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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37682/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso )U parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa (art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01: «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. [proc. peni, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. -, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso )U parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Ferrara gli ha applicato la pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa (art. 444 cod. proc. pen.) per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbero stati valutati tutti gli elementi per rendere pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01: «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. [proc. peni, atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate»); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. -, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 37682/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris