CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2018
Cassazione n. 20387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5758/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22. - r icorrent i - contro DOBANK S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale mandataria di Arena NPL One s.r.l.. - intimata - avverso la sentenza, n. cron. 5106/2018,della [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail giorno 18/07/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 6 marzo 2001, la S.P.C. -[OSCURATO:PERSONA] per azioni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio, dinanzi alTribunale di Roma, la Banca di Roma s.p.a., esponendo che la S.P.C. s.p.a. era titolare presso la Banca suddetta, agenzia 394 Caserta 2, dei conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797, garantiti dagli altri attori, e partecipava, direttamente o indirettamente, in varie società quali Praedio s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], Edilabit a r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] 2 s.r.l., intestatarie di conti correnti, presso il medesimo istituto di credito, garantiti dalla prima. Deducendo, poi, che la Banca aveva concesso finanziamenti extrafido senza apposita istruttoria, né avviso ai fideiussori, ed applicato interessi ultralegali non pattuiti, nemmeno valutando il deterioramento della posizione patrimoniale della società garantita, formularono le seguenti conclusioni: «accertare che nullaè dovuto [...] alla Banca dì Roma in ragione dei rapporti di conto corrente facenti capo al "Gruppo S.P.C." […] e, in ogni caso, dichiarare nulle o inefficaci o comunque annullare le fideiussioni [...]; accertare, anche mediante consulenza tecnica, le somme che la Banca di Roma è tenuta a restituire agli attori, e, per l'effetto, condannarla al pagamento con interessi e rivalutazione; condannare la Banca di Roma al risarcimento dei danni in favore degli attori [...], da liquidarsi in separata sede». 1.1. Si costituì la convenuta, contestando le avverse pretese e concludendo per il loro rigetto. Spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori, in via solidale, al pagamento, in suo favore, della somma di £ 1.409.087.291, oltre interessi legali al tasso prime rate ABI dall’1 giugno 2001, quale saldo passivo del conto sofferenza n. 502313 sc/40004, e di £ 1.131.044.000, quale importo capitale di 232 effetti insoluti, oltre £ 38.212.240 per spese di protesto, con interessi dalle singole scadenze. Nel corso del giudizio intervenne la Edilabit a r.l., e furono chiamate in causa le altre società partecipate da quella attrice. 1.2. Con sentenza del 2 ottobre 2009, n. 19904, l’adito tribunale Roma così decise: «a) dichiara le domande proposte dagli attori nulle per insufficiente determinazione della causa petendie del petitum e, comunque le rigetta per difetto di prova; b) in parziale accoglimento, invece, della domanda riconvenzionale, condanna la S.P.C. [OSCURATO:PERSONA].a., debitrice principale, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in solido fra loro, a pagare alla Banca di Roma s.p.a. le somme di € 584.135,48, quale importo complessivo degli effetti cambiari insoluti e protestati, e di € 19.734,97, per spese di protesto, oltre interessi legali dalle singole scadenze; c) rigetta, per il resto, la domanda riconvenzionale; d) condanna, altresì, gli attori, in solido fra loro, a rimborsarealla Banca di Roma s.p.a. le spese del presente giudizio […]; e) compensa, invece, le spese fra le parti attrici e convenuta, da un lato, e l'intervenuta, dall'altro, e le dichiara irripetibili nei confronti delle chiamate in causa». 2. La Corte di appello di Roma, investita dei gravami, principale ed incidentale, proposti, rispettivamente, da Arena NPL One s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, da DoBank s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella quale si era fusa, per incorporazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e dagli originari attori, contro quella decisione, con sentenza del 18 luglio 2018, n. 5106, pronunciata ex art. 281 - sexies cod. proc. civ.: a ) accolse parzialmente quello principale e, per l’effetto, «in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna gli appellati costituiti S.P.C. [OSCURATO:PERSONA] per azioni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento, in favore di Arena NPL One s.r.l., della complessiva somma di € 207.782,39, oltre interessi legali dal 10/07/2001 al soddisfo»; b) rigettò l’appello incidentale; c) regolò le spese del doppio grado e quelle della espletata c.t.u..2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte, dopo aver riprodotto la motivazione del tribunale, osservò, quanto al gravame principale, che «il consulenteha “accertato il rispetto, da parte della banca, delle norme previste dalla legge n. 108/96 in materia di usura”, rilevando che “in nessun trimestre l’istituto di credito ha utilizzato tassi di interesse effettivi superiori alle soglie usura, tempo per tempo vigente”. Il c.tu., dopo aver rideterminato il saldo a debito utilizzando i tassi convenzionali applicati dalla banca, trimestre per trimestre, depurando il saldo dall'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ed appostato al 19/01/1998 il saldo iniziale pari a zero, ha accertato che il saldo debitore delconto corrente in esame è pari ad € 207.782,39. Trattandosi di debito di valuta, sul detto importo saranno dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (10/07/2001) alsoddisfo». 2.1.1. Con riferimento, invece, a quello incidentale degli originari attori, «volto ad ottenere la riforma della gravata sentenza per aver: a) accolto la domanda riconvenzionale di pagamento avanzata dalla Banca di Roma “per € 584.135,48 (più € 19.734,97 per spese di protesto e interessi legali dalle singole scadenze) quale complessivo importo “facciale” dei duecentotrentadue effetti insoluti o protestati”; b) “ingiustamente ritenuto nulla per indeterminatezza” la domanda di accertamento negativo del credito di cui ai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797 con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno; c) omesso di pronunciare in ordine alla decadenza o estinzione della garanzia fideiussoria per fattoe colpa della Banca», ritenne: i) il primo motivo, «da un lato, inammissibile, e, dall'altro, infondato. Inammissibile, in quanto formulato in termini assolutamente generici, posto che gli appellanti incidentali lamentano che la Banca “ha depositato i titoli cambiari in originale [...] in data 22 maggio 2002, a corredo della memoriaex art. 184 c.p.c. [...]. Quando [per] gran parte delle azioni causali relative alle cambiali in questione era spirato il termine di decadenza di cui al [...] art. 94 legge cambiali”, senza neppure indicare in relazione a quali titoli sarebbe spirato il detto termine, né indicare quando ciò sarebbe avvenuto. Infondato, in quanto gli appellanti incidentati lamentano la mancata restituzione dei titoli, mentre essi sono stati offerti in restituzione mediante deposito in cancelleria dei titoli protestati in originale»; ii) infondato «il terzo motivo di appello incidentale, con il quale viene censurata la gravata sentenza per aver considerato nulla, per indeterminatezza, la domanda diaccertamento negativo del credito derivante dai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797. Gli appellanti incidentali, attori in primo grado, si sono limitati a rilevare in citazione: che la Banca aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito; erano nulle le commissioni di massimo scoperto; era stato superato il tasso soglia. Null’altro hanno specificato gli attori/appellanti incidentali, neppure in appello, affidando il motivo solo ad una rassegna di massime della S.C.. Pertanto, non merita censure, sul punto, la sentenza gravata». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. La DoBank s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), quale mandataria di Arena NPL One s.r.l., unica destinataria della notifica del menzionato ricorso, è rimasta solo intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Omissione di pronuncia parziale -mezzo di cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. », ascrive alla corte capitolina di avere «omesso di considerare una circostanza di rilievo assoluto: la mancanza, in capo all’appellante, della legittimazione ad agire e, quindi, ad impugnare la sentenza del Tribunale di Roma», come specificamente esposto « dagli odierni ricorrenti nell’ambito della comparsa conclusionale depositata il 20/07/2017» senza che, sul punto, la Corte di appello si sia in alcun modo pronunciata. Si insiste nel rimarcare che l’appellante [OSCURATO:PERSONA] e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già UGC Banca) nulla hanno provato in odine alla propria legitimatio ad processum(ad impugnare, cioè, la sentenza del Tribunale di Roma resa in favore di altro soggetto, la Banca di Roma s.p.a.), sicché il loro gravame doveva essere dichiarato inammissibile alla stregua dei riportati principi della giurisprudenza di legittimità. 1.1.La descritta doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento per una duplice ragione. 1.2. Innanzitutto perché, come chiarito dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, il mancato esame, da parte del giudice , di una questione puramente processuale è insuscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod.proc. c iv . ( cfr . Cas s. n. 321 del 2016; Cass.n. 22860 del 2004 ). 1.3. Inoltre, è sicuramente vero che il difetto di legittimazione dell'appellante èrilevabile d'ufficio; questa Corte, tuttavia, haaffermato - con riferimento al ricorso per cassazione , ma il principio appare senz'altro spendibileanche per l'appello - che la società la quale impugna la pronuncia emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, ma sempre che ilresistente l'abbia tempestivamente contestata (cfr. Cass., SU , 18 maggio 2006, n. 11650 del 2006, richiamata da Cass. n. 4116del 2016, secondo cui, con riferimento alla legittimazione a proporre ricorso per cassazione «il dovere di dare prova documentale, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., della dedotta legittimazione sussiste nel caso che tale qualità sia oggetto di contestazione da parte del resistente, il quale può - esplicitamente o implicitamente - riconoscerla»). 1.3.1. Orbene, sono gli stessi ricorrenti a riferire di aver sollevato la questione dellapretesa carenza di legittimazione processuale dell’appellante principale solo nella loro comparsa conclusionale d’appello, mai avendola contestata, invece, precedentemente, nel medesimo grado. 1.3.2. Sotto tale profilo, dunque, anche a voler prescindere dalla natura processuale dell’eccezione, è sufficiente ricordare che, come chiarito da questa Corte, il mancato rilievo d’ufficio di una questione - dedotta, come nella vicenda in esame, tardivamente in comparsa conclusionale, ma rilevabile d’ufficio - in presenza di un’eccezione tamquam non esse t della parte (poiché tardiva), non può dare luogo ad omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione,ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. p roc . civ.,per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione (nella specie,artt. 110 e ss. cod. p roc . c iv ., norme sulla fusone o incorporazione di società), giacché il vizio di omessa pronuncia postula che la questione, ancorché rilevabile d'ufficio, abbia formato oggetto di una specifica domanda od eccezione e che il giudice non abbia statuito sulla stessa (cfr. Cass. n. 12259del 2019; Cass. n. 25298 del 2020 . Si vedano, inoltre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9137 del 2020 e Cass. n. 24047 del 2021, pronunciatesi su analoghe eccezioni riguardanti proprio Arena NPL One s.r.l., quale mandataria di DoBank s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). 2. Il secondo motivo di ricorso prospetta la « Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 del r.d. n. 1669/1333, 2950 c.c. e 167 c.p.c. - mezzo di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Gli odierni ricorrenti censurano l’avvenuto rigetto del loro motivo di gravame incidentale con cui avevano contestato la decisione di prima grado che li aveva condannati al pagamento, in favore della Banca, di € 584.135,48, quale complessivo importo “facciale” dei duecentotrentadue effetti insoluti e protestati. Assumono, in particolare, che: i) «se è vero che la controparte ha depositato in giudizio i titoli cambiari (in originale) di cui chiede il pagamento, è parimenti vero che tale deposito è intervenuto solo in data 22 maggio 2002, a corredo della memoriaex art. 184 c.p.c., quando, cioè, [per] gran parte delle azioni causali relative alle cambiali in questione era spirato il termine di decadenza di cui al citato art. 94 legge cambiali»; ii) «la corte di appello ha erroneamente ritenuto che tale contestazione non fosse ammissibile in quanto eccessivamente generica», mentre invece, alla stregua del richiamato principio sancito da Cass. n. 18581 del 2017, «una volta eccepita la prescrizione da parte del debitore, compete al giudice verificare quali delle varie operazioni siano colpite dalla sollevata eccezione. La Corte di appello di Roma avrebbe quindi dovuto verificare, in assenza di prova, da parte della Banca, in ordine alla interruzione del termine di prescrizione, quali degli effetti avevano perso l’azione cambiaria, a mente di quanto disposto dagli artt. 94 e 95 del r.d. n. 1669/1933, ed espungere, per tale ragione, la pronuncia di condanna dei relativi importi». 2.1. L’esposta doglianza deve considerarsi inammissibile. 2.2. Invero, giova premettere che, come condivisibilmente opinato da Cass. n.10260 del 2021 , « Il ricorso per cassazione deve contenere, […] , a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989)». 2.3. Nella specie, invece, la descritta censuranon coglie l’effettiva ratio decidendidella decisione impugnata, nella misura in cui i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione da essi proposta, poiché generica, richiamando una sentenza che riguarda il diverso caso dell’eccezione di prescrizione proposta da una banca, convenuta con richiesta di restituzione di indebito, non tenuta ad indicare l a natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate su di un conto corrente. 2.3.1. Qui, invece,la corte distrettuale -a fronte di un appello incidentale in cui si era lamentatoil tardivo deposti dei titoli cambiari azionati dalla banca quando,per le relative azioni causali, era spirato il termine di decadenza ex art. 94 l. camb.- ha accertato la genericità dell’eccezione, non essendo stati indicati i titoli (a suo dire, peraltro, offerti in restituzione agli appellanti incidentali, oggi ricorrenti, mediante produzione in allegato alla memoria della banca exart. 184 cod. proc.civ.) in relazione ai quali sarebbe spirato il detto termine: ratio decidendi, questa, rimasta non specificamente contestata , posto che una cosaè il deposito dei titoli (che deve intervenire nel rispetto del termine per le preclusioni istruttorie), altra è la prescrizione dell’azione causale, da verificarsi(sempre se tempestivamente e ritualmente eccepita dalla parte interessata) con riferimento, nella specie, al momento della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado. 2.3.2.La doglianza, inoltre, si rivela carente di autosufficienza , nemmeno indicando i titoli per i quali si assume essere spirato il termine per l’azione causale, da confrontarsi –come si è appena detto -con la data di notificazione dell’atto introduttivo ai fini dell’accertamento dell’eventuale prescrizione. 3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del r.d. n. 1736/1333, degli artt. 1208 e 1209 c.c. e dell’art. 184 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -mezzo di cassazione ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.», contesta la medesima pronuncia di condanna di cui al precedente motivo, sostenendo che i titoli azionati in regresso dalla Banca mai erano stati offerti in restituzione agli esponenti, come, invece, prescrive l’art. 58 del r.d. n. 1736/1933. Se è vero, infatti, che la banca aveva depositato presso la cancelleria del tribunale i titoli protestati in originale, era altrettanto vero che tale deposito processuale (effettuato a corredo della memoria ex art. 184 c.p.c.) non fosse in alcun modo assimilabile e/o equiparabile all’offerta in restituzione prevista dal menzionato art. 58. Invero, «la norma in parola pone i due elementi(l’offerta dei titoli ed il loro deposito) non in maniera alternativa tra di loro, ma in maniera concorrente. La congiunzione utilizzata dal Legislatore “e”, è chiaro sintomo del fatto che non sia sufficiente per adempiere al precetto normativo l’aver posto in essere l’uno o l’altro dei comportamenti descritti dall’articolo in parola, essendo invece necessario che entrambi tali comportamenti siano stati validamente posti in essere dal creditore. Nel caso di specie, appare evidente come nessuna offerta in restituzione dei titoli sia stata fatta nei termini e nei modi previsti dal nostro ordinamento negli artt. 1208 e 1209 c.c., né controparte ha mai fornito prova di avervi dato corso». In ogni caso, «tale offerta non risulta essere stata effettuata neppure in via informale», né dagli scritti difensivi predisposti dalla controparte poteva desumersi che tale deposito di titoli dovesse essere ritenuto come “offerta di restituzione” dei predetti. « Ed invero, l’offerta, per essere giuridicamente valida, deve porrein condizione il soggetto nei confronti di cui tale offerta è effettuata di poterla validamente accettare e, per l’effetto, entrare nella disponibilità giuridica dei beni offerti in restituzione. Ed invece, nel caso di specie , si ha che i titoli sono stati depositati, unitamente ad altri documenti, dalla controparte all’interno del proprio fascicolo. Pertanto, tali titoli non potevano -e non possono - essere ritirati dagli esponenti, per essere nella disponibilità esclusiva (materiale e giuridica) della parte processuale che li ha prodotti in causa (art. 169 c.p.c.)». Si rimarca, infine, che la corte territoriale ha omesso di considerare una circostanza decisiva, benché oggetto di discussione tra le parti (sia nelle comparse conclusionali che nella discussione orale avvenuta all’udienza del 18 luglio 2018), individuata nel fatto che, «con istanza del 29/5/2013, la difesa dell’Istituto bancario ha richiesto la “restituzione dei titoli” e che tale richiesta è stata autorizzata dalla Corte di Appello con provvedimento del 25/6/2013; ne discende quindi che con il deposito in giudizio di tali titoli la Banca non ha affatto offerto gli stessi in restituzione posto che, nelle more, ha inteso ritirarli per azionarli autonomamente». 