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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10163/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MLLANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i! [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato cheicon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e rigettato quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto in regime speciale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., aveva concesso all'interessato di effettuare mediante videochiamate per l'intera vigenza delle disposizioni che limitano la libertà di circolazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il colloquio periodico mensile con i familiari, in luogo di quello in presenza.

2. Considerato che, con il motivo dedotto dal condannato, per il tramite del difensore, avv.

M.T.

Pintus (inosservanza degli artt. 1, comma 6, 15, 18, comma 3, 28, 41-bis comma 2-quater, lett. b) ord. pen., 61, Gomma 1, lett. a), 73, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, 125, comma 3, cod. proc. pen. , 29, 30, 31 Cost., 8 CEDU) si devolvono censure non specifiche rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

2.1. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha dato atto che la richiesta originaria del detenuto in regime differenziato, rivolta alla direzione della Casa circondariale era finalizzata ad ottenere di poter effettuare, mediante videochiamata, per l'intera vigenza delle disposizioni che limitano la libertà di circolazione a causa dell'emergenza sanitaria in atto, il colloquio periodico mensile cui lo stesso ha diritto e che, nel medesimo senso dell'istanza avanzata, era stato proposto dall'interessato il reclamo, poi accolto dal Magistrato di sorveglianza. 2.2.Considerato che in sede di reclamo è precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza, facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, in quanto aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MLLANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i! [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato cheicon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e rigettato quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede che, in accoglimento del reclamo proposto dal detenuto in regime speciale, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., aveva concesso all'interessato di effettuare mediante videochiamate per l'intera vigenza delle disposizioni che limitano la libertà di circolazione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il colloquio periodico mensile con i familiari, in luogo di quello in presenza. 2. Considerato che, con il motivo dedotto dal condannato, per il tramite del difensore, avv. M.T. Pintus (inosservanza degli artt. 1, comma 6, 15, 18, comma 3, 28, 41-bis comma 2-quater, lett. b) ord. pen., 61, Gomma 1, lett. a), 73, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000, 125, comma 3, cod. proc. pen. , 29, 30, 31 Cost., 8 CEDU) si devolvono censure non specifiche rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 2.1. Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha dato atto che la richiesta originaria del detenuto in regime differenziato, rivolta alla direzione della Casa circondariale era finalizzata ad ottenere di poter effettuare, mediante videochiamata, per l'intera vigenza delle disposizioni che limitano la libertà di circolazione a causa dell'emergenza sanitaria in atto, il colloquio periodico mensile cui lo stesso ha diritto e che, nel medesimo senso dell'istanza avanzata, era stato proposto dall'interessato il reclamo, poi accolto dal Magistrato di sorveglianza. 2.2.Considerato che in sede di reclamo è precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza, facenti riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso, in quanto aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 10163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris