CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26713/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 840/2025 UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 35844/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, su appello del Procuratore generale, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva prosciolto l’imputato ex art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato l’imputato responsabile e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione in ordine al delitto di evasione dalla comunità terapeutica ex art. 385 cod. pen., fatto commesso in Sant’Alessio in Aspromonte il 18 novembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26713/2025 Roma, lì, 21/07/2025 La Corte di appello, esclusa la particolare tenuità del fatto in ragione dell’allontanamento dalla comunità terapeutica verificatosi immediatamente dopo esservi stato condotto e valorizzato il rifiuto di accettare la misura applicatagli proprio per i gravi reati posti in essere a causa della propria tossicodipendenza nei confronti dei genitori, ha ritenuto sussistente la recidiva alla luce dei precedenti penali che non avevano intaccato la palesata pericolosità e escludeva la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione degli art. 157, 160 e 161 cod. pen. quanto a mancata dichiarazione di prescrizione da parte della Corre di appello. Osserva il ricorrente che dalla data della sentenza di primo grado, emessa il 28 novembre 2017, a quella della citazione in appello del 24 aprile 2024 sono decorsi sei anni, decorso del tempo che ha determinato la prescrizione del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello non ha apprezzato l’illegittimità del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari presso la comunità, senza la previa verifica della volontà di sottoporsi a trattamento terapeutico. Osserva, inoltre, che il ricorrente non si era allontanato dalla comunità ma attendeva le forze di polizia all’esterno della struttura. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui non è stato rispettato il canone di giudizio del “al di là di ogni ragionevole dubbio” avendo la Corte di appello riformato in senso peggiorativo la decisione di primo grado omettendo di rinnovare l’istruttoria con l’esame del teste di polizia giudiziari (che era stato sentito nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto) su cui poggia la decisione del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’intervenuta prescrizione è infondato. 2.1. La proposta censura richiama la problematica afferente alla questione in merito alla legge applicabile ai reati commessi sotto il vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”), dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, secondo il tenore dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., conformemente al testo risultante dall'art. 1, comma 11, lett. b), l. cit. La disciplina contenuta nella c.d. “legge Orlando”, applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, aveva modificato la previgente norma dell'art. 159, comma 2, cod. pen, e introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. L'art. 159, comma 2, cod. pen., così come integrato dalla suddetta legge, in seguito riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge Bonafede), aveva, a decorrere dal primo gennaio 2020, disposto che il corso della prescrizione rimanesse sospeso fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o dal decreto di condanna. La norma in esame è stata, infine, abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha previsto, con l'art. 161-bis cod. pen., la cessazione definitiva della prescrizione alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, introducendo - per i soli reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 - l'art. 344-bis cod. proc. pen. che regola l’istituto dell'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. eventualmente prorogato ai sensi dell'art.154 disp. att. cod. proc. pen., termini prorogabili con ordinanza nei casi previsti dall'art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Sul contrasto insorto in merito alla portata di queste norme (alcune pronunce hanno ritenuto che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 ed altre pronunce hanno ritenuto che, per i fatti commessi nello stesso periodo debba tenersi conto della sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto in quanto costituente regime più favorevole), si è espressa questa Corte nel suo massimo consesso che, con la sentenza del 12.12.2024, Polichetti, ha statuito come la disciplina della sospensione prevista dalla “legge Orlando”, in seguito abrogata, si applica a tutti i fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 in quanto ritenuta più favorevole rispetto a quella successiva che aveva in seguito previsto la cessazione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. 2.3. Ciò premesso, nel computo del termine necessario per la prescrizione del reato il ricorrente omette di prendere in considerazione che, oltre al termine di sei anni necessario per la cosiddetta “prescrizione intermedia”, deve tenersi conto della sospensione di diciotto mesi per l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 1, comma 11, lett. b), della legge n. 103 del 2017, là dove, dopo il primo comma dell’art. 159 cod. pen. dispone(va) la sospensione “dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi”. Poiché il reato oggetto del presente procedimento è stato commesso il 18 settembre 2017, tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione di un anno e mezzo che va ad aggiungersi ai sei anni, il citato termine non risulta maturato al momento dell’interruzione coincidente con l’emissione del decreto di citazione in appello. 3. Il secondo motivo, attraverso cui si contesta la sussistenza del delitto sul presupposto dell’illiceità del titolo, oltre ad essere generico e declinato in fatto, risulta manifestamente infondato. Sulla base della analisi del contenuto dell’appello del Pubblico Ministero, l’unico tema demandato al giudice di secondo grado era afferente all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.. Detto aspetto è stato adeguatamente trattato dalla Corte di appello che ha ritenuto determinante la modalità della condotta che aveva visto il ricorrente allontanarsi dalla comunità terapeutica dopo appena mezz’ora dal momento in cui aveva fatto ingresso, motivazione logica e completa non sindacabile in sede di legittimità. 4. In ragione del limitato ambito preso in esame dalla Corte di appello, non prima di aver ripercorso i tratti della condotta ricostruita negli stessi termini dal Tribunale, manifestamente infondato risulta il dedotto vizio di motivazione della decisione. In primo luogo, deve osservarsi che la Corte di appello ha fatto riferimento agli atti di polizia giudiziaria e non anche alla relazione svolta dall’ufficiale di polizia giudiziaria in sede di convalida, il cui contenuto non ha avuto alcuna incidenza sulle sorti del giudizio abbreviato. Determinante risulta, altresì, il dato a mente del quale nessun differente significato è stato assegnato al contenuto dell’annotazione della polizia giudiziaria che è stato utilizzato in ragione del rito abbreviato ai fini della ritenuta responsabilità in termini di scarsa offensività. Proprio tale circostanza rendeva irrilevante l’esame del teste sentito nel corso dell’udienza di convalida la cui rinnovazione viene solo genericamente evocata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]