3.1. Questa censura si rivela fondata alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 3.2. Non può revocarsi in dubbio che - ai sensi dell’art. 58 del r.d. n. 1736/1933, che, disciplinando i requisiti dell’azione causale sottesa all’emissione di un assegno bancario, adopera la disgiuntiva «e», («il possessore non può esercitare l’azione causale, se non offrendo al debitore la restituzione dell’assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente») -il possessore del titolo sia tenuto, non solo al deposito del medesimo, ma anche all’offerta reale dell’assegno (cfr. Cass. n. 14688 del 2003; Cass. n. 13949 del 2006, in motivazione . Onere affatto analogo, peraltro, sussiste, giusta l’art. 66 del r.d. n. 1669/1933, con riguardo l’esercizio dell’azione causale in relazione a cambiali). Tale principio trova applicazione anche quando il credito tragga origine -come nel caso concreto -da una anticipazione prestata dalla banca su girata di assegno bancario.Pure in tal caso, infatti, resta ferma la ratio dell'art. 58 del citato r.d. n. 1736/1933 (identica a quella di cui all’art. 66 del r.d. n. 1669/1933), consistente,da un lato, nell' evitare che il debitore resti esposto sia all'azione causale che a quella cartolare e, dall'altro , nel consentire al debitore medesimo l'esercizio delle eventuali azioni di regresso (cfr. Cass. n. 26913 del 2008). 3.2.1. Orbene, l'art. 58 suddetto, ove esige l'offerta in restituzione ed il deposito del titolo, ed altresì l'effettuazione delle formalità necessarie per conservare al debitore l'eventuale regresso, fissa non già condizioni dell'azione medesima, né presupposti processuali, ma requisiti di proponibilità della relativa domanda, a tutela di interessi del convenuto. Ne consegue che l'inosservanza di detta norma non è rilevabile d'ufficio, in difetto di eccezione del debitore (cfr. Cass. n. 4786 del 1991; Cass. n. 4250 del 2009, con riferimento alla identica previsione dettata, per la cambiale, dalgià citato art.66, comma 3 , del r.d. n. 1669 /1933 ). Gli adempimenti predetti, dunque, sono ordinati - come si è già detto - a tutela del debitore, ovvero sono rivolti ad evitare il rischio di esporre quest'ultimo al contemporaneo esperimento, da parte di diversi creditori, dell'azione cambiaria e dell'azione causale, onde, se l'azione cambiaria è prescritta e, perciò, non vi è quel pericolo di duplicazione, l'azione causale ben può essere proposta senza che l'offerta in restituzione ed il deposito del titolo ne condizionino l'esercizio (cfr. Cass. n. 13949 del 2006) . Con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo (cfr. Cass. 19278 del 2010; Cass. n. 15141del 2022). 3.3. Tanto premesso, gli odierni ricorrenti, con l’appello incidentale, avevano dedotto che i numerosi assegni sulla base dei quali la banca aveva proposto l’azione causale, in primo grado, spiegando apposita domanda riconvenzionale, non erano stati offerti loro dalla banca, né gli erano stati effettivamente restituiti, non essendo stati detti titoli messi a disposizione effettiva di essi debitori, onde consentirgli anc he l’esercizio del regresso, bensì soltanto allegati alla memoria exart. 184 c.p.c. della banca convenuta. Sicchéi titolo stessi erano rimasti, in realtà, nella disponibilità della creditrice. Tali allegazioni sono state riscontrate dalla Corte d’appello, che ha fatto riferimento ad una eccezione dei debitori di decadenza dalle «azioni causali» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Tuttavia, la Corte si è limitata ad affermare, erroneamente, che gli assegni erano stati restituiti mediante deposito in cancelleria degli originari dei titoli. 3.3.1. Orbene,a fronte della descritta contestazione mossa dai debitori con l’appello incidentale, sarebbe stato onere della banca creditrice -rimasto, invece, totalmente inadempiuto -allegare e dimostrare che l’azione cambiaria si era prescritta, sicchél’offerta reale e la messa a disposizione dei titoli non sarebbero statenecessarie per l’esercizio dell’azione causale proposta. 4. Il quarto motivo diricorso denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. -mezzo di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso il terzo motivo di appello incidentale degli odierni ricorrenti con il quale era stata contestata la gravata sentenza per aver considerato nulla, per indeterminatezza, la domanda di accertamento negativo del credito derivante dai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797. Si assume che, diversamente da quanto opinato dalla corte distrettuale, essi avevano «puntualizzato, in maniera analitica e precisa, il contenuto e la portata delle proprie domande. Ciò è avvenuto nella comparsa di costituzione in appello ove, contestando la pretesa creditoria della Banca in relazione all’assunto scoperto di conto corrente (e da essa quantificato in € 727.732,85), gli esponenti spendevano oltre 7 pagine (da pagina 7 a pagina 14) per esporre l’illegittimità delle operazioni effettuate dalla Banca suiconti correnti (l’applicazione di tassi di interesse eccedenti il “tasso soglia”, l’applicazione di interessi anatocistici; lo sconfinamento sulle linee di credito e la conseguente applicazione di commissioni per massimo scoperto; la mancata pattuizione delle spese di chiusura contabile)».4.1. Questa doglianza intende denunciare,nella sostanza (da valorizzarsi nell’esercizio del potere/dovere di autonoma qualificazione della censura attribuito aquesta Corte. Cfr . Cass. , Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 del 2013, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 16028 del 2023),un error in procedendo- sebbene contestando la reiezione del terzo motivo di appello incidentale degli odierni ricorrenti - con sistito nell’essere sta ta considerat a nulla, per indeterminatezza, la loro domanda di accertamento negativo del credito derivante dai conti correnti nn. 12791, 12792, 12794, 12795, 12796 e 12797. 