di spese ordinarie per l’anno 2016. Anche tale motivo è inammissibile perché il giudice di merito ha fatto applicazione del principio di non contestazione limitatamente alla quantificazione delle spese ordinarie (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) e non in relazione all’esistenza dell’obbligazione . Quanto al pagamento lo ha ritenuto non provato dalla parte su cui incombeva il relativo onere. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.