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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08169/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Con sentenza del 27 marzo 2023 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 28 novembre 2022 del Tribunale di Verona, resa all'esito di giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciuta la recidiva contestata„ alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e restituzione all'imputato del restante denaro.

2. È stato proposto ricorso per cassazione„ tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione ritenuta viziata quanto alla motivazione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.

3. In relazione alla doglianza proposta, il ricorrente non si confronta affatto col percorso argomentativo della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, invero, ha valutato la congruità della dosimetria sanzionatoria considerando la capacità a delinquere del prevenuto, gravato da plurimi precedenti specifici che - in relazione ai fatti per cui si procede - impediscono l'esclusione della contestata recidiva, oltre che distintosi per un contegno negativo in fase cautelare (avendo violato la misura dell'obbligo di dimora per tre volte), così reputando coerente il giudizio del primo giudice circa il ridotto scostamento del trattamento sanzionatorio dal minimo edittale in ragione della personalità del prevenuto.

In definitiva, pertanto, il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido ed immeritevole di censura.

Di contro i motivi sono generici solo invocando un diverso giudizio in punto di dosimetria in assenza di una specifica indicazione degli elementi precisi a supporto.

Consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del 27 marzo 2023 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del 28 novembre 2022 del Tribunale di Verona, resa all'esito di giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, riconosciuta la recidiva contestata„ alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e restituzione all'imputato del restante denaro. 2. È stato proposto ricorso per cassazione„ tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione ritenuta viziata quanto alla motivazione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. 3. In relazione alla doglianza proposta, il ricorrente non si confronta affatto col percorso argomentativo della sentenza impugnata. La Corte territoriale, invero, ha valutato la congruità della dosimetria sanzionatoria considerando la capacità a delinquere del prevenuto, gravato da plurimi precedenti specifici che - in relazione ai fatti per cui si procede - impediscono l'esclusione della contestata recidiva, oltre che distintosi per un contegno negativo in fase cautelare (avendo violato la misura dell'obbligo di dimora per tre volte), così reputando coerente il giudizio del primo giudice circa il ridotto scostamento del trattamento sanzionatorio dal minimo edittale in ragione della personalità del prevenuto. In definitiva, pertanto, il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido ed immeritevole di censura. Di contro i motivi sono generici solo invocando un diverso giudizio in punto di dosimetria in assenza di una specifica indicazione degli elementi precisi a supporto. Consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembr
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