4.2. La giurisprudenza di legittimitàha ripetutamente chiarito che, in tutti i casi accomunati dalla naturaprocessuale del vizio denunciato dal ricorrente e dalla suainterdipendenza con l'interpretazione da dare ad una domanda o adun'eccezione di parte, l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità (a differenza di quel che accade conriferimento agli errores in indicandodenunciati a norma dell'art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ.) non è costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte hainteresse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modoin cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel viziopossono aver provocato. È perciò del tutto naturale che la Corte di cassazione debba prendere essa stessa cognizione di quei fatti,sempre però che la censura sia stata proposta dal ricorrente inconformità «alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo della corte», e quindi anche nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr.Cass., SU , n. 8077 del 2012 , nonché, in senso sostanzialmente conforme, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass. n. 134 del 2020; Cass. 41465 del 2021; Cass.n. 16028 del 2023). 4.3. Tanto premesso l’esame diretto, ad opera del Collegio, della citazione introduttiva del primo grado dell’odierno giudizio (non essendo risolutivo, invece,quello della comparsa contenente l’appello incidentale, richiamata dai ricorrenti nella loro censura, posto che quest’ultimo non p otrebbe che fare riferimento alla citazione di primo grado, ritenuta aspecifica), rinvenibile nel fascicolo di ufficio (al quale è consentito di accedere proprio in ragione della tipologia di vizio qui sostanzialmente denunciato), permette di ritenere, affatto agevolmente, che era stato sufficientemente descritto il contenuto e la portata delle domande ivi svolte dagli attori ( cf r . per quanto ancora di specifico interesse in questa sede, le argomentazioni rinvenibili alle pag. 11 e ss. di detta citazione),rimarcandosi, tra l’altro, l’illegittimità delle operazioni effettuate dalla banca sui conti correnti (l’applicazione di tassi di interesse eccedenti il “tasso soglia”, l’applicazione di interessi anatocistici; lo sconfinamento sulle linee di credito e la conseguente applicazione di commissioni per massimo scoperto; la mancata pattuizione delle spese di chiusura contabile) e la perdita di efficacia delle prestate fideiussioni per quanto lì analiticamente spiegato. 4.3.1. Resta solo da ricordare, dunque, che la nullità della citazion e ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, cod. proc. civ.(nel testo, qui applicabile ratione temporis, successivo alle modificazioni apportategli dall ’art. 9 della legge 26 novembre 1990 n. 353), postula la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, che nonricorre quando il petitum , inteso sia sotto il profilo formale comeprovvedimento giurisdizionale richiesto che sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunqueindividuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo delgiudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere leconclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 134 del 2020; Cass. n. 20294 del 2014; Cass. n. 18783 del 2009 ; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 7448del 2001; Cass. 7 marzo 2006 n. 4828). 5. Il quinto motivo di ricorso, recante «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 e ss. c.c. -mezzo di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrive alla corte territoriale di non aver rilevato di ufficio, in assenza della mancata proposizione della corrispondente eccezione, la nullità derivata delle fideiussioni prestate dagli odierni ricorrenti, alla stregua dei princìpi enunciati da Cass. n. 29810 del 2017, poiché elaborate sulla base di intese tra le banche in ordine all'adozione di standards contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust. 5.1. Questa doglianza si rivela in parte infondata ed inn parte inammissibile. 5.2. Invero, iricorrentiaffermano che la nullità di contratti di fideiussione azionati dalla banca non era stata dedotta in appello e , tuttavia , rappresentanoche la stessa, - investendo una questione rilevabile d’ufficio - può essere rilevabile anche in questa sede. Per tanto, assumendo che le clausole nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione de quibusriproducono le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia nel 2005, per violazione della legge antitrust,chiedono che dette garanzie siano dichiarate nulle. 5.2.1. Orbene, non può revocarsi in dubbio che la nullità del contratto posto a fondamento dell'azione di adempimento è rilevabile d'ufficio, ma tale nullità non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, sollevata, per la prima volta,con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnusdelle maturate preclusioni processuali (cfr. Cass.n. 21243del 2019; Cass. n. 4175 del 2020). 5.2.2. In tal senso, peraltro,si è pronunciata, di recente , Cass. n. 10296 del 2023, che così ha disatteso un’analoga eccezione (in quella sede, il corrispondente motivo aveva ascritto alla corte distrettuale di non aver considerato la derivata nullità dei contratti di fideiussione tipo poiché elaborati sulla base di intese tra le banche in ordine all'adozione di standards contrattuali uniformi in violazione della normativa antitrust): «La censura è generica poiché i ricorrenti non forniscono alcun elemento che consenta di verificare se la questione, nei termini ora proposti, sia stata sottoposta alla valutazione del giudice di merito del I e/o del II grado. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., n. 25546/2006; Cass., n. 8206/2016)». 5.3. Il motivo in esame, laddove si traduce in una richiesta di declaratoria integrale di nullità delle fideiussioni, è anche infondato. 5.3.1. Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali i contratti di fideiussione "a valle" di intesedichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a),della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3,della legge citata e dell'art. 1419 cod. c iv ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenticomprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass., SU,n. 41994 del 2021). 5.4. Va osservato, da ultimo, che solo nella loro memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. i ricorrenti rappresentano (cfr. pag. 9) che la banca nemmeno avrebbe provato «di non essere incorsa nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c.». 5.4.1. In parte qua, la censura è palesemente inammissibile perché, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le memorie di cui agli artt. 380-bise 380-bis.1 c.p.c. non possono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (cfr., ex multis, Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). 6. Il sesto motivo di ricorso, infine, rubricato «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -mezzo di cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », contesta alla corte capitolina di aver accolto la domanda di pagamento della banca, benché riducendola sensibilmente in ragione della ricostruzione contabile demandata al consulente tecnico di ufficio, senza, tuttavia, tenere in alcuna considerazione quanto dagli odierni ricorrenti esposto nelle note critiche alla relazione di quest’ultimo in cui era stato evidenziato che «il saldo debitore indicato dalla banca (€ 707.557,63) è comprensivo degli effetti insoluti (€584.135,48); gli stessi effetti insoluti che la Banca aziona nel presente giudizio per ottenere il pagamento ed in forza dei quali il Tribunale ha disposto - nella sentenza di primo grado - la condanna di SPC al pagamento della somma di € 584.135,48. Appare quindi evidente che sia necessario depurare dal saldo debitore tali addebiti per evitare di conteggiare due volte la stessa posta e, dunque, si chiede che il c.t.u., nel ricalcolo del saldo debitore, tenga in debita considerazione tale voce per evitare una duplicazione degli addebiti». 6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile, poiché deduce un omesso esame su deduzioni difensive (note alla c.t.u.), e non su fatti storici, senza considerare, tuttavia, che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., -nel testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenzapubblicata il 18 luglio 2021), riguarda un vizio specifico denunciabile percassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a direche, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per ilgiudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni ( cfr. , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 16541 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n.4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del2015). 7. In conclusione, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deve essere accolto in relazione ai suoi motivi terzo e quarto, rigettandosene il primo e dichiarandosene inammissibili il secondo, il quinto ed il sesto. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il terzo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali