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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 30226/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12403-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5108/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2601/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo di aver svolto dal 1 febbraio 2009 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. avendo svolto continuativamente mansioni riconducibili alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate.

Chiese di essere [OSCURATO:PERSONA] retributive prescrizione R.G.N.12403/2022 Cron.

Rep.

Ud.20/09/2023 CC inquadrato nella qualifica indicata e domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge.

Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass.06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre).

A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che nella specie il diritto alle differenze retributive, che, come risulta dalla sentenza della Corte di appello, sono state riconosciute dal 1.2.2009, alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) non si era prescritto neppure con riguardo al più risalente dei ratei.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari, sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Spese da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12403-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5108/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 2601/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo di aver svolto dal 1 febbraio 2009 mansioni riconducibili al 5° livello del c.c.n.l. avendo svolto continuativamente mansioni riconducibili alla qualifica di specialista di attività tecniche integrate. Chiese di essere [OSCURATO:PERSONA] retributive prescrizione R.G.N.12403/2022 Cron. Rep. Ud.20/09/2023 CC inquadrato nella qualifica indicata e domandò la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive con gli accessori dovuti per legge. Per quanto qui ancora interessa il Tribunale e poi la Corte di appello accolsero la domanda e nello specifico ritennero che la prescrizione, tempestivamente eccepita dalla società convenuta, non decorresse in corso di rapporto. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. affidato ad un unico motivo con il quale insiste nell’intervenuta prescrizione dei crediti azionati. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Questa Corte ha recentemente chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (cfr. per tutte Cass.06/09/2022 n. 26246 seguita da molte altre). A tali principi questo Collegio intende dare continuità con la conseguenza che nella specie il diritto alle differenze retributive, che, come risulta dalla sentenza della Corte di appello, sono state riconosciute dal 1.2.2009, alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (il 18 luglio 2012) non si era prescritto neppure con riguardo al più risalente dei ratei. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norm
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