CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 10727/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6868/2022 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA (C.F. e P. IVA02752330189), con sede legale in Stradella (PV), via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, inpersona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliatapresso lo Studio del primo in Piacenza, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, giusta procuraspeciale alle liti in atti. - ricorrente - contro FALLIMENTO della società [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA in persona del Curatore dott.ssa. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore protempore -intimati - avverso la sentenza n. 311/2022 della Corte di Appello di Milano,pubblicata il 31/01/2022 e notificata alla società fallita in data 31/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano , con la resistenza del creditore istante e nella contumacia del fallimento,ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 18 l. fall.,da Z log s ocietà cooperativa contro la sentenza n.58/2021 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 10 settembre 2021, con la quale era stato dichiarato ilsuo fallimento, su istanza del [OSCURATO:PERSONA], titolare di un credito di €7.717,91 derivante da ordinanza di assegnazione emessa a suo favore nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: (i) sussistessela condizione di procedibilità di cui all’art. 15 , ultimo comma, l . fall., posto che, con riferimento al debito nei confronti del Condominio di Montecucco, l’ordinanza di assegnazione erastata resa sul presupposto della non contestazione del debito da parte del terzo pignorato, che non avevareso la prescritta dichiarazione né eracomparso all’udienza prevista dall’art. 548 cod. p roc. c iv . , nè risulta va che l’ordinanza fosse stata fatta oggetto di gravame, con la conseguenza che correttamente il Tribunale di Pavia ne aveva tenuto conto, anche per accertare la legittimazione del creditore istante; (ii) quanto al debito attestato dallaAgenzia delle Entrate, i documenti acquisiti smentivanol’assunto difensivo della società reclamante, poiché la certificazione datata 28/7/2021 dava atto della notificazione in data 15 ottobre 2019 a Zlogdi un avviso di accertamento per un debito nei confronti dell’INPS di € 321.716,33, che non risulta va “ sgravato ” o vvero rateizzato ; (iii)si trattava, pertanto, all’evidenza, di debito “scaduto e non pagato” , ciò essendo stato anche confermato dal l’esame degli allegati alla conseguente domanda di ammissione al passivo depositata dallaAgenzia delle Entrate, che erastata invero integralmente accolta; (iv) quanto al profilo della contestata insolvenza, la stessa prospettazione della possibilità di richiedere una rateizzazione del debito fiscale costituiva implicito riconoscimento dell’indisponibilitàda parte della società poi dichiarata fallita di mezzi propri adeguati e disponibili in tempi ragionevoli per il soddisfacimento delle obbligazioni contratte; (v) il pagamento, infatti, dei crediti ( che avrebbe ro dovuto comprendere anche il credito ammesso al passivo su istanza dell’INPS per oltre un milione di euro, previa suarateizzazione) sarebbe stato affidato unicamente allo sperato esito vittorioso di controversie allo stato pendenti in primo grado, nonché a una riferita disponib ilità di un “socio” , non meglio identificato,ad erogare un finanziamento; (vi) sarebbero quest’ultimi meri e aleatori auspici che non valevano a contrastare il dato emerso in modo inequivocabile dall’esito infruttuoso del pignoramento mobiliare tentato dal creditore istanteCondominio Montecucco per il recupero coattivo del ben più modesto importo di €7.117,91; (vi) l’irreversibilità della crisi era in realtà insita nella circostanza, segnalata dalla reclamante, della cessazione dell’attività d’impresa dalla primavera del 2020, quando non era stato rinnovato il contratto per lo svolgimento di servizi di logistica presso Unieuro, che costituiva la sua unica attività e allorquando, infine,tutti i suoi dipendenti erano stati assunti da altra società. 2. La sentenza, pubblicata il31/01/2022, è stata impugnata da Zlog società cooperativa con ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. Gli intimati F allimento di Z log società cooperativa e condominio Montecucco non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la “violazione e falsa applicazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente” con la conseguente nullità della sentenza. 1.1 Ritiene la ricorrente che, a fronte delle specifiche doglianzemosse in sede di reclamo in ordine all’insussistenza del debito, non sarebberocomprensibili le ragioni del rigetto del gravame, fondato dalla Corte di Appello su una propria interpretazione in punto di motivazione, neppure richiamata per relationem, della sentenza del Tribunale di Pavia, che non trovavariscontro dalla lettura della stessa, poiché nulla si diceva in punto di mancata contestazione da parte del presunto creditore.1.2Il motivo, così articolato, è infondato. Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, la motivazione deve essere considerata solo apparente e la sentenza è pertanto nulla perché affetta da "error in procedendo", allor quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Ciò posto e ricordato, va evidenziato che la Corte di appello ha in realtà spiegatoche Zlog era il debitor debitoris pignorato e che non aveva neanche contestato l’esistenza del proprio debito al momento del pignoramento presso terzi, con l’ineluttabile conseguenza che questa condotta lasciava presumere l’esistenza del debito. Non può certo dirsi che la motivazione adottata dalla Corte territoriale, in punto di esistenza della condizione di procedibilità della domanda, sia meramente apparente ovvero inesistente, secondo il paradigma applicativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità sopra ricordata, avendo i giudici di appello spiegato il ragionamento giuridico sotteso alla decisione qui impugnata. 2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 1, 6, 15 e 18 l. fall. 2.1 Ricorda la ricorrente che decisiva, per la dichiarazione di fallimento ai fini degli accertamenti dei presupposti applicativi di cui agli artt. 1 e 15 l. fall., sarebbe stata, nella valutazione della Corte di merito,la certificazione datata 28/07/2021,laddove si dava atto della notificazione i n data 15/10/2019 a d essa ricorrente di un avviso di accertamento per un debito nei confronti dell’INPS di € 321.716,33, così come, ai finidell’accertamento dello stato di insolvenza ex art. 5 l. fall.,dell’istanza di ammissione al passivo dello stesso INPS peroltre un milione di euro.2.2 Secondo la ricorrente, invece, il “certificatodei carichi pendenti” sarebbe un atto privo di valore impositivo e di conseguenzanon sarebbe idoneo a contenere un’informazione completa ed esaustiva dellapretesa fiscale, non rappresentando,dunque , la prova del “ ruolo ” . Il ruolo - che viene definito quale atto impositivo espressamenteprevisto e regolato dalla legge (artt. 10, lett. b), 11 e 12 D.P.R. n. 602 del 1973), anche con riferimento alla sua impugnabilità (art. 19 D.Lgs. n.546/1992), nonché provvedimento proprio dell’ente impositore, contenenteuna pretesa economica che viene posta a conoscenza del contribuente con lanotifica della cartella di pagamento nella quale è incorporato -risulterebbe pertanto essere il mezzo di prova valutabile ai fini dell’applicazione o meno delle normefallimentari sopra indicate, atteso che, diversamente, si darebbe valoreprobatorio, come avvenuto nel caso in esame, ad un atto autoreferenziale del fiscoprivo di tale valore. 2.3 La doglianza, così proposta, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 2.3.1 Sotto il primo profilo, la società ricorrente, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pretende un nuovo scrutinio della quaestio facti, invece inibito, come noto, al giudice di legittimità (cfr. Cass. 3340/2019, Cass.640/2019, Cass. 24155/2017). Contesta, infatti, la parte ricorrente l’idoneità probatoria del certificato dei carichi pendenti, documento nel quale, peraltro, per stessa sua ammissione, si sarebbe dato atto della notifica di un atto di accertamento tributario per circa euro 320.000. Anche l’ulteriore richiam o giurisprudenziale (v. C ass . n. 13536/2020 ), contenuto nel motivo qui in esame, risulta invero del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendiche sorregge il provvedimento impugnato, posto che lo stesso riguarda in realtà il profilo dell’impugnabilità “ anticipata ” del predetto certificato riassuntivo, valutazione quest’ultima che non rileva in alcun modo nell’ambito del giudizio prefallimentare, ove il Tribunale - che decide sulla sussistenza dell’insolvenza - forma il suo convincimento sulla base della documentazione prodotta, senza la necessità di alcun apprezzamento sull’impugnabilità o meno dell’atto impositivo portante il credito erariale.2.3.2 Sotto altro profilo, le doglianze sono infondate se solo si considera il consolidato principio già affermato da questa Corte secondo cui, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l. fall.,rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione (così, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28192). 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degliartt. 2697 c.c., 5 e 15 l. fall. , in relazione agli artt. 100 e 69 c od . p roc . civ. 3.1 Osserva la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe utilizzato, per ravvisare la prova dello stato di insolvenza, non già le risultanze dell'istruttoria prefallimentare, ma documentazione postuma versata in atti dalla curatela, peraltro non costituita, su richiesta della Corte di Appello. L’accertamento dello stato di insolvenza andrebbe, infatti , compiuto al momentodella sentenza in base agli atti acquisiti dal fascicolo fallimentare, con oneredella prova a carico dell’istante. Onere che riguarde rebbe, peraltro, anche il profilo della condizione di procedibilità di cui all’art. 15, u.c., l. fall., il quale, stabilendoespressamente il limite quantitativo di fallibilità riferito ai debiti scaduti e non pagati (euro 30.000), costituirebbe una condizione oggettiva che deve risultaregià dagli atti dell'istruttoria prefallimentare . 3.2 La Corte lombarda sarebbe, dunque,incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c. laddove nonha attribuito l’onere della prova alla parte che per legge ne risultava gravata, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, non onerando, intal modo, l’istante della prova de gli elementi integranti il fatto costitutivo dello stato diinsolvenza della società ricorrente. 3.3 Il motivo è infondato. 3.3.1 Non emerge infatti dalla lettura del provvedimento impugnato che la Corte di appello abbia violato i criteri di ripartizione degli oneri della prova, gravando il debitore dell’onere di provare i presupposti dell’insolvenza di cui all’art. 5 l. fall., essendosilimitata, al contrario, ad apprezzare il materiale probatorio documentale acquisitoal giudizio prefallimentare e d a riscontra re, così, la sussistenza tanto dell’insolvenza , quanto della condizione di procedibilità della domanda prevista dall’art. 15, u.c., l. fall. 3.3.2 La Corte di merito, per quanto riguarda lo scrutinio dell’insolvenza, ha tenuto conto del credito dell’INPS,esistente al momento della dichiarazione di fallimento, per l’ammontare risultante dalle operazioni verifica del passivo. Tale accertamento, oltre ad integrare un apprezzamento di merito non più sindacabile in questo giudizio di legittimità, risulta anche giuridicamente corretto, posto che, per consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, le risultanze del processo di verificazione dei crediti possono essere utilizzate quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (cfr. anche: Cass. Sez. 1, 16/06/2022, n. 19477) 3.3.3 Ma non risulta violato neanche il principio, sempre dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, dovendosi, invece, escludere ogni rilievo a quelli successivamente accertati in sede di verifica dello stato passivo (Cass. Sez. 6, 19/07/2016, n. 14727). Ed invero, la Corte di appello ha formato il suo convincimento, in ordine al predetto requisito di procedibilità della domanda di fallimento, proprio sulla base della documentazione emergente dalla istruttoria prefallimentare, per come già sopra ricordata anche in relazione all’esame dei motivi che precedono. 4. Ilquarto mezzo denuncia “violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo, per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti” in ordine alla decisiva circostanza della insussistenza del credito della parte istante”, sul rilievo che laCorte territoriale non abbia per nulla esaminato il profilo della palese insussistenza del creditodella parte istante. 4.1 Secondo la ricorrente quanto dedotto sarebbe risultato dall’atto pubblico di cessione d’azienda, versato in atti, laddove dallo stesso emergeva che Zlog non avrebbe dovuto più versare alcun canone diaffitto d’azienda alla società M.A.X.I. a partire dal mese di febbraio 2020 , avendo acquistato l’azienda .Tuttavia,ogni considerazione in proposito nell’impugnata decisione sarebbe stata omessa, così determinando la nullità della sentenza impugnata. 4.2 Il motivo è inammissibile. Occorre sottolineare che il Tribunale ha esaminato la questione dell’esistenza del credito pignorato, ritenendolo, come detto,sussistente. Ora, la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (cfr., anche: Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012). Si tratta dunque di una doglianza articolata fuori del paradigma applicativo declinato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). 5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delleparti intimat e . Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ve