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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1984

Cassazione n. 13938/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1980 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, loro distintamente ascritto; esaminati i due motivi degli identici ricorsi, contenenti censure in ordine a detta affermazione di responsabilità e in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio; Ritenuto che i motivi proposti appaiono assertivi, essendo privi di sufficiente sviluppo argomentativo, a fronte di decisione ampiamente e validamente argomentata rispetto a tutti i profili posti in discussione, tenuto anche conto del fatto che il giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva qualificata non è rivedibile in melius per espresso divieto di legge (art. 69, quarto comma, cod. pen.), mentre la pena è stata quantificata al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/02/1980 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia, loro distintamente ascritto; esaminati i due motivi degli identici ricorsi, contenenti censure in ordine a detta affermazione di responsabilità e in tema di attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio; Ritenuto che i motivi proposti appaiono assertivi, essendo privi di sufficiente sviluppo argomentativo, a fronte di decisione ampiamente e validamente argomentata rispetto a tutti i profili posti in discussione, tenuto anche conto del fatto che il giudizio di equivalenza tra le generiche e la recidiva qualificata non è rivedibile in melius per espresso divieto di legge (art. 69, quarto comma, cod. pen.), mentre la pena è stata quantificata al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 13938/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris