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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 dicembre 1993

Cassazione n. 38269/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 24/2/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione,pronunciata all'esito del processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bari il 23/6/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3.

In data 19 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla condotta tenuta dal ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione con l'obbligo di soggiorno e detenuto per altra causa, ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. dando così adeguato conto delle ragioni per i quali il giudice di merito, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli sul punto, ha ritenuto che il fatto non possa ritenersi di minima offensività ai sensi art. 131 bis cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01).

La motivazione così resa, seppure sintetica, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede.

Né la difesa, d'altro canto, al di là della mera affermazione che il ricorrente avrebbe violato la prescrizione perché era in crisi d'astinenza, già ritenuta inconsistente dal giudice di merito, ha evidenziato le ragioni per le quali avrebbe potuto essere comunque riconosciuta l'invocata causa di non punibilità (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 01; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02)

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1993 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 24/2/2022, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione,pronunciata all'esito del processo celebrato con le forme del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bari il 23/6/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 3. In data 19 aprile 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla condotta tenuta dal ricorrente, sottoposto a misura di prevenzione con l'obbligo di soggiorno e detenuto per altra causa, ha correttamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. dando così adeguato conto delle ragioni per i quali il giudice di merito, esercitando il potere discrezionale riconosciutogli sul punto, ha ritenuto che il fatto non possa ritenersi di minima offensività ai sensi art. 131 bis cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01). La motivazione così resa, seppure sintetica, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Né la difesa, d'altro canto, al di là della mera affermazione che il ricorrente avrebbe violato la prescrizione perché era in crisi d'astinenza, già ritenuta inconsistente dal giudice di merito, ha evidenziato le ragioni per le quali avrebbe potuto essere comunque riconosciuta l'invocata causa di non punibilità (cfr. Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 01; Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02) 